Visualizzazione post con etichetta nota. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta nota. Mostra tutti i post

lunedì 2 aprile 2012

FIOM: nota sugli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale


Adeguamento: Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2012 (circ. INPS 8 febbraio 2012, n.20)

Vi riportiamo la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.


Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77
Basso
931,28
876,89
Superiore 2.014,77
Alto
1119,32
1053,95  

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.


Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77
Basso
1117,54
1052,28
Superiore 2.014,77
Alto
1343,18
1264,74


Indennità di mobilità.

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.014,77
Basso
931,28
876,89
Superiore 2.014,77
Alto
1119,32
1053,95


Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2012, in: euro 608,90 che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro 573,34.


Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro 931,28 e ad euro 1.119,32.

Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n 25 del 4/2/2011 (euro 906,80 ed euro 1.089,89).


Assegno per attività socialmente utili.

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro 556,00. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

martedì 28 febbraio 2012

Fiom Torino: nota su tetti di CIG, mobilità e disoccupazione per il 2012



TETTI 2012 - CIG, MOBILITA', DISOCCUPAZIONE
  
NOTA PER I DELEGATI

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità,e disoccupazione per il 2012
Circolare n. 20 del 08-02-2012

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, vengono adeguati di anno in anno.
L'art. 1 , comma 27, della legge 24 Dic. 2007, n. 247, ha disposto che a partire dal 2008, gli aumenti previsti dall'art. 1, comma 2 della legge 427/80 e successive modificazioni ed integrazioni - cosìddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile (per 12 mensilità), comprensiva dei ratei di 13^, premi annui e mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto - sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La finanziaria 2010 ha esteso la rivalutazione al 100% ai trattamenti speciali di disoccupazione per la edilizia di cui alla legge 427/1975 .
Tenuto conto della variazione di tale indice accertata per il 2011, gli importi riguardanti i massimali risultano fissati, per l'anno 2012, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto dei contributi previdenziali che per l'indennità di mobilità e cassa integrazione sono pari al 5,84%, dal primo gennaio 2007.

(A) Industria metalmeccanica con più di 15 addetti:


  1. Questa tabella è valida per i lavoratori metalmeccanici dell'industria con oltre 15 dipendenti, ma non solo. Inoltre gli stessi valori valgono per la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e per quella in deroga (nota bene: alla cig in deroga possono accedere anche i lavoratori dipend. da aziende artigiane), nonché per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali , per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge 41/'86 (la riduzione che non opera sull'indennità di disocupazione è quella del 5,84%, per cui i valori mensili per l'indennità di disoccupazione sono, massimo, pari a 931,28€ ed a 1053,95€ , per il 2012). Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 25 del 04-02-2011 (max. 906,80 ed 1.089,89 €/m. ) .
  2. al netto dei contributi previdenziali del 5,84% .
  3. L'importo che rappresenta la retribuzione mensile di riferimento e che determina il passaggio dal 1° al 2° massimale è comprensivo del rateo de lla tredicesima mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive. Si fa presente inoltre che la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno per i lavoratori turnisti. Quindi la retribuzione mensile di riferimento è la retribuzione complessiva annua diviso dodici.

Esempio di calcolo per un lavoratore che nel mese di genn. 2012 , sia stato sospeso, per cig , per complessive 40 ore ed abbia diritto al 1° massimale :

876,89 : 176,00 (4) = 4,98235
4,98235 x 40,00 = 199,29


(4) Le 176,00 ore indicate per gennaio sono costituite dalle 168 ore teoriche lavorative, più 8 ore della festività infrasettimanale di venerdì 6 gennaio 2012.




(B) INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

Requisiti:
  1. Almeno 52 settimane di contribuzione nei 2 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro. 
  2. Almeno 2 anni di assicurazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda che va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi che diventano 12 per coloro che hanno superato i 50 anni d'età. L'importo è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i primi 6 mesi; 50% per il 7° e l' 8° e 40% per i mesi successivi.Gli importi determinati in base a tali percentuali valgono nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione (del 5,84%) di cui all'articolo 26 della legge n.41/'86, per l'anno 2012, sono, al massimo, pari ad euro 931,28 ed a 1119,32 € lordi al mese, a seconda che la retribuzione mensile di riferimento sia minore o uguale a 2014,32 €/mese oppure superiore a 2014,32 €/mese ( per 12 mensilità).

(B1) INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE con requisiti ridotti

Requisiti:

  1. almeno 2 anni di anzianità assicurativa; 
  2. avere periodi di lavoro per almeno 78 di calendario nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso de 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 25 del 04.02.'11, al massimo, pari a 906,80 o 1089,89 €/mese rispettivamente.
Tenere presente che l'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente e nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni e del 40% per i successivi giorni, fino agli importi massimi di 906,80 o 1089,89 €/mese suddetti.

(C) Lavori socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal primo gennaio 2012, ad euro 556,00 . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84%.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale, né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ( vedi All. 1 ) ; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.


All. 1
  1. il D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 è l' "Attuazione della delega conferita all'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n.196, i n materia di interventi in favore di giovani inoccupati nel mezzogiorno, quindi residenti in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise ed in alcune province, quali: Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale,secondo la definizione allargata ISTAT.
  2. il comma 9, articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 stabilisce che "dal 1° gennaio 1999 l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850000 mensili" (in precedenza era di lire 800000 mensili, corrispondenti a euro 413,16 mensili ) .

L'ufficio sindacale FIOM-Torino
Torino, 10.02.2012


martedì 23 agosto 2011

FIOM Torino: nota su PAR (permessi annui retribuiti) non goduti


NOTA sui PAR non goduti e termine entro il quale le aziende hanno l’obbligo di versarne i contributi.

     I permessi annui retribuiti per la Riduzione dell’Orario di Lavoro (R.O.L.) e per ex festività, le cui ore maturano in ragione d’anno di servizio o frazione di esso, hanno una scadenza per poter essere usufruiti da ciascun lavoratore.
Tale scadenza può essere stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dalla contrattazione collettiva di secondo livello (ad esempio: contratto aziendale) o per pattuizione individuale.
  
      Nel CCNL dell’industria metalmeccanica, ad esempio, le ore di  PAR (che raggruppano i permessi per riduzione d’orario e delle ex festività) eventualmente non fruite entro l’anno di maturazione, confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso (15 giorni) ed alle condizioni indicate nel ccnl stesso.

L’INPS, con la circolare n. 92 del 08/07/2011 e con il successivo Messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011, ha stabilito che il termine entro il quale l’azienda è obbligata a versare i contributi sull’ indennità sostitutiva  dei permessi per riduzione d’orario (c.d. ROL) o ex festività non godute è quello del  mese successivo a quello di scadenza. In concreto, nel caso dei lavoratori ai quali viene applicato il CCNL dell’industria metalmeccanica, il lavoratore potrà usufruire i permessi fino a 24 mesi successivi all’anno di maturazione e l’azienda, secondo le istruzioni operative che l’INPS ha stabilito con la circolare  n. 92 citata, verserà la contribuzione dovuta sulle indennità sostitutive delle ore di PAR non godute (entro i suddetti 24 mesi) nel 25° mese successivo all’anno di maturazione.

Infine la circolare INPS precisa che
“Qualora in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex festività vengano effettivamente fruiti , il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato.”


FIOM-TORINO

Torino, 21.07.2011

sabato 10 luglio 2010

FIOM: nota su nuove disposizioni in materia di certificati di malattia




F
ederazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale


Dal 3 Luglio 2010 operativo
il Certificato di malattia elettronico



Cosa prevede la nuova procedura

A partire dal 3 luglio 2010, ( tre mesi dopo l’entrata in vigore del DM 26/02/2010) diventa operativa a tutti gli effetti la certificazione elettronica della malattia da parte dei medici curanti e delle strutture del SSN.

  • I Medici sono tenuti a trasmettere all’Inps, il certificato di malattia del lavoratore e l’attestato di malattia per le aziende, rilasciandone copia cartacea all’interessato.

  • Il certificato (che contiene anche la diagnosi ai fini sanitari della cura e dei relativi accertamenti diagnostici ) viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione esclusivamente dell’ intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN personale.

  • L’attestato di malattia (che non deve contenere la diagnosi ai sensi della normativa della tutela della privacy) è invece reso disponibile da parte dell’Inps al datore di lavoro pubblico o privato, previo rilascio di un codice PIN aziendale dedicato allo scopo.

  • Inoltre i medici possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa.

  • L’ Inps, tramite il SAC, restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;

  • L’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto:
    - Se si accede con il Pin personale vengono visti tutti i certificati
    - se si accede con codice fiscale e numero del certificato è visibile solo l’attestato

  • l’Inps inoltre canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

L’Inps ha istituito un numero verde gratuito 803164 che fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail.
Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia.
Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del PIN cittadino, necessario per la consultazione e stampa dei propri certificati di malattia.

Tuttavia l’Inca nazionale ci segnala che il provvedimento non ha mancato però di suscitare qualche malumore fra i medici, dovuto ad alcuni intoppi: non tanto per lo strumento informatico in sé (infatti circa il 95% dei medici di famiglia è dotato di computer), quanto per il collegamento a internet, mancante nel 30-35% degli ambulatori dei medici stessi.

  • I medici di famiglia, in particolar modo, hanno evidenziato le maggiori difficoltà per mancanza del canale telematico e il software per utilizzarlo. Ma il vero problema , in realtà, è il Ministero dell'Economia che anche tramite le regioni avrebbe dovuto fornire ai medici di famiglia il PIN d'accesso al sistema (finora in tutta Italia solo 200 medici per 450 certificati). Dovranno essere consegnate circa 180.000 credenziali di accesso ai medici abilitati e la stessa funzione pubblica non è riuscita a quantificare in quanto tempo.

  • Le regioni, nel caos più completo, cercano una soluzione: nel Lazio i PIN di accesso saranno disponibili non prima della metà di luglio, nella Lombardia e nell'Emilia Romagna hanno trovato un espediente utilizzando canali telematici già esistenti e per l'occasione riadattati, infine la Liguria è ancora ferma ai blocchi di partenza.

Il 20 luglio termina il periodo di verifica e la legge prevede sanzioni disciplinari per chi continua a certificare in forma cartacea, a tutt’oggi non ci sono tuttavia certezze che per quella data il sistema sia operativo in tutte le sue parti.


Che deve fare il lavoratore

Nel corso della visita medica il lavoratore deve:

  1. fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
  2. fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione;
  3. chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato oppure che gli siano inviati alla propria casella di posta elettronica.
Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

Il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro, l'attestato di malattia rilasciato dal medico curante.
Attenzione!! Solo nel caso in cui l’azienda abbia richiesto all'INPS la trasmissione in via telematica degli attestati e solo a seguito di ufficiale comunicazione ai dipendenti in tal senso, i lavoratori sono esentati dalla trasmissione cartacea dell’attestato, così come attualmente previsto dalle normative vigenti (legge, CCNL, Contratti e regolamenti aziendali).

Fiom nazionale

mercoledì 23 giugno 2010

CGIL: nota circa il modulo INPS SR105 sottoscritto dai lavoratori in CIGS

Qualche settimana fa la direzione SCAI-Dianos ha chiesto a tutti i lavoratori posti in CIGS di sottoscrivere il modulo INPS SR105 in cui il lavoratore dichiara di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale.

Riporto di seguito, per maggiore informazione dei lavoratori, una nota diffusa poco fa da CGIL in merito al modulo in oggetto.


NOTA CGIL:

La legge 2/2009 all'art. 19 c. 10 dispone che “Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, .........”. Il testo prosegue affermando che il rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione o ad effettuare quanto gli venga proposto comporta per il lavoratore la decadenza dal trattamento.

La norma ha una portata generale, cioè si riferisce a chiunque sia percettore di una qualunque forma di sostegno al reddito di natura previdenziale: quindi le diverse forme di cig, compresa quella ordinaria, le varie forme di indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità. E' da precisare che i due distinti obblighi sono sempre disciplinati dalla preesistente normativa, in base alla quale sono tenuti ad aderire a percorsi di formazione/riqualificazione tutti i percettori di un ammortizzatore sociale, mentre l'obbligo di accettazione di un lavoro congruo riguarda i lavoratori in cigs per cessazione di attività o procedura concorsuale, i lavoratori in mobilità non collegata al pensionamento ed i disoccupati in generale, che fruiscano o meno di una indennità.

Abbiamo denunciato a suo tempo l'assurdità della norma, sia perché, con riferimento alle varie tipologie e modalità della cig, si opera una irragionevole equiparazione tra lavoratori in condizioni molto diverse, sia perché il sistema della formazione non è assolutamente in grado di proporre percorsi di formazione/riqualificazione a decine di migliaia di persone.
Nei fatti, forse rendendosi un po' tutti conto di questo, fino ad oggi nessuno ha mai preteso la sottoscrizione della immediata disponibilità, salvo che nel caso del ricorso agli ammortizzatori in deroga, per le note esigenze collegate all'utilizzo di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.
Ma le vie di Sacconi sono infinite, e così recentemente iniziano ad essere segnalati casi di aziende nelle quali è in atto il ricorso alla cigs o alla cigo e che chiedono ai lavoratori di sottoscrivere la dichiarazione. I casi per ora sono sporadici, ma c'è da attendersi un loro aumento, anche perché da parte delle associazioni datoriali si fa notare come nel richiedere la cig le aziende siano tenute a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità circa l'obbligo di fare sottoscrivere la dichiarazione. La cosa sta giustamente suscitando qualche perplessità tra i lavoratori, anche perché non è chiaro a cosa serva, a cosa sia preordinata, quali incognite possa nascondere.

Le prime verifiche fatte presso sedi istituzionali (Ministero del Lavoro e Inps regionale) hanno prodotto risposte molto burocratiche del tipo “la norma c'è e quindi va applicata”, come se non fosse noto a tutto il mondo che sinora nessuno ne aveva sollecitato l'applicazione.

Per ora, ed in attesa di ulteriori (improbabili) chiarimenti, che ci consentano anche di predisporre una nota sintetica per delegati, forniamo le seguenti indicazioni:

  • non può essere opposto rifiuto alla richiesta di sottoscrizione della DID da parte dell'azienda
  • la sottoscrizione deve avvenire esclusivamente sull'apposito modulo Inps SR105
  • salvo i casi sopra ricordati (cigs per cessazione di attività o procedura concorsuale), occorre barrare solo la casella relativa al percorso di riqualificazione
  • le dichiarazioni sottoscritte devono essere custodite in azienda e non trasmesse a nessun ente terzo
  • nessun altro onere incombe sul lavoratore (ovvero, non c'è l'obbligo di presentarsi al centro per l'impiego entro 5 giorni, come invece avviene nel caso della cig in deroga)