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domenica 28 ottobre 2012

CGIL: Sentenza Tribunale di Bologna



CONFEDERAZIONE
GENERALE ITALIANA
DEL LAVORO





 Ufficio giuridico e vertenze
Roma, 16 ottobre 2012


Oggetto: PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE “FORNERO” IN MATERIA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - TRIB. BOLOGNA, ORD. 15 OTTOBRE 2012 

Il Tribunale del lavoro di Bologna (Giud. dott. Marchesini) ha emesso il 15 ottobre u.s. un’ordinanza - la prima, a quanto ci consta - in materia di licenziamento disciplinare irrogato dopo la legge n. 92/2012. L'importanza dell'ordinanza è data dal fatto che il giudice non ha inteso seguire l'indirizzo interpretativo suggerito da alcuni studiosi, secondo cui la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (come modificato dalla legge 92/2012) non sarebbe possibile in presenza di due ipotesi: 1) che l'addebito contestato dal datore di lavoro si sia materialmente realizzato; 2) che per quell'infrazione il contratto collettivo non preveda una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento. 
In queste ipotesi - sempre secondo certi interpreti - il potere del giudice di valutare la proporzionalità tra sanzione e infrazione (art. 2016 cod. civ.) nel caso concreto potrebbe portare, anche se si accertasse l'insussistenza di una giusta causa, solo ad una sanzione economica, ma non alla reintegrazione. 
E' chiaro che la legge n. 92/2012, così interpretata,ì svuoterebbe di efficacia il suddetto potere del giudice in tutti quei licenziamenti intimati per comportamenti realmente tenuti dal dipendente, ma di gravità irrisoria - se non nulla -, rendendo veramente residuale la sanzione della reintegra nel posto di lavoro nella stragrande maggioranza dei casi di licenziamento disciplinare. Al contrario, ove l'interpretazione accolta dal Tribunale di Bologna prendesse piede, tale conseguenza (probabilmente auspicata da alcune delle forze politiche che hanno voluto la riforma Fornero) verrebbe fortemente depotenziata. 
Il caso concreto sottoposto all'attenzione del giudice bolognese è quello di un lavoratore dipendente dell'Atla s.r.l., azienda metalmeccanica di Bentivoglio (BO), licenziato alla fine di luglio perché con mail del 17 luglio 2012 inviata ad un collega aveva affermato: "Parlare di pianificazione in questa azienda è come parlare di psicologia con un maiale, nessuno ha il minimo sentore di cosa voglia dire pianificare una minima attività in questa azienda". 
Con l'ordinanza del 15 ottobre u.s., il Tribunale di Bologna ha, anzitutto, precisato che "la qualificazione e la valutazione di tale fatto, come di qualunque fatto storico, richiede la contestualizzazione del fatto medesimo e la sua collocazione nel tempo, nello spazio, nella situazione psicologica dei soggetti operanti, nonché nella sequenza degli avvenimenti e nelle condotte degli altri soggetti che hanno avuto un ruolo nel fatto storico in esame". 
Proprio alla luce di un'approfondita valutazione del caso concreto e di tutte le circostanze che lo hanno caratterizzato, il giudice perviene alla conclusione che, "sotto il profilo della valutazione della gravità del comportamento addebitato, lo stesso non è idoneo ad integrare il concetto di giusta causa di licenziamento". 
Ma l'importanza e la particolarità della decisione del giudice bolognese è che esso ordina la rientegrazione pur in presenza della sussistenza materiale del fatto contestato, accogliendo la tesi, sostenuta dalla difesa del lavoratore, che "la norma in questione (l'art. 18 nella sua nuova formulazione, che prevede la reintegra solo in caso di "insussistenza del fatto contestato": n.d.r.), parlando di fatto, fa necessariamente riferimento al cd. "fatto giuridico" inteso come il fatto globalmente accertato, nell'unicum della sua componente oggettiva e nella sua componente inerente l'elemento soggettivo. Né può ritenersi che l'espressione “insussistenza del fatto contestato” utilizzata dal legislatore facesse riferimento al solo fatto materiale, posto che tale interpretazione sarebbe palesemente in violazione dei principi generali dell'ordinamento civilistico, relativi alla diligenza e alla buona fede nell'esecuzione del rapporto lavorativo, posto che potrebbe giungere a ritenere applicabile la sanzione del licenziamento indennizzato, anche a comportamenti esistenti sotto l'aspetto materiale ed oggettivo, ma privi dell'elemento psicologico, o addirittura privi dell'elemento della coscienza e volontà dell'azione". 
"L'elemento psicologico" o "soggettivo" significa l'intenzionalità di un atto: il giudice vuole, quindi, evidenziare la paradossalità di una valutazione basata solo sul fatto oggettivo (se io prendo una valigia all'aeroporto, scambiandola con la mia, non commetto il reato di furto, proprio perché manca la volontà di appropriarmi di un bene altrui). 
Il Tribunale, da ultimo, evidenzia che comunque il fatto in contestazione era (eventualmente) riconducibile ad un’ipotesi del CCNL Metalmeccanici 2008 ("lieve insubordinazione nei confronti dei superiori") per la quale si prevede una sanzione disciplinare minore, di tipo conservativo e non espulsivo. 
L'ordinanza in esame rappresenta un precedente giurisprudenziale importantissimo, perché interviene nella fase di prima applicazione della legge n. 92/2012, depotenziandola in quella che voleva essere la sua principale finalità: di ricondurre le conseguenze di quasi tutte le fattispecie di licenziamenti illegittimi (salvo quelli discriminatori) ad un mero risarcimento economico. Ma non tutte le ciambelle riescono col buco.

Alberto Piccinini
Avvocato in Bologna