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mercoledì 20 febbraio 2013

FIOM: Cassa Integrazione, Mobilità e Disoccupazione: Nuovi Importi




NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE, 
MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE

A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che recepisce il protocollo sul Welfare, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era 1’80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2013, come comunicato dall'Inps con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013, sono i seguenti. 

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
È erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13a, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi.

1° Massimale

2° Massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.075,21 (anno 2012: € 2.014,77)

Indennità di mobilità

1° Massimale
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13a, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi.

2° Massimale 
Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.075,21 (anno 2012: € 2.014,77)

Dal 13° mese in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L'indennità da corrispondersi è quindi pari all'80% dell’indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono.

Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice Istat (come invece avviene per la cassa integrazione) nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata.


Indennità ASpI (disoccupazione)
Destinatari della nuova normativa di tutela contro la disoccupazione sono tutti i lavoratori dipendenti non agricoli. Rispetto alla precedente normativa sono stati inclusi gli apprendisti, gli artisti, i soci lavoratori di cooperativa.

I requisiti per ottenere il diritto all’AspI sono: essere in stato di disoccupazione, avere 2 anni di assicurazione, ovvero avere accreditato almeno un contributo contro la disoccupazione (o ASpI) oltre il biennio antecedente il primo giorno successivo a quello della perdita del lavoro.

Misura dell'indennità
L'articolo 2 della legge 92/2012 è molto chiaro in merito all'individuazione della retribuzione da prendere in considerazione al fine di calcolare gli importi di indennità ASpI spettanti. Il comma 6, infatti, prescrive che ”l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.
Fino al limite retributivo di 1.180 euro l'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio come sopra individuata, oltre il limite retributivo di 1.180 euro si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza. L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo “alto” dell'indennità di cassa integrazione. Nel 2013 tale limite è pari a € 1.152,90.

La durata prevista per l’ASpI è di 8 mesi fino ai 50 anni di età e di 12 per gli ultra 50enni, con decurtazione del 15% dell’indennità come sopra definita, dopo il primo semestre.

Mini ASpI 2012
L'Inps erogherà un'indennità di disoccupazione – “mini ASpI speciale 2012” – che prenderà a riferimento per il diritto le norme sulla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e per la misura le norme relative alla mini ASpI. Nel 2013, dunque, spetterà la mini ASpI a quanti, nel 2012, hanno raggiunto il requisito previsto per accedere all'indennità con requisiti ridotti, indipendentemente, quindi, dallo stato di disoccupazione al momento della domanda. L'indennità è pari ad un massimo di euro 931,28 fino a un ad una retribuzione mensile lorda di € 2.014,77 ed a euro 1.119,32 massimi, oltre il predetto limite retributivo.
 
Entrambe le indennità non sono soggette alla ritenuta previdenziale del 5,84%.

Torino 20 febbraio 2013



venerdì 1 febbraio 2013

Rsu Fiom: ASpI e Mini ASpI


ASpI
INDENNITA’ di DISOCCUPAZIONE
dal 1° gennaio 2013


L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) , istituita presso la Gestione prestazioni temporanee dell’INPS ai lavoratori dipendenti, con la riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), fornirà dal 1° gennaio 2013 un’ indennità mensile di disoccupazione a tutti i lavoratori dipendenti (1), ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito. con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Attenzione Il lavoratore è escluso dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione quando il rapporto di lavoro cessa:
  • per dimissioni,
  • per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cui la risoluzione consensuale stessa sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo come disciplinata dall’art. 7 della legge 604 in vigore.
REQUISITI necessari per il riconoscimento del diritto a ricevere L’indennità di disoccupazione:
  • essere in stato di disoccupazione, cioè privo del lavoro (non per propria volontà), e immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (centri per l’impiego);
  • avere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

INDENNITA’ di DISOCCUPAZIONE SPETTANTE

Per determinare l’indennità di disoccupazione mensile spettante occorre fare riferimento :
  • alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 (n° di settimane teoriche mensili). Indicando, ad esempio, con
    • Ri la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
    • n il numero di settimane coperte da contribuzione nel biennio,
    • Rm  la retribuzione media mensile complessivamente percepita nel biennio, si ha
(1)Il nuovo istituto dell’ASpI non sarà applicato agli operai agricoli, per i quali continuerà a valere la disciplina della disoccupazione agricola così come applicata precedentemente alla riforma della L. 92/2012 citata.
Rm = (Ri/n)x4,33
  • per  Rm  non superiore a 1180 €, l’indennità mensile spettante è pari a:
    Id = 0,75 x Rm
    avendo indicato con Id  l’indennità di disoccupazione mensile spettante,

  • per Rm > 1180 € , l’indennità mensile spettante è pari a:
    Id = 0,75 x 1180 + 0,25 x (Rm – 1180)
    nell’ambito del 2° massimale cig che sarà in vigore per il 2013 (cioè  l’indennità mensile erogabile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo che sarà in vigore per la cig nell’anno 2013 ) .

Nota bene:
  1. All’indennità di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo già applicato a cig ed altre indennità varie (attualmente pari al 5,84%).
  2. All’indennità di disoccupazione si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e l’indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione (quindi dopo 12 mesi di fruizione, viene ridotta del 27,75% complessivamente, rispetto al valore iniziale);
  3. Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali (cioè Ri/n descritti nella pagina precedente) degli ultimi 2 anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.


DURATA


A decorrere dal 1° gennaio 2016 (2) e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
  • per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l’indennità di disoccupazione spettante, come sopra definita e determinata, viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi,

(2)Periodo transitorio: 2013: 1) 8 mesi d’indennità per lavoratori con età fino a 50 anni ( ETA’ < 50) → 8 mesi d’indennità di disoccupazione); 2) con età ≥ 50 → 12 mesi; 2014: 1) con età < 50 → 8 mesi ; 2) con 50 ≤ età < 55 → 12 mesi ; 3) con età ≥ 55 → 14 mesi ;  2015: 1) con  età  < 50 → 10 mesi; 2) con 50 ≤ età < 55 → 12 mesi ; 3) con età ≥ 55 →16 mesi . Nota bene: L’indennità di 14 mesi e di 16 mesi, spetta solo nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
              
detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi previsti con la mini-ASpI (che è illustrata nel seguito di questa nota e che sostituisce la ex Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e la ex indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e ridotti);
  • per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l’indennità di disoccupazione è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo come ASpI (corrispondente all’ex disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali) ovvero come mini-ASpI.


DECORRENZA

L’indennità di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se ciò è avvenuto dopo i 7 giorni.
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’Inps (personalmente o tramite patronato), entro il termine di due mesi dalla data di spettanza (in pratica entro 60 giorni dall’ottavo giorno di disoccupazione, per cui il tempo massimo a disposizione per presentare la domanda all’Inps è costituito da 68 giorni a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro).


COSA SUCCEDE IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE
  • in presenza di un contratto di lavoro subordinato, l’indennità di disoccupazione viene sospesa d’ufficio (da parte dell’Inps) (3) fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa (4).

    (3) La sospensione avviene d’ufficio in quanto l’azienda che assume è obbligata a comunicare l’avvenuta assunzione del disoccupato all’Inps ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608,  e successive modificazioni.

    (4) Da come è scritta il comma 15 dell’art. 2 della legge 92/2012 in esame si può notare la contraddizione che nasce dal fatto che nella prima parte del comma si afferma che l’indennità è sospesa” fino ad un massimo di sei mesi”, mentre subito dopo viene precisato che “al termine di un periodo di durata  inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui sia rimasta sospesa”. Tale precisazione, quindi, esclude che il lavoratore che abbia sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi possa rientrare in automatico nel diritto al ripristino dell’indennità per la parte rimanente non utilizzata per aver trovato un lavoro di sei mesi. Per evitare intoppi successivi sarebbe utile che i contratti a tempo determinato da instaurare fossero non di sei mesi, ma di durata inferiore.


    Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o della mini-ASpI (cioè il periodo di lavoro può essere fatto valere ai fini di un’eventuale richiesta di ASpI o mini-ASpI).

  • in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (5), il lavoratore deve informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività (cioè il reddito annuo presunto). L’INPS provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di disoccupazione di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati (reddito presunto), rapportati al tempo intercorrente tra la data d’inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno, con conguaglio d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario (dell’indennità)un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma.
    Nei casi di cui al punto b) in esame (rioccupazione in un lavoro autonomo), la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (6).


    (5) Qual è il limite di reddito utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ?????????
    (6) La “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art.24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, è quella che  comprende diverse gestioni di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni , quali:
  • le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il T.F.R. e per l’assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria, la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia, la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e degli operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all’art. 74 della legge 23 dicembre 1978,  n.833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, che a partire dal 1° gennaio 1989 sono fuse in un’unica gestione che assume la denominazione “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.


Importante: In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione (discendente dall’ASpI), può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 24, comma 27, del D.L: 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  (In pratica, i 20 milioni all’anno, saranno stornati dal fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 aveva stanziato rispettivamente: 200, 300, 300 e 240 milioni di euro). Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (in vigore dal 18 luglio e, quindi il decreto è previsto che sia emanato entro il 13 gennaio 2013), sono determinati limiti, condizioni e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (comma 19 dell’art. 2, L. 92/2012).

MINI-ASpI
(
sostituisce l’ex indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti)
(commi 20, 21…., art. 2, L.28 giugno 2012, n. 92)
    
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013 , l’indennità (di disoccupazione), il cui importo è definito e determinato alle pagine 1 e 2 della presente nota, compete per una durata ridotta, qui di seguito specificata, a condizione che il lavoratore possa far valere “almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale (contribuzione) siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria.

REQUISITI (RIDOTTI):  13 SETTIMANE di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

DURATA :

 l’indennità di disoccupazione è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti  i periodi di indennità eventualmente fruiti.

Tale indennità, corrisposta per una durata così ridotta, è denominata “mini – ASpI”.  Essa, di fatto, sostituisce l’ex indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
All’indennità mini-ASpI si applicano le stesse disposizioni stabilite per l’ASpI.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione (massimo  di 5 giorni), l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Ciò significa che se la nuova occupazione avviene attraverso un contratto a termine superiore a 5 giorni, l’indennità non fruita non riprende a decorrere ma viene bloccata. Per poter fruire dell’indennità, alla fine dell’ultimo contratto di nuova occupazione superiore a 5 giorni si potrà ripresentare domanda (in presenza di periodi non fruiti) a condizione, sempre, che sussistano le 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (precedenti la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro superiore a 5 giorni instaurato nel corso del periodo di disoccupazione indennizzata in precedenza).
“Le prestazioni (che in assenza della riforma degli ammortizzatori sociali) di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012 (che, in assenza della riforma sarebbero state erogate con le norme previgenti la riforma stessa, con la riforma), si considerano assorbite nelle prestazioni della mini-ASpI (cioè, diventano prestazioni di mini-ASpI) a partire dal 1° gennaio 2013 “ (comma 24, art. 2, legge 28 giugno 2012, n.92).
Il dipartimento del mercato del lavoro della CGIL TORINO e CGIL PIEMONTE, commenta, con un’osservazione, tale comma 24, nel seguente modo: “si esplicita che a partire dal 1° gennaio 2013, l’indennità con requisiti ridotti è superata dalla mini-ASpI, la quale potrà essere richiesta e pagata anche in riferimento a periodi di lavoro svolti nel 2012; poiché anche alla mini-ASpI si applicano i termini di decadenza per la presentazione della domanda, non è chiaro se, nel caso in cui al 1° gennaio 2013 i 60 giorni dall’ultimo lavoro siano superati, la domanda si possa comunque presentare.”
25. (continua)


Nota Bene: 
Per altri aspetti della riforma, che si trovano nel comma 25 e seguenti dell’art. 2 della legge 92/2012 e successive modificazioni, e riguardanti gli aspetti contributivi e di finanziamento dell’ASpI, saranno esaminati eventualmente all’occorrenza, sapendo che la consultazione della
circolare inps n. 140 del 14/12/2012  chiarisce gli aspetti contributivi e di finanziamento dell’ASpI mentre la Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012 dà ulteriori approfondimenti .






QUALI SONO I LAVORATORI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL’ASpI
a partire dal 1° gennaio 2013

L’indennità mensile di disoccupazione che con la riforma degli ammortizzatori sociali viene denominata ASpI , in presenza di determinati requisiti (commi 1-5, art.2, legge 92/2012) compete a “tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni (1), con esclusione dei dipendenti a tempo indeteminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (2).
Il nuovo istituto non si applicherà agli operai agricoli, per i quali continuerà a valere l’attuale disciplina della disoccupazione.
    1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recita: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e  tutti gli effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.”
    2. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.Fino alla revisione organica della disciplina di settore , le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

    Torino, 21.12.2012