mercoledì 23 giugno 2010

CGIL: nota circa il modulo INPS SR105 sottoscritto dai lavoratori in CIGS

Qualche settimana fa la direzione SCAI-Dianos ha chiesto a tutti i lavoratori posti in CIGS di sottoscrivere il modulo INPS SR105 in cui il lavoratore dichiara di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale.

Riporto di seguito, per maggiore informazione dei lavoratori, una nota diffusa poco fa da CGIL in merito al modulo in oggetto.


NOTA CGIL:

La legge 2/2009 all'art. 19 c. 10 dispone che “Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, .........”. Il testo prosegue affermando che il rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione o ad effettuare quanto gli venga proposto comporta per il lavoratore la decadenza dal trattamento.

La norma ha una portata generale, cioè si riferisce a chiunque sia percettore di una qualunque forma di sostegno al reddito di natura previdenziale: quindi le diverse forme di cig, compresa quella ordinaria, le varie forme di indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità. E' da precisare che i due distinti obblighi sono sempre disciplinati dalla preesistente normativa, in base alla quale sono tenuti ad aderire a percorsi di formazione/riqualificazione tutti i percettori di un ammortizzatore sociale, mentre l'obbligo di accettazione di un lavoro congruo riguarda i lavoratori in cigs per cessazione di attività o procedura concorsuale, i lavoratori in mobilità non collegata al pensionamento ed i disoccupati in generale, che fruiscano o meno di una indennità.

Abbiamo denunciato a suo tempo l'assurdità della norma, sia perché, con riferimento alle varie tipologie e modalità della cig, si opera una irragionevole equiparazione tra lavoratori in condizioni molto diverse, sia perché il sistema della formazione non è assolutamente in grado di proporre percorsi di formazione/riqualificazione a decine di migliaia di persone.
Nei fatti, forse rendendosi un po' tutti conto di questo, fino ad oggi nessuno ha mai preteso la sottoscrizione della immediata disponibilità, salvo che nel caso del ricorso agli ammortizzatori in deroga, per le note esigenze collegate all'utilizzo di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.
Ma le vie di Sacconi sono infinite, e così recentemente iniziano ad essere segnalati casi di aziende nelle quali è in atto il ricorso alla cigs o alla cigo e che chiedono ai lavoratori di sottoscrivere la dichiarazione. I casi per ora sono sporadici, ma c'è da attendersi un loro aumento, anche perché da parte delle associazioni datoriali si fa notare come nel richiedere la cig le aziende siano tenute a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità circa l'obbligo di fare sottoscrivere la dichiarazione. La cosa sta giustamente suscitando qualche perplessità tra i lavoratori, anche perché non è chiaro a cosa serva, a cosa sia preordinata, quali incognite possa nascondere.

Le prime verifiche fatte presso sedi istituzionali (Ministero del Lavoro e Inps regionale) hanno prodotto risposte molto burocratiche del tipo “la norma c'è e quindi va applicata”, come se non fosse noto a tutto il mondo che sinora nessuno ne aveva sollecitato l'applicazione.

Per ora, ed in attesa di ulteriori (improbabili) chiarimenti, che ci consentano anche di predisporre una nota sintetica per delegati, forniamo le seguenti indicazioni:

  • non può essere opposto rifiuto alla richiesta di sottoscrizione della DID da parte dell'azienda
  • la sottoscrizione deve avvenire esclusivamente sull'apposito modulo Inps SR105
  • salvo i casi sopra ricordati (cigs per cessazione di attività o procedura concorsuale), occorre barrare solo la casella relativa al percorso di riqualificazione
  • le dichiarazioni sottoscritte devono essere custodite in azienda e non trasmesse a nessun ente terzo
  • nessun altro onere incombe sul lavoratore (ovvero, non c'è l'obbligo di presentarsi al centro per l'impiego entro 5 giorni, come invece avviene nel caso della cig in deroga)

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