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giovedì 24 gennaio 2013

IMac: Giornale dei Metalmeccanici 22 Gennaio 2013






È tempo di elezioni, ecco il nostro programma: una legge per il diritto divoto in fabbriche e uffici, una politica industriale per l’occupazione e ireferendum sui diritti da garantire

Votare operaio
Lo scorso 5 dicembre, mentre migliaia di metalmeccanici scioperavano e manifestavano - insieme alla Fiom - per il lavoro, i diritti, un reddito dignitoso e la democrazia, Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Federmeccanica hanno firmato un'intesa che stravolge il senso del contratto nazionale di lavoro, finendo per cancellarlo nei fatti. 
È l'ultimo episodio di un attacco iniziato con l’accordo separato interconfederale del 2009, praticato costantemente dalla Fiat, perseguito con provvedimenti legislativi prima del governo Berlusconi e poi del governo Monti e, infine, con un altro accordo separato su produttività e competitività, nuovamente senza la Cgil. In una situazione di drammatica crisi economica che impoverisce i salari e aumenta la disoccupazione, si sta perseguendo e praticando l'aziendalizzazione delle relazioni sindacali, riducendo a una dimensione privatistica il contratto di lavoro, modificando la natura e la forma della contrattazione, eliminandone il senso collettivo.
Il 5 dicembre Federmeccanica ha così dettato i contenuti di un’intesa frutto di una logica regressiva che persegue la produttività e la competitività aumentando tutte le precarietà: dalla riduzione di tutele e salari alla cancellazione dei vincoli contrattuali sull’orario e sulle prestazioni lavorative.
Illudendosi che scaricando sui lavoratori l’assenza di politiche industriali e di investimenti pubblici e privati si eviti il declino che sta mettendo a rischio l’esistenza stessa del nostro sistema industriale e in pericolo migliaia di posti di lavoro.
Per la Fiom l’intesa del 5 dicembre è illegittima: per i suoi contenuti, che cancellano l’esistenza del contratto nazionale e perché toglie a lavoratrici e lavoratori il diritto di poter contrattare collettivamente tutti gli aspetti della prestazione lavorativa. Ma la partita non è chiusa, anzi.
La Fiom è già impegnata a contrastare – con gli strumenti della democrazia e la partecipazione dei lavoratori – l'applicazione di quest’intesa, rendendola inapplicabile in ogni fabbrica, ufficio, territorio, non rassegnandosi al furto di democrazia che impedisce a lavoratrici e lavoratori di poter decidere sulla propria vita.
L’accordo firmato da Fim, Uilm, Fismic e Ugl va combattuto perché conviene solo alle imprese, estende a tutta la categoria il metodo-Fiat escludendo dal negoziato l’organizzazione più rappresentativa e accoglie i contenuti imposti da Federmeccanica. Accetta la riduzione del potere d’acquisto dei salari; prevede la possibilità che a parità di lavoro e mansioni esistano minimi salariali diversi; aumenta l’orario di lavoro individuale fino a 150 ore annue e offre alle imprese la possibilità di comandare gli straordinari cancellando il potere contrattuale delle Rsu; non garantisce più il pagamento dei primi tre giorni di malattia.
Di fronte al rifiuto di Fim e Uilm di far votare tutti i metalmeccanici sul proprio contratto, la Fiom organizzerà le assemblee in tutti i luoghi di lavoro, per poi sottoporre al voto, con un referendum certificato, la proposta di rendere inapplicabile l’intesa separata e di aprire nelle aziende e nel territorio vertenze per negoziare collettivamente i contenuti normativi e salariali di miglior favore da applicare a tutti i lavoratori metalmeccanici, considerando gli aumenti decisi dall'accordo separato un semplice anticipo di un contratto nazionale ancora tutto da fare.
Ora, nonostante la crisi economica pesi sempre più su salari e occupazione, annunciando un 2013 nerissimo, con l’approssimarsi delle elezioni c’è il rischio che i problemi del lavoro vengano sottovalutati o diventino una voce tra le tante della propaganda dei partiti. Per evitarlo e rimettere al centro dell’attenzione politica la condizione di lavoratori, precari e disoccupati la Fiom parteciperà a modo suo a questa campagna elettorale, da sindacato, con due obiettivi: una legge sulla rappresentanza e per il diritto al voto delle lavoratrici e dei lavoratori su accordi e contratti; una nuova politica industriale in cui il «pubblico» si faccia interprete e garante di scelte che mirino alla piena occupazione e che siano ambientalmente sostenibili. Per la Fiom queste sono la questioni politiche prioritarie per la vita del paese: il voto dei metalmeccanici andrà a chi se ne farà carico e le sosterrà nel ruolo di rappresentanza istituzionale che, candidandosi al Parlamento, intende assumere.
Questo è il progetto Fiom: democrazia e diritto di voto in fabbriche e uffici, rilancio del ruolo pubblico in economia per la piena occupazione, un lavoro sicuro e un’industria pulita.



La Carta rivendicativa
Il peggioramento delle condizioni produttive e occupazionali e la crescita dei livelli di disoccupazione ci indicano un processo di deindustrializzazione in atto nel nostro paese che in modo ancora più drammatico colpisce il Mezzogiorno. La recessione economica in atto è usata per un attacco al sistema dei diritti del lavoro senza precedenti, mettendo a rischio la tenuta democratica e la coesione sociale dell’Italia; le scelte economiche e sociali non intervengono sulle ragioni che hanno determinato la grave crisi che viviamo. Condizioni indispensabili per salvaguardare, riconvertire e rinnovare il nostro sistema produttivo, per affermare un nuovo modello di sviluppo ambientalmente sostenibile, per coniugare lavoro e diritti sono la definizione di una politica industriale e di un piano di investimenti pubblici e privati. Le scelte del governo, al contrario, ricercano l’aumento di produttività e competitività del nostro sistema industriale attraverso l’aumento della durata dello sfruttamento della prestazione lavorativa.
L’intesa raggiunta il 5 dicembre sul Ccnl tra Federmeccanica, Fim e Uilm è figlia degli accordi interconfederali separati, non firmati dalla Cgil, del 2009 sul modello contrattuale e del 2012 sulla produttività, che nei fatti cambiano la natura confederale e generale del sindacato e minano l’esistenza della contrattazione collettiva.
L’intesa imposta da Federmeccanica è illegittima, può impegnare solo le organizzazioni sindacali che l'hanno firmata, viola le regole sulla democrazia e la rappresentanza contenute nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e, per gli iscritti alla Fiom e per tutti i metalmeccanici non iscritti a nessun sindacato, è in contrasto con la norma dell'ultrattività del Ccnl unitario siglato il 20 gennaio 2008.
La vertenza per la riconquista di un vero contratto nazionale è ancora aperta. Per rendere inapplicabile l’intesa nelle aziende e nei gruppi industriali e per difendere il lavoro e l'occupazione va negoziata a livello aziendale e territoriale la seguente Carta rivendicativa nazionale comune per tutti i lavoratori metalmeccanici.

Riconferma dei diritti e delle agibilità sindacali compreso il rispetto della totale proporzionalità nel voto per la elezione della Rsu. Affermare il diritto al voto delle lavoratrici e dei lavoratori per la validazione delle piattaforme e degli accordi.
Le erogazioni salariali definite con l’accordo separato sono da considerarsi un anticipo degli aumenti salariali necessari e non sono derogabili né modificabili a livello aziendale nelle scadenze previste. La cancellazione del valore punto operata dagli accordi separati del 2009 e del 2012 non
ha garantito il potere d’acquisto del salario sottraendo 60 euro mensili pari a circa 800 euro all'anno; questo è il riferimento per una reale difesa del potere d'acquisto dei salari.

Sugli orari di lavoro si riconferma la disciplina vigente. Le modalità di utilizzo e di distribuzione degli orari devono essere oggetto di accordo con la Rsu. Al fine di mantenere e allargare i livelli occupazionali è necessario attuare riduzioni dell’orario a fronte di un maggiore utilizzo degli impianti e nelle situazioni di crisi estendere l’utilizzo dei contratti di solidarietà e della cassa integrazione a ore.

A parità di lavoro va affermata, indipendentemente dalla tipologia di lavoro applicata, la parità di trattamento economico e normativo e confermati i percorsi di stabilizzazione come previsti dal Ccnl del 2008 e dagli accordi aziendali in essere. Nelle aziende metalmeccaniche l'obiettivo è limitare l’utilizzo delle forme di lavoro atipico al contratto di lavoro a tempo determinato, al contratto di somministrazione a tempo determinato, al contratto di lavoro part time.

Va confermato il diritto contrattuale dei metalmeccanici al pagamento al 100% dei primi tre giorni di malattia. Affinché finalità e prestazioni sanitarie non siano sostitutive alla sanità pubblica sono anche da riconfermare i fondi sanitari aziendali, salvaguardandoli dall’assorbimento in Metasalute, al fine di realizzare un maggior controllo diretto delle lavoratrici e dei lavoratori sul carattere integrativo delle prestazioni e di sperimentare l'istituzione di fondi territoriali anche intercategoriali.




Piano d’azione per il Contratto, 
la Democrazia e il Lavoro
In base alla decisione del Comitato centrale, la carta rivendicativa definita dall'Assemblea nazionale della Fiom sarà sottoposta, in tutte le aziende, al voto referendario certificato delle lavoratrici e dei lavoratori per aprire vertenze aziendali e territoriali al fine di rendere inapplicabile l'intesa illegittima di Federmeccanica a cui Fim, Uilm, Fismic e Ugl hanno aderito.
L’Assemblea considera positiva la disponibilità espressa da Unionmeccanica-Confapi e dalle Associazioni delle Cooperative di avviare i tavoli unitari di trattativa per il rinnovo del Ccnl per le piccole e medie imprese metalmeccaniche e per le imprese Cooperative.
La Fiom parteciperà a quelle trattative a partire dal mandato ricevuto sulla piattaforma nazionale approvata dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati.
L’Assemblea nazionale della Fiom impegna tutte le strutture regionali a svolgere assemblee di tutti i direttivi territoriali in forma congiunta.
Per garantire lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro e mettere in atto le iniziative necessarie a unificare le tante vertenze a difesa dell’occupazione e a contrasto della chiusura delle aziende saranno utilizzate le quattro ore di sciopero decise dal Comitato centrale del 12 dicembre 2012 con modalità di gestione territoriale. L'Assemblea condivide la proposta della Segreteria di decidere ulteriori iniziative fino alla proclamazione di una manifestazione nazionale.
L'Assemblea nazionale ritiene necessario l'avvio di una fase di nuove politiche industriali e sociali per contrastare la gravissima crisi industriale che assume un carattere di vera e propria emergenza nel Mezzogiorno e nel paese, dove la deindustrializzazione e la desertificazione sono ormai un dato di fatto con conseguenze drammatiche sul piano occupazionale.
L’Assemblea conferma il giudizio negativo sugli interventi realizzati dal governo Monti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e mercato del lavoro.
Ritiene necessario che già nei prossimimesi nuove scelte su tali materie si impongano, al fine di estendere gli ammortizzatori sociali, impedire i licenziamenti collettivi e realizzare una reale riforma delle pensioni a partire dalla soluzione per tutti i lavoratori esodati.
L'intesa illegittima di Federmeccanica a cui Fim, Uilm, Fismic e Ugl hanno aderito, oltre a ridurre i diritti, programmare la riduzione dei salari e peggiorare le condizioni di vita e di lavoro, prevede l'aumento degli orari di lavoro individuali, l'aumento dei livelli di precarietà e mina alla radice la possibilità di tutelare e sviluppare l'occupazione. Per queste ragioni l'Assemblea nazionale della Fiom ritiene necessario e indispensabile rendere esplicito nel rapporto con le lavoratrici e i lavoratori che la difesa del Ccnl è inscindibile dalla difesa dell'occupazione.
L’Assemblea condivide la proposta della Segreteria di convocare il coordinamento del Gruppo Fiat e una riunione delle Rsu dei grandi Gruppi industriali italiani.
L'Assemblea nazionale della Fiom valuta positivamente il grande impegno profuso dalle strutture e dai delegati nella raccolta delle firme per il referendum sull’art. 18 e sull'art. 8 che ha permesso di raggiungere nei soli luoghi di lavoro metalmeccanici oltre 120.000 firme, contribuendo in modo determinante a superare la quantità di firme necessarie per poter svolgere il referendum. Impegno che rischia di essere vanificato dallo scioglimento anticipato delle Camere. L'Assemblea nazionale della Fiom ritiene che questa democratica domanda di partecipazione e di estensione dei diritti debba ottenere una risposta dalla politica e dal governo che uscirà dalle elezioni.
L'Assemblea nazionale della Fiom decide sulla base delle ragioni fin qui esposte di promuovere «le giornate del lavoro e della democrazia» con iniziative diffuse nei territori e a livello nazionale, con il coinvolgimento di associazioni, movimenti, soggettività sociali, e delle forze politiche che si candidano al governo del paese. È nostro obiettivo far vivere nella campagna elettorale le nostre proposte per una legge sulla rappresentanza e la democrazia nei luoghi di lavoro, per la valorizzazione del lavoro con diritti, la creazione di nuovi posti di lavoro e un nuovo modello di sviluppo.
A fronte dei processi in atto l’Assemblea nazionale condivide la proposta della Segreteria nazionale di organizzare iniziative di confronto e discussione che impegnino tutto il gruppo dirigente al fine di offrire un contributo a tutta la Confederazione per definire una nuova e adeguata strategia sindacale capace di affermare la democrazia e un’autonoma azione di contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro e nella società.



Referendum art. 8 e art. 18. 
Le firme ci sono e attendono una risposta
Il 9 gennaio scorso, dopo tre mesi passati a raccogliere le firme e a mettere insieme i migliaia di timbri che la legge richiede per rendere efficace la richiesta di un referendum abrogativo, sono state depositate in Corte di
Cassazione 180 scatole piene della volontà di centinaia di migliaia di cittadine e cittadini italiani di cancellare l'articolo 8 della Legge 138/2011 (con la quale a colpi di deroghe si distrugge il contratto nazionale) e le modifiche apportate dalla «Riforma Fornero» all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (in pratica, cancellandolo).
Il contributo delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici della Fiom alla raccolta delle firme per i referendum è stato molto rilevante. Un grande impegno delle strutture, delle delegate e dei delegati che ha permesso di raggiungere nei soli luoghi di lavoro metalmeccanici oltre 120.000 firme, contribuendo in modo determinante a superare la quantità di firme necessarie per poter svolgere il referendum.
Impegno che però rischia di essere vanificato poiché la legislazione che regola l'istituto della democrazia diretta non prevede la possibilità di consegnare le firme a Camere sciolte, cosa avvenuta il 22 dicembre scorso.
A questo punto le strade possibili per garantire alle centinaia di migliaia di cittadini di non vedere calpestato un loro diritto costituzionale (articolo 75 della Costituzione italiana) sono varie. Può, ad esempio, essere emanato un decreto-legge da parte del Consiglio dei ministri che recuperi le firme depositate, da parte tanto del governo uscente – anche a Camere sciolte – quanto di quello che si insedierà nei prossimi mesi. E da questo punto di vista c'è un precedente, con i 13 referendum proposti nel '94. Ma può essere presa una decisione in tal senso anche dalla Corte costituzionale alla quale, in mancanza di altri provvedimenti, il Comitato promotore inoltrerà ricorso quando, presumibilmente a ottobre prossimo, la Corte si sprimerà in maniera negativa sulla richiesta dei referendum. Si tratta di un vulnus, un «difetto» legislativo che può e deve essere recuperato per ripristinare un diritto fondamentale della nostra democrazia.
Ma il prossimo Parlamento, di sua iniziativa, potrebbe intervenire su queste leggi e ripristinare i diritti del lavoro sottratti dai governi Berlusconi e Monti con questi provvedimenti sciagurati, quindi noi chiediamo: chi si candida a governare il paese, cosa intende fare rispetto all'articolo 8 e all'articolo 18? Come risponde al significato di partecipazione e alla richiesta democratica rappresentate da queste firme?

Le foto usate in questo numero sono di Gianni Capaldi (pag. 4) e Lucia Gardin (pagg. 1, 2 e 3) e sono state tratte dal libro «Le mani al lavoro» Meta Edizioni 2006






mercoledì 23 gennaio 2013

FIOM NAZIONALE: Intesa Separata









Intesa separata sottoscritta il 5 dicembre 2012

Punto per punto
come cancellano il Contratto nazionale

L’accordo separato del 5 dicembre 2012 accetta la riduzione del potere d’acquisto dei salari e introduce la flessibilità sui minimi contrattuali, aumenta l’orario di lavoro, penalizza il pagamento dei primi tre giorni di malattia, peggiora norme e diritti e rinvia ulteriori peggioramenti alla stesura definitiva di quello che chiamano «nuovo testo contrattuale». 
La Fiom effettua una campagna informativa di assemblee in tutti i luoghi di lavoro e sottopone a voto referendario certificato la proposta di rendere inapplicabile l’intesa Federmeccanica, Fim, Uilm, Fismic e Ugl.

dicembre 2012


SALARIO
L'accordo separato interviene sulle seguenti voci della retribuzione:
  1. Minimi contrattuali;
  2. Elemento distinto della retribuzione;
  3. Elemento perequativo;
  4. Trasferta;
  5. Reperibilità;
  6. Maggiorazioni;
  7. Premio di risultato. 
1. Minimi contrattuali
Per la prima volta i minimi salariali, a parità di mansione, non sono più uguali per tutti i lavoratori perché sono messi a disposizione della contrattazione aziendale – e quindi diversi da fabbrica a fabbrica – sia in caso di crisi che di nuovi insediamenti produttivi o per usufruire di sgravi fiscali e contributivi, e potranno essere differiti di 12 mesi. 
Se manca la rappresentanza sindacale in azienda, comunque le imprese potranno chiamare i sindacati provinciali e definire con loro lo spostamento degli aumenti previsti. Gli aumenti del triennio 2013-2015 sono definiti in tre tranche a partire dal 1° gennaio 2013, ma le aziende possono erogare gli aumenti dell’1/1/2014 e dell’1/1/2015 12 mesi dopo. Ad esempio la seconda al 1° gennaio del 2015 e la terza al 1° gennaio del 2016 oppure la scadenza della seconda tranche e far slittare la terza al 1/1/2016.
La differenza sui salari nei quattro anni è consistente e si calcola sul montante retributivo: un lavoratore di terzo livello con lo spostamento della seconda tranche percepisce 1.065 euro in meno; con lo spostamento della terza tranche percepisce 560 euro in meno. 
L'intesa separata del 5 dicembre 2012 non tutela il potere d'acquisto del salario: gli importi economici definiti per incrementare i minimi contrattuali non considerano i valori dell'inflazione e, in caso di differimento del salario a livello aziendale, non viene considerato il quarto anno di allungamento del contratto.
Per tutelare il potere d'acquisto del salario è necessario:
  • rispettare le scadenze previste per gli aumenti senza differimenti a livello aziendale,
  • rivalutare i minimi contrattuali facendo riferimento all'inflazione reale e aggiornando il valore punto (18,82) fissato con il rinnovo del Ccnl nel 2008.
Gli incrementi definiti con l'accordo separato sui minimi non solo non tutelano il potere d'acquisto delle retribuzioni ma favoriscono le categorie più alte e penalizzano quelle più basse. La piattaforma della Fiom, votata dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, prevede per gli anni 2012/2014 un aumento uguale per i livelli 3, 4 e 5 di 206 euro a titolo di recupero, salvaguardia e valorizzazione reale del potere di acquisto della retribuzione. 

2. Elemento distinto della retribuzione
Dal 1° gennaio 2013 l'importo di 10,33 euro, erogato in busta paga sotto la voce Edr e definito con l'Accordo interconfederale del 31 luglio 1992, è conglobato nei minimi tabellari.

3. Elemento perequativo
Dal 1° gennaio 2014 è incrementato di 30 euro annui - pari a 2,5 euro al mese - l'importo dell'elementoperequativo corrisposto ai lavoratori che non effettuano contrattazione aziendale.

4. Trasferta
Dal 1° gennaio 2014 sono incrementati come segue i trattamenti economici di trasferta:
  • la trasferta intera di 2,80 euro - 0,35 euro ora;
  • la quota per il pasto meridiano o serale di 0,42 euro;
  • la quota per il pernottamento di 1,96 euro.
5. Reperibilità
Dal 1° gennaio 2014 è incrementata la reperibilità. Nella tabella riportiamo gli aumenti previsti.


6. Maggiorazioni
Maggiorazioni per flessibilità per necessità improvvise. Le ore prestate in flessibilità per necessità improvvisa sono retribuite con la maggiorazione al 20% per le ore prestate dal lunedì al venerdì (in luogo della maggiorazione del 15% riconosciuta per le ore di flessibilità «ordinaria») e al 30% per le ore prestate al sabato (in luogo del 25%).
Maggiorazioni per lavoro notturno. Dal 1° giugno 2013 le maggiorazioni - per lavoro notturno fino alle ore 22, per lavoro notturno festivo e per lavoro notturno festivo con riposo compensativo - dei lavoratori turnisti sono equiparate a quelle dei lavoratori normalisti (5%) e incrementate del 5% (incremento totale pari al 10%); l'accordo separato prevede l'assorbimento dei trattamenti di miglior favore già definiti in azienda.
Maggiorazioni per lavoro straordinario. Le maggiorazioni per le ore di straordinario aggiuntive definite con l'intesa separata del 5 dicembre 2012 sono incrementate dell'8% con l'assorbimento dei trattamenti di miglior favore già definiti in azienda.

7. Premio di risultato
Viene introdotta la clausola di «esigibilità» con il collegamento tra il PdR contrattato in azienda e le flessibilità dell'orario di lavoro introdotte con l'accordo separato o con gli accordi in azienda. È previsto, tra i criteri definiti a livello aziendale, l'attribuzione individuale del PdR solo a fronte «dell'effettivo» svolgimento – da parte della lavoratrice e del lavoratore – delle 150 ore di flessibilità e straordinario o altro ancora definito a livello aziendale; la conseguenza è che il lavoratore ammalato o in sciopero delle ore di flessibilità e del lavoro straordinario definite dal Ccnl o in azienda non percepisce il PdR.


ORARIO DI LAVORO
L'accordo separato interviene sulle seguenti voci legate all’orario di lavoro:
  1. Entrata e uscita in azienda (art. 1 Ccnl 2008);
  2. Contrazione temporanea dell’orario di lavoro (art. 2 Ccnl 2008);
  3. Recuperi (art. 4 Ccnl 2008);
  4. Orario di lavoro (art. 5 Ccnl 2008);
  5. Riposo settimanale (art. 8 Ccnl 2008).

1. Entrata e uscita in azienda
Viene aggiunto che in azienda potrà essere definita la flessibilità in entrata e uscita se non ci sono impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.

2. Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Si introduce l'utilizzo unilaterale da parte aziendale delle ferie e dell'accantonamento della banca ore residue per necessità di sospensioni; non è prevista la contrattazione che è sostituita con la convocazione della Rsu per «l'esame» che si esaurisce decorsi 10 giorni. L'azienda può disporre in modo individuale e collettivo delle ferie e del conto ore dei lavoratori.

3. Recuperi
Si introduce l'«interruzione delle forniture» tra le cause che prevedono il recupero delle ore perse e, poiché il recupero è obbligatorio e retribuito senza maggiorazioni, si introduce una forma di flessibilità ulteriore dell'orario di lavoro a costo zero per le imprese e alternativo al ricorso alla cassa integrazione guadagni.

4. Orario di lavoro
Subisce, con l'intesa separata del 5 dicembre 2012, le modifiche più radicali che peggiorano in modo sostanziale le condizioni di lavoro per tutte le lavoratrici e lavoratori. L'orario di lavoro non è più oggetto di contrattazione in azienda con la Rsu ma alla contrattazione si sostituisce una procedura di «esame» delle richieste aziendali della durata di 10 giorni trascorsi i quali la procedura è conclusa e l'azienda può procedere.
Aumenta strutturalmente l'orario individuale attraverso l'aumento dello straordinario obbligatorio e delle flessibilità – fino a 120/128 ore complessive a seconda se si tratta di aziende con più o meno di 200 dipendenti – la monetizzazione di tre Par – con ulteriori 24 ore annue di lavoro - e lo slittamento della 1/2 ora di mensa. 
Le modifiche sono le seguenti.
  • Aumento di 40 ore di straordinario obbligatorio a disposizione delle imprese; da 40 a 80 ore nelle aziende con più di 200 dipendenti e da 48 a 88 ore nelle aziende fino a 200 dipendenti; 
  • aumento delle ore di flessibilità a disposizione delle aziende; le attuali 64 sono elevate fino a 80 ore annue, con il limite di 120 ore tra utilizzo di flessibilità e straordinario, e sono riconosciute le «necessità improvvise» che riducono i giorni di procedura per il ricorso alla flessibilità da 10 a 5;
  • sono superate sia tutte le causali definite dal Ccnl 2008 sulle ragioni di ricorso alla flessibilità (stagionalità, picchi produttivi, attività di istallazione e montaggio) che i limiti di 8 ore sul primo turno del sabato, di 6 ore su due turni al sabato, di 32 ore di prestazione minima settimanale;
  • utilizzo di ferie, Par e ore accantonate in banca ore a compensazione dei recuperi quando il lavoratore non ha effettuato le ore di flessibilità definite e la squadra, il reparto o la fabbrica, recupera le ore lavorate;
  • monetizzazione di tre Par annui, a meno che non sia il lavoratore stesso che chiede l'accantonamento dei tre Par entro il mese di novembre di ciascun anno;
  • eliminazione di 8 ore di riduzione di orario aggiuntiva, prevista dal Ccnl 1979, per i nuovi assunti nel settore siderurgico e nelle fonderie di seconda fusione; rimane solo per i lavoratori in forza al 31/12/2012;
  • possibilità di concordare in azienda modalità diverse di regolazione per la mezz'ora di mensa, con l'estensione a tutte le imprese metalmeccaniche della mezz'ora a fine turno introdotta con l'accordo separato a Pomigliano e in tutti gli stabilimenti Fiat;
  • dalla normativa contrattuale è eliminato ogni riferimento alle norme di legge sugli orari di lavoro.
5. Riposo settimanale
Introduzione del concetto che il riposo coincide, di regola e secondo i criteri e le modalità di legge, con la domenica;
  • cancellazione del concetto che i lavoratori che lavorano la domenica lo fanno nei casi consentiti dalla legge.
    NEL CCNL 2008 ERA PREVISTO IL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE ED ERA ESPLICITATO CHE I DIPENDENTI CHE LAVORANO LA DOMENICA LO FANNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AFFERMANDO COSÌ IMPLICITAMENTE CHE NON SI LAVORA LA DOMENICA SE NON IN CASI PARTICOLARI, LE MODIFICHE INTRODOTTE CAPOVOLGONO IL SENSO E LA DICITURA DEL CCNL 2008; L'EFFETTO È QUELLO DI MAGGIOR DISPONIBILITÀ AL LAVORO DOMENICALE CON MENO VINCOLI DEL CCNL E DELLA CONTRATTAZIONE IN FABBRICA.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Le modifiche interessano le seguenti tipologie contrattuali:
  1. Contratti a termine;
  2. Lavoro in somministrazione (interinale);
  3. Apprendistato;
  4. Appalti;
  5. Part time.
Le modifiche sono state in parte introdotte con l'intesa separata del 5 dicembre 2012, altre con l'intesa separata del 15 ottobre 2009.
È definito l'impegno a ridefinire, in sede di stesura del testo contrattuale, la clausola di stabilizzazione prevista dal Ccnl 2008 con le modifiche normative introdotte.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE, FERMO RESTANDO GLI ACCORDI AZIENDALI IN MATERIA, IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SONO REGOLATI DALLA LEGGE SALVO QUANTO PREVISTO ALLA «STABILIZZAZIONE»: LA STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO È DEFINITA DOPO 44 MESI COMPLESSIVI ANCHE NON CONSECUTIVI DI PERIODI DI LAVORO A TERMINE E/O CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE); 
(LA NORMATIVA LEGGE PREVEDE - PER I CONTRATTI A TERMINE - IL TETTO DI 36 MESI, COMPRENSIVI DI PROROGHE E RINNOVI, OLTRE IL QUALE SI HA LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON LA POSSIBILITÀ DI STIPULARE UN'ULTERIORE CONTRATTO IN DEROGA CON L'ASSISTENZA SINDACALE E C/O LA DPL.

1. Contratti a termine
L'intesa separata del 5 dicembre 2012, confermando le disposizione di legge peggiorate con la riforma Fornero,  introduce:
  • i contratti a termine senza casuali (per il primo contratto) fino a 12 mesi;
  • la possibilità, con la contrattazione in azienda, di definire ulteriori deroghe 
  • per le assunzioni riconducibili a nuove attività, nuovi prodotti, modifiche impiantistiche, progetti di ricerca, rinnovo e/o proroghe di commesse consistenti: in questi casi l'obbligo della causale è superato a prescindere dalla durata e dal rinnovo del contratto e le aziende hanno possibilità di assunzioni a termine senza causali fino al 6% del totale dei lavoratori occupati;
  • la riduzione dei termini di intervallo tra un contratto e il successivo per la sostituzione di lavoratori assenti, per lavoratori assunti dalla Cigs o dalla mobilità, in ogni altro caso definito con accordo aziendale; 
  • l'intesa separata del 15 ottobre 2009 introduce nelle aziende metalmeccaniche le assunzioni per attività stagionali fino a sei mesi anno; prevede poi «diritti di precedenza nelle assunzioni» non esigibili nella prassi;
2. Lavoro in somministrazione (interinale)
Sono recepite le modifiche legislative; si prevede la possibilità di attivare il lavoro interinale senza causali: 
  • nei casi previsti dalla legge e negli accordi aziendali;
  • fino a un numero di lavoratori corrispondente ai lavoratori interinali stabilizzati nei tre anni solari precedenti e sono utili le proposte di assunzione anche se rifiutate, quindi anche ai non assunti;
  • comunque per almeno tre lavoratori in ciascun anno;
  • per chi è iscritto al collocamento obbligatorio o con una invalidità certificata di almeno il 20 percento, per i lavoratori condannati ammessi al regime di semilibertà o in via di dimissione o dimessi dal carcere; 
  • inoltre gli accordi aziendali stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione del PdR, in caso contrario ai lavoratori interinali il PdR è riconosciuto in proporzione diretta al lavoro complessivamente prestato.
3. Apprendistato
Il contratto di apprendistato sostituisce quello stipulato nel 2006 e ripreso dal Ccnl 2008; interviene e modifica i seguenti punti:
  1. numero di contratti di apprendistato instaurabili;
  2. durata del contratto;
  3. valorizzazione/cumulo dei periodi di apprendistato;
  4. formazione;
  5. inquadramento e retribuzione;
  6. previdenza integrativa e sanitaria;
  7. attribuzione della qualifica.
Art. 1: con la stesura del testo verrà recepita la norma legislativa che prevede che un'azienda può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o tramite agenzia di somministrazione, fino al numero di dipendenti qualificati già in forza;
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE L’ASSUNZIONE MEDIANTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO NON È ESERCITABILE DALLE AZIENDE CHE RISULTINO NON AVERE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ALMENO IL 70% DEI LAVORATORI IL CUI CONTRATTO SIA GIÀ VENUTO A SCADERE NEI 24 MESI PRECEDENTI. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA LEGISLATIVA, MODIFICATA IN PEGGIO DALLA RIFORMA FORNERO,SIGNIFICA:
  • INTRODURRE LA DURATA MINIMA DI SEI MESI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO ED ESTENDERE L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO AL PREAVVISO,
  • AUMENTARE IL RAPPORTO TRA I DIPENDENTI QUALIFICATI IN AZIENDA E LA POSSIBILITÀ PER LA STESSA DI ASSUMERE APPRENDISTI – DA UN RAPPORTO CHE PREVEDE L'ASSUNZIONE DI 1 APPRENDISTA PER OGNI OPERAIO QUALIFICATO A UN RAPPORTO CHE PERMETTE L'ASSUNZIONE DI TRE APPRENDISTI OGNI DUE OPERAI QUALIFICATI;
  • RIDURRE LA % DI STABILIZZAZIONE DEGLI APPRENDISTI A CUI È CONDIZIONATA L'ISTAURAZIONE DI NUOVI CONTRATTI DI APPRENDISTATO – DAL 70% NEI 24 MESI PRECEDENTI LA NUOVA ASSUNZIONE PREVISTA NEL CCNL 2008 RIDOTTA AL 30% NEI 36 MESI PRECEDENTI PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2015, PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE CHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2015 È PARI AL 50%
Art. 2: l’accordo separato prevede un durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi indipendentemente dal livello da acquisire alla fine del contratto di apprendistato;
IL CCNL 2008 PREVEDE UNA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO VARIABILE, A SECONDA DEL LIVELLO DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO E DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO DA 34 A 60 MESI).

Art. 3: i periodi di apprendistato svolti precedentemente in altre aziende sono «valorizzati» - se pari almeno a 12 mesi - e riducono la durata complessiva del periodo di apprendistato di 6 mesi.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE I PERIODI DI APPRENDISTATO SVOLTI PRESSO DIVERSI DATORI DI LAVORO SI POSSANO SOMMARE AI FINI DEL COMPUTO DELLE DURATE MASSIME DEL PERIODO DI APPRENDISTATO.

Art. 4: la formazione è ridotta a 80 ore medie annue; potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento e non c’è alcun riferimento alla formazione teorica in aula.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE LE ORE DI FORMAZIONE FORMALE MEDIE ANNUE SIANO PARI A 120, CON UN MINIMO DI ALMENO 60 ALL’ANNO, DI CUI 40, ALL’ANNO, SICURAMENTE IN MODALITÀ TEORICA

Art. 8: è confermata la scansione temporale dell'inquadramento e della retribuzione ma «fatte salve diverse intese fra le parti contraenti»; di conseguenza potrebbe essere definito un contratto della durata di 36 mesi con sbocco al 3° livello nel quale i primi 34 mesi sono di 1° livello il 35° mese di 2° livello e il 36° di 3° livello.
IL CCNL 2008 PREVEDE, SENZA ECCEZIONE ALCUNA, PER IL PRIMO TERZO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE UNA RETRIBUZIONE PARI A 2 LIVELLI INFERIORI QUELLO DI SBOCCO PREVISTO DAL CONTRATTO STESSO, IL SECONDO TERZO DI UN LIVELLO INFERIORE E L’ULTIMO TERZO NEL LIVELLO DI ARRIVO.

Artt. 12 e 13: previdenza integrativa e sanitaria - la contribuzione a carico dell'azienda per la previdenza integrativa è pari al 1,5% o, da gennaio 2013, al 1,6% se anche il lavoratore alza la propria contribuzione; gli apprendisti possono iscriversi a Metasalute alle stesse condizioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (il Ccnl 2008 non prevede Metasalute).

Art. 14: durante il periodo di preavviso, della durata di 15 giorni e che può essere intimato alla fine del periodo di apprendistato, continua a trovare applicazione il contratto di apprendistato e non è più prevista la prova di idoneità.
IL CCNL 2008 PREVEDE IL RICONOSCIMENTO, DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO, DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA AL LAVORATORE OPERAIO E L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AL TERMINE DEL PERIODO DI TIROCINIO SE L'APPRENDISTA NO È AMMESSO - ENTRO UN MESE DALLA FINE DEL TIROCINIO STESSO E PER MOTIVI A LUI NON IMPUTABILI - ALLA PROVA DI IDONEITÀ - CHE DEVE RIFERIRSI ESCLUSIVAMENTE ALLA SPECIFICA FORMAZIONE RICEVUTA.

4. Appalti
È definita una commissione con poteri negoziali sugli appalti con il compito di modificare la normativa contrattuale e recepire le modifiche di legge.
LA RIFORMA FORNERO RIDUCE LE TUTELE NORMATIVE E LE TUTELE PER I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI ATTRAVERSO LA POSSIBILITÀ DI DEROGARE, CON LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE ED EVENTUALE SUBAPPALTATORE; LA CONTRATTAZIONE PUÒ DEFINIRE L'INTRODUZIONE DI UN REGIME MENO EFFICACE E SOSTITUTIVO CHE È QUELLO DELLA «INDIVIDUAZIONE DI METODI E PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ COMPLESSIVA».

5. Part time
Le modifiche apportate sono le seguenti. Sono fissate le percentuali di part time in due dimensioni d'impresa, il 3% nelle imprese fino a 100 dipendenti, il 4% nelle imprese con più di 100 dipendenti ed è definita una casistica di precedenza tra le richieste;
  • una dichiarazione comune individua il part time come strumento per accompagnare i lavoratori prossimi alla pensione e per la contestuale assunzione di giovani;
  • l'intesa separata del 15 ottobre 2009 introduce clausole flessibili ed elastiche: l'azienda può aumentare l'orario fino al 25% delle ore previste dal contratto di part time - con la maggiorazione della retribuzione del 15% - e utilizzare il lavoro supplementare fino alle 40 ore settimanali - retribuito con la maggiorazione del 10%.
 
PREMESSA, 
REGOLE CONTRATTUALI E 
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
L’accordo modificha le regole contrattuali e il sistema delle relazioni sindacali
  1. Premessa e regole contrattuali;
  2. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali;
  3. Formazione professionale e pari opportunità (ex artt. 4 e 5 Ccnl 2008);
  4. Informazione e consultazione in sede aziendale (ex art. 8 Ccnl 2009 e art. 7 Ccnl 2008);
  5. Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria (ex art. 9 Ccnl 2009 e art. 8 Ccnl 2008).
1. Premessa e regole contrattuali
Attraverso l'impegno delle parti firmatarie ad armonizzare e integrare regole contrattuali e premessa agli Accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 21 novembre 2012 (accordo separato sulla produttività) e a fare una ricognizione sugli accordi interconfederali sulla rappresentanza.
LA PREMESSA DEL CCNL METALMECCANICI È STATA DEFINITA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1963 E MODIFICATA SOSTANZIALMENTE SOLO NEL 1994: NEL 1963 È STABILITO CHE IL CCNL È FONTE PRIMARIA DI CONTRATTAZIONE E CON LA PREMESSA INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA, NEL SISTEMA CONTRATTUALE, LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE; DAL 1994 IL CCNL È IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1993 SUL SISTEMA CONTRATTUALE. 
IL CCNL 2008 – PREMESSA – DEFINISCE I DUE LIVELLI CONTRATTUALI E LA TITOLARITÀ DI RSU E STRUTTURE TERRITORIALI NELL'ESERCIZIO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE. L'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011 INTERVIENE SU: RAPPRESENTATIVITÀ DELLE OO.SS., RUOLO DEL CCNL, TITOLARITÀ CONTRATTUALE E VALIDITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI, INTESE AZIENDALI MODIFICATIVE DEL CCNL. 
L'ACCORDO INTERCONFEDERALE SEPARATO DEL 21 NOVEMBRE 2012 INTERVIENE SU: FLESSIBILITÀ DEI MINIMI CONTRATTUALI, DEROGHE AZIENDALI ALLE NORME CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE, GLI ORARI E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DEROGHE ALLE LEGGI IN MATERIA DI ORARI DI LAVORO E LORO DISTRIBUZIONE, CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI, DEMANSIONAMENTO E RIDUZIONE CONSEGUENTE DEL SALARIO.

2. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Alle disposizioni del Ccnl viene aggiunto che quanto previsto sulla flessibilità della prestazione – orario plurisettimanale e straordinario – è parte essenziale del Ccnl e impegna tutti i soggetti coinvolti (azienda, lavoratori, Oo.Ss.).
IL CCNL 2008 – REGOLE CONTRATTUALI – DEFINISCE L'INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNL, LA DECORRENZA E LA DURATA, LE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CCNL E DEGLI ACCORDI AZIENDALI «TUTTI I CAPITOLI SONO ATTUALMENTE MATERIA DI CONTENZIOSO LEGALE».

3. Formazione professionale e pari opportunità
Le commissioni aziendali per la formazione professionale e le commissioni aziendali per le pari opportunità si costituiscono nelle aziende con più di 1.000 dipendenti, di cui almeno 300 nella stessa unità produttiva.
IL CCNL 2008 DEFINISCE LA SOGLIA DI 2.000 DIPENDENTI DI CUI ALMENO 350 NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA; L'ACCORDO SEPARATO DEL 2009 ALZA DA 3 A 6 IL NUMERO DI COMPONENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE E DELLA RSU NELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE; VIENE ELIMINA LA PRESENZA DELLE OO.SS. NAZIONALI E TERRITORIALI NELLE COMMISSIONI AZIENDALI PER LA FORMAZIONE E PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

4. Informazione e consultazione in sede aziendale
È concordato di istituire una Commissione con poteri negoziali con il compito di realizzare una normativa contrattuale coerente con le preannunciate modifiche legislative in materia di informazione consultazione e partecipazione.
LA LEGGE N.92 - FORNERO - PREVEDE LA DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE, ENTRO NOVE MESI-APRILE 2013 - SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO, UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI PER «DEFINIRE NORME DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELL'IMPRESA, ATTIVATE ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE». LA LEGGE INDIVIDUA ANCHE I CRITERI A CUI DEVE ATTENERSI IL/I DECRETO/I: INDIVIDUARE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE O NEGOZIAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA; PROCEDURE DI VERIFICA DI PIANI O DECISIONI CONCORDATE; ISTITUZIONE DI ORGANISMI CONGIUNTI DI CONTROLLO E PARTECIPAZIONE SU TUTTI GLI ASPETTI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA; PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI IN ORGANISMI DI SORVEGLIANZA; PREVISIONE DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI, AL CAPITALE E ALLE AZIONI DELL'IMPRESA.

5. Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Recepisce l'avviso comune Interconfederale e la recente legislazione in materia relativa all'istituzione del Cae e delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese con almeno 1.000 addetti e almeno 150 addetti in due Stati membri; l'informazione e la consultazione del Cae è coordinato dalle strutture nazionali e limitata alle questioni trasnazionali mentre i comitati aziendali sono limitati a una funzione di coordinamento delle informazioni e e delle consultazioni.


INQUADRAMENTO
Le modifiche sono rinviate a gennaio 2014 ma sono già introdotti alcuni punti fermi e le parti sono impegnate, in fase di stesura del testo contrattuale, a definire tutte le modifiche sopra citate. 
  • Istituzione di un nuovo livello di inquadramento intermedio tra la 3a e la 4a categoria denominato 3a Super con parametro 124,6; questo livello recepisce la declaratoria della 3a Erp; 
  • istituzione di un nuovo 8° livello che assorbe e sostituisce l’attuale 7° livello con indennità specifica;
  • revisione della normativa dei quadri;
  • istituzione di un livello intermedio tra il 4° e il 5°;
  • revisione dei profili professionali con eliminazioni e inserimenti;
  • al fine di «semplificare» c'è l'impegno a ridefinire le modalità di passaggio automatico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° livello; (la Fiat ha abolito il passaggio automatico dal 2 al 3°livello; le linee guida di Federmeccanica chiedono di abolire gli automatismi);

DIRITTI 
  1. Diritto allo studio;
  2. Preavviso di licenziamento e di dimissioni;
  3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  4. Malattia e infortunio non sul lavoro.

1. Diritto allo studio
Impegno delle parti a rivedere le norme contrattuali in fase di stesura del testo contrattuale con una commissione con poteri negoziali.

2. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il testo dell'accordo separato interviene e rende più «agevoli» per le aziende le norme per il contrasto delle dimissioni in bianco. La Rsu può sostituire le Direzioni provinciali del Lavoro nel dare «assistenza» alla lavoratrice e al lavoratore in azienda per la «convalida» delle dimissioni nel periodo di gravidanza e fino ai tre anni di vita del bambino.
LA LEGGE PREVEDE – PER IL PERIODO DI GRAVIDANZA E FINO AI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO – LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DA PARTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO, LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO; FINO ALLA CONVALIDA SONO SOSPESE L'EFFICACIA DELLE DIMISSIONI E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE. L'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 3 AGOSTO 2012 AVEVA GIÀ INTRODOTTO LA POSSIBILITÀ PER LE IMPRESE DI «CONVALIDARE» LE DIMISSIONI C/O LE SEDI SINDACALI, CON L'INTESA SEPARATA IL CONTROLLO È ANCORA PIÙ LABILE.
I termini di preavviso e l'indennità di mancato preavviso del 5° livello superiore sono definiti nelle tabelle contrattuali con le stesse condizioni normative e di indennità definite per la quarta e la quinta categoria professionale.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
È prevista, per la sola parte economica, l’armonizzazione a quanto previsto dalla normativa sulla parte economica della malattia.
IL CCNL 2008 PREVEDE IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO FINO ALLA GUARIGIONE CLINICA, SENZA NESSUN PERIODO DI COMPORTO O SOMMATORIA. IL TRATTAMENTO ECONOMICO È RAGGUAGLIATO A QUELLO IN ESSERE PER LE MALATTIE -VARIABILE A SECONDA DELL’ANZIANITÀ LAVORATIVA- SENZA LA SOMMATORIA DELL’ULTIMO TRIENNIO.

4. Malattia e infortunio non sul lavoro

4.1) Conservazione del posto
Comporto breve: i mesi sono trasformati in giorni:
- 6 mesi fino a 3 anni di anzianità diventano 183 giorni (365,25/2= 182,625);
- 9 mesi da 3 a 6 anni di anzianità diventano 274 giorni (365,25/12*9= 274,025);
- 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni diventano 365 giorni.
Comporto prolungato - modalità di attivazione: i mesi sono trasformati in giorni:
- un'unica malattia continuativa con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa al lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi diventano 61 giorni (365,25/12*2= 60,875);
- 2 malattie di durata pari o superiori a 3 mesi durante il comporto breve per far scattare il
comporto prolungato e trasformati in 91 giorni (3 mesi = 365,25/12*3= 91,3125);
- il superamento del comporto è determinato da una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi, che diventano 91 giorni.
Comporto prolungato - durata: i mesi sono trasformati in giorni
- 9 (6+3) mesi fino a 3 anni di anzianità diventano 274 giorni (365,25/12*9= 274,025);
- 13,5 (9+4,5) mesi da 3 a 6 anni di anzianità diventano 411 giorni (365,25/12*13,5= 410,90625);
- 18 (12+6) mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni diventano 548 giorni (365,25/12*18=547,875).

4.2) Malattia e periodo di preavviso
Rispetto al Ccnl 2008 l’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro non interrompe il
periodo di preavviso; quindi, in caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lo stesso
decorre fino alla prevista risoluzione del rapporto di lavoro:
- se si dimette il lavoratore l’azienda potrà far valere il principio che il periodo di preavviso si
intende di «lavoro»;
- se il lavoratore è licenziato, l’azienda potrà considerare concluso il rapporto di lavoro al termine
del periodo di preavviso, indipendentemente dall’eventuale malattia intervenuta.

4.3) Malattia e ferie
Restano le stesse le causali che determinano la sospensione della malattia insorta durante le ferie

4.4) Aspettativa
La durata massima dell’aspettativa è fissata in 24 mesi, una sola volta nel triennio, e, rispetto al Ccnl 2008, è prevista l’anticipazione del Tfr per il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 8 anni.

4.5) Trattamento economico
Il trattamento economico definito dall’accordo separato spetta «al lavoratore non in prova»; per deduzione al lavoratore in prova non spetterà nessuna integrazione a carico dell’azienda in caso di assenza per malattia.
I periodi che l’azienda è tenuta a integrare al 100% (interamente a suo carico per quanto riguarda gli impiegati) sono determinati in giorni e comprendono tutto quanto previsto dal comporto breve, comporto prolungato e «malattie superiori ai 21 giorni, ricoveri ospedalieri» del Ccnl 2008:
  • Per anzianità di servizio fino a 3 anni - prevede 122 giorni al 100%; ulteriori 61 giorni al 100% sono previsti per i soli ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni. Il calcolo inizia da zero ogni volta che tra una malattia e l’altra c’è una ripresa del lavoro di almeno 61 giorni di calendario.
    IL CCNL 2008 (DA CALCOLARE NEL TRIENNIO) PREVEDE 2 MESI AL 100% COMPORTO BREVE, 1 MESE AL 100% COMPORTO PROLUNGATO, AGGIUNTA DI 60 GIORNI AL 100% PER MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI E/O RICOVERI OSPEDALIERI SUPERIORI A 10 GIORNI PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI COME SOMMA RISULTANTE DI ENTRAMBI GLI EVENTI (2+1=3 365,25/12*3= 91.31+60=151.31 GIORNI DI CALENDARIO AL 100%.
  • Per anzianità di servizio fino da 3 anni a 6 anni - prevede 153 giorni al 100%, ulteriori 61 giorni al 100% sono previsti per i soli ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni. Il calcolo inizia da zero ogni volta che tra una malattia e l’altra c’è una ripresa del lavoro di almeno 61 giorni di calendario.
    IL CCNL 2008 «DA CALCOLARE NEL TRIENNIO» PREVEDE 3 MESI AL 100% COMPORTO BREVE, 1,5 MESI AL 100% COMPORTO PROLUNGATO, AGGIUNTA DI 75 GIORNI AL 100% PER MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI. E/O RICOVERI OSPEDALIERI SUPERIORI A 10 GIORNI PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI COME SOMMA RISULTANTE DI ENTRAMBI GLI EVENTI (3+1,5=4,5 365,25/12*4,5 = 136,97+75 = 211,97 GIORNI DI CALENDARIO AL 100%.
  • Per anzianità di servizio fino da oltre i 6 anni - prevede 214 giorni al 100%, ulteriori 61 giorni al 100% sono previsti per i soli ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni.Il calcolo inizia da zero ogni volta che tra una malattia e l’altra c’è una ripresa del lavoro di almeno 61 giorni di calendario.
    IL CCNL 2008 «DA CALCOLARE NEL TRIENNIO» PREVEDE 4 MESI AL 100% COMPORTO BREVE, 12 MESI AL 100% COMPORTO PROLUNGATO, AGGIUNTA DI 90 GIORNI AL 100% PER MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI E/O RICOVERI OSPEDALIERI SUPERIORI A 10 GIORNI PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI COME SOMMA RISULTANTE DI ENTRAMBI GLI EVENTI (4+6=6 365,25/2= 183+90 = 273 GIORNI DI CALENDARIO AL 100%.
  • I periodi restanti e fino al raggiungimento del comporto previsto per il mantenimento del posto sono indennizzati all'80%; come già specificato il calcolo del 100% riparte di nuovo ogni volta che si lavora per almeno 61 giorni di calendario.
    IL CCNL DEL 2008 PREVEDE CHE, PER I PERIODI RESTANTI NEL TRIENNIO DOPO QUELLI INDENNIZZATI AL 100% E, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL COMPORTO PREVISTO PER IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO, SIANO INDENNIZZATI AL 50%; QUESTO VALE, IN PARTICOLARE PER GLI IMPIEGATI MENTRE GLI OPERAI, AL SUPERAMENTO DEL 20° GIORNO E FINO AL 180° GIORNO DI MALATTIA, SENZA INTERRUZIONE, NELL’ANNO SOLARE SONO INDENNIZZATI CON IL 66% A CARICO DELL’INP
4.6) Acconti
Non sono previsti.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE, OVE RICHIESTI, VERRANNO EROGATI ACCONTI.

4.7) Penalizzazione malattie brevi
L’accordo separato introduce una penalizzazione, calcolata nell’anno solare che scatta alla quarta assenza per malattia di durata pari o inferiore a 5 giorni. La penalizzazione opera sui primi 3 giorni di calendario di assenza per malattia (sia per gli operai che per gli impiegati interamente a carico dell’azienda). Per il quarto evento è previsto il pagamento del 66% in luogo del 100%, mentre per il quinto evento e tutti quelli successivi è previsto il pagamento del 50% in luogo del 100%. La penalizzazione, in aggiunta alle casistiche di esclusione già previste dal Ccnl 2008, prevede anche l’esclusione delle malattie insorte durante la gravidanza, successivamente alla certificazione della stessa.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE AL SUPERAMENTO NEL TRIENNIO DELLA SETTIMA MALATTIA DI DURATA PARI O INFERIORE A 5 GIORNI NEL TRIENNIO, L’OTTAVO EVENTO MORBOSO DI DURATA PARI O INFERIORE A 5 GIORNI SIA CONTEGGIATO IL DOPPIO AI FINI DEL COMPORTO ECONOMICO. QUESTO CONTEGGIO PUÒ DETERMINARE UN ACCORCIAMENTO DEL LIMITE DI INTEGRAZIONE AL 100%, MA ANCHE CONSUMARE PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO «CALCOLATO NEL TRIENNIO» IL PERIODO INDENNIZZATO.


ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
È definita la contribuzione a carico delle imprese e del lavoratore per gli anni 2013/2016:
- 1/1/2013 - 2 euro a carico azienda; 1 euro a carico del lavoratore;
- 1/1/2015 - 4 euro a carico azienda; 2 euro a carico del lavoratore;
- 1/1/2016 - 6 euro a carico azienda; 3 euro a carico del lavoratore.
- un'intesa tra le parti definisce lo spostamento dal 1/1/2013 al 1/1/2014 del versamento per l'avvio del fondo (era stato definito con accordo il 30/11/2011) e pari a 24 euro per ogni lavoratore in forza al 31/12/2012.
IL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA È STATO DEFINITO ATTRAVERSO UNA SERIE DI INTESE SEPARATE DI CUI L'ACCORDO SEPARATO DEL 5 DICEMBRE 2012 È SOLO L'ULTIMO ATTO; L'ACCORDO SEPARATO DEL 15 OTTOBRE 2009 AVEVA DEFINITO:
- IL PROTOCOLLO DI AVVIO DEL FONDO;
- L'OBIETTIVO DI RENDERLO OPERATIVO DAL 1/1/2012;
- ASSICURARE LE PRESTAZIONI AI LAVORATORI ADERENTI DAL 1/1/2013;
- IL VERSAMENTO A CARICO DELL'AZIENDA DI 24 EURO ANNO PER OGNI DIPENDENTE IN FORZA AL 31 DICEMBRE PER GLI ANNI 2011 E 2012;
- IL VERSAMENTO DI 1 EURO A CARICO DEL LAVORATORE E DI 2 EURO A CARICO DELL'AZIENDA DAL 1/1/2013.

Torino 14 gennaio 2013

giovedì 21 giugno 2012

Piattaforma per Rinnovo CCNL: FIM-CISL UILM 2013-2015






Premessa
Nel difficile contesto economico, vissuto quotidianamente da gran parte dei cittadini italiani, e tra questi, certamente, dai lavoratori dell’industria, e di quella metalmeccanica e dell’installazione di impianti in particolare, e nella confusa fase politica dell’Italia e della stessa Europa, impegnarsi a rinnovare il Contratto Nazionale è per il movimento sindacale decisivo per tutelate e rappresentare i lavoratori, ed è un modo per riaffermare il ruolo e la funzione stessa del Sindacato e della contrattazione collettiva che resta lo strumento principale per migliorare i salari e le condizioni di lavoro. 

La contrattazione collettiva rappresenta infatti lo strumento contro le spinte ideologiche che cavalcano i piccoli e grandi egoismi e particolarismi, a scapito dell’interesse comune che il lavoro chiede in termini di tutele, salario e sviluppo economico. 

Il rinnovo del Contratto nazionale, finalizzato a garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, in questo contesto, non può che muoversi all'interno del sistema di regole per i rinnovi contrattuali definito nel 2009 che, così come vincola le Organizzazioni sindacali, impegna le Controparti a concludere i negoziati nei tempi previsti. 

Porsi al di fuori di quelle regole, significherebbe rischiare di non rinnovare il contratto e scegliere la strada del conflitto, costosa per i lavoratori, ma, oggi più che mai, improduttiva, dannosa per il sistema produttivo perché rischierebbe di “spegnere” i timidi segnali di “ripresa” e alla fine sterile, perché l’allungamento dei tempi del rinnovo significherebbe anche spostare in un tempo indefinito gli incrementi salariali che possono servire oggi non solo a rispondere alle giuste esigenze dei lavoratori, ma anche alle necessità del nostro sistema economico di riavviare i consumi. 

Fim e Uilm riconoscendo e confermando la regole applicate in tutti i rinnovi contrattuali dal 2009 a oggi, predispongono la piattaforma insieme e lo fanno in continuità con tali regole: si tratta di una scelta coerente finalizzata a valorizzare le esperienze realizzate che hanno consentito il rinnovo dei contratti in una fase critica per l’economia e per il lavoro. 

Il nostro obiettivo è rinnovare il contratto; nelle esperienze degli ultimi anni questo è stato garantito solo dalla nostra azione e dalle nostre scelte mentre altri si sono limitati a presentare   piattaforme senza alcun risultato per i lavoratori. 

Fim e Uilm presentano una piattaforma che ha l’obiettivo di diventare un “contratto” nei tempi stabiliti, senza ritardi, e portando ai lavoratori metalmeccanici risultati concreti, con un incremento dei minimi già da gennaio 2013 e nuovi e migliori diritti. 

Fim e Uilm inoltre ritengono necessario aggiornare l’avviso comune definito con Federmeccanica e Assistal in occasione del rinnovo del contratto del 2009 per chiedere urgenti e adeguati interventi al Governo per affrontare il problema dell’abnorme peso della pressione fiscale sul lavoro, peso ulteriormente aggravatosi con i provvedimenti legislativi più recenti. 


I temi del rinnovo

Aumento delle retribuzioni
La richiesta d’incremento salariale – coerentemente con il sistema contrattuale definito – si ricava dalla previsione dell’ISTAT sull’andamento dell’indice IPCA per il triennio 2013-2015 e dal recupero dello scostamento tra l’inflazione reale e quella presa a riferimento nel CCNL 2009, che è particolarmente rilevante per l’anno in corso.



Semplificazione della busta paga
Al fine di rendere più semplice ed immediata la comprensione della busta paga si richiede il conglobamento dell’EDR 31 luglio 1992 all’interno dei minimi contrattuali.

Rivalutazione dell’elemento perequativo
Confermiamo la necessità e l’importanza della diffusione e della qualificazione della contrattazione di secondo livello; l’elemento perequativo, previsto dal 2006 come forma di retribuzione aggiuntiva minima a disposizione di chi non usufruisce della contrattazione di secondo livello, risulta essere sotto questo aspetto elemento di spinta a trattare aziendalmente. 

Chiediamo un incremento di € 10 al mese dell’elemento perequativo in modo che venga elevato da € 455€ a € 585 annui. 

Incremento del “contributo mètaSalute”
Il fondo sanitario integrativo alle prestazioni del servizio sanitario nazionale per i lavoratori e le lavoratrici dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, costituito a fine 2011 e ora in fase di avvio, necessita di maggiori risorse per fornire prestazioni migliori che consentano di aumentare i massimali di intervento e di ampliarne gli ambiti offrendo di conseguenza una maggiore tutela. La contribuzione va aumentata portandola da € 36 a € 108 annui. 


News mètaSalute
Dal mese di giugno è possibile aderire a metaSalute, il fondo sanitario integrativo costituito da Fim Uilm Federmexccanica e Assistal in atuazione del Ccnl 15 ottobre 2009. A metaSalute possono iscriversi i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il Ccnl Federmeccanica . I contributi al fondo sono pari a 3 € al mese, 2 € a carico del datore di lavoro, 1 € a carico dell’ iscritto a decorrere dal gennaio 2013; vengono versati al Fondo dal Datore di lavoro e non subiscono alcuna tassazione né in fase di versamento della contribuzione né in fase di erogazione delle prestazioni. Tutti coloro che si iscriveranno entro il 2012 potranno usufruire dal mese di aprile del 2013 delle prestazioni che sono per ora operative nei settori della chirurgia con diagnostica pre e post ricovero, della riabilitazione post intervento, della riabilitazione post infortunio per qualsiasi causa, dell’ odontoiatria, della chirurgia odontoiatrica. Con pochi € all’ anno il lavoratore che si iscrive avrà diritto a usufruire delle prestazioni senza esborsi nei limiti dei massimali che sono stati fissati nella rete di strutture convenzionate con metaSalute o , nel caso della chirurgia, al rimborso dei ticket e ad una diaria giornaliera, nel caso si rivolga al servizio pubblico. Ciò è possibile perché attraverso metaSalute si valorizzano i piccoli contributi versati da ognuno realizzando mutualità e reciproca solidarietà, E’ possibile perché metaSalute è un fondo senza fini di lucro , gestito dalle parti che lo hanno istituito con il solo scopo di dare risposte a bisogni importanti dei lavoratori. Rivolgiti a Fim e Uilm, Territoriali, chiedi ai delegati sindacali della tua azienda, apri la pagine web del fondo all’ indirizzo www.fondometasalute.it, troverai tutte le informazioni sul fondo metaSalute. 
Giugno 2012 


Adeguamento delle indennità di trasferta e di reperibilità 
Si richiede l’adeguamento delle indennità di trasferta e di reperibilità contrattualmente previste. Per ottenere un risultato tangibile, oltre a contrattare un aumento delle succitate indennità, occorre intervenire per l’adeguamento dei valori fiscalmente e contributivamente esenti, le cui soglie sono ferme al 1997. 

Maggiorazione turni 
Si chiede l’incremento delle maggiorazioni legate alle turnistiche più disagiate. 

Orario di lavoro ed esigenze dei lavoratori
Accanto all'orario a supporto dei cicli produttivi e delle esigenze dell’impresa deve convivere l'orario coerente con i cicli di vita del lavoratore, prevedendo l'introduzione di menù di orari che permettano al lavoratore la scelta tra regimi diversi con particolare attenzione al tema della conciliazione delle responsabilità per rispondere alle esigenze personali e famigliari dei lavoratori. 

Il CCNL inoltre dovrebbe definire schemi da sottoporre a procedura aziendale che prevedano la flessibilità su base giornaliera per chi ha esigenze particolari (figli da portare asilo/scuola/ecc) modulando una diversa possibilità di orario, nell'ambito della garanzia delle ore di lavoro giornaliere previste e la flessibilità della prestazione lavorativa plurisettimanale per eventi particolari (necessità di assistenza continuativa di famigliari per periodi non eccessivamente lunghi 1-3 mesi), secondo i principi dell’orario plurisettimanale o della banca ore, iniziando in questo caso dallo scarico e compensando poi con i recuperi. 

Vanno previsti inoltre tre giorni di permesso retribuito per il padre in occasione della nascita del figlio senza riduzioni del congedo per maternità previsto dalla legge. 

Diffusione del part-time
Il part-time rappresenta una forma contrattuale da estendere per più ragioni: quelle legate alle esigenze di cura di studio e di salute (riassumibili sotto la voce di “esigenze personali”) e quelle legate alle politiche attive del lavoro per i giovani e per gli ultracinquantenni. Sostenuto da coerenti provvedimenti di legge il part time può infatti essere anche un prezioso strumento per l’alleggerimento della prestazione lavorativa dei lavoratori più anziani con contestuale accesso al pensionamento parziale per la parte di orario ridotto e contemporaneamente può essere utile per percorsi di affiancamento e tutoraggio dei giovani neoassunti al fine di trasmettere competenze, esperienza, professionalità. 

Per queste numerose ragioni il part-time va reso più facilmente ottenibile, incrementando le percentuali e limitando le casistiche di possibile diniego. 

Mercato del Lavoro e formazione continua 
L’apprendistato professionalizzante va ridefinito in riferimento al Testo Unico e all'accordo interconfederale riaffermando le scelte compiute nell'accordo del 2006. 

Proponiamo anche di regolamentare l’apprendistato per l’alta formazione, finalizzato al conseguimento del diploma e dei titoli di studio universitari attraverso percorsi di formazione e lavoro, con specifiche sperimentazioni e convenzioni. 

Per il contratto a tempo determinato le modifiche introdotte dalla riforma del lavoro attualmente all'esame del Parlamento rendono necessaria un’armonizzazione di quanto previsto dal contratto nazionale. Chiediamo che, nei casi di cambio appalto nei servizi generali, i lavoratori interessati abbiano il diritto a essere ricollocati nella società subentrante. 

Chiediamo di definire nel contratto il diritto ad una “dote formazione” per i singoli lavoratori da spendere in azienda nell'arco di un determinato periodo proponendo come obiettivi azioni per la crescita professionale e la riqualificazione. 
Le commissioni aziendali per la formazione professionale possono svolgere un ruolo molto importante sulla materia ai sensi del Ccnl e pertanto chiediamo vengano costituite su richiesta di una delle parti nelle unità produttive con almeno 300 dipendenti.

Inquadramento
Va realizzata la riforma dell'inquadramento introducendo un sistema più dinamico ed efficace nel rappresentare l'attività lavorativa, portando a compimento un progetto di riforma già avviato, in particolare in grado di dare una risposta alle esigenze di crescita e mobilità professionale per i lavoratori che abbiano qualifiche medio basse. 

Ciò può essere fatto attraverso uno schema a fasce professionali che consenta lo sviluppo professionale all’interno delle fasce e da fascia a fascia, implementabile dalla contrattazione aziendale. 

I profili professionali devono essere aggiornati con l’inserimento dei criteri di polivalenza e polifunzionalità al fine del conseguente riconoscimento. 

Tutele delle malattie lunghe e gravi 
Chiediamo il miglioramento delle tutele a disposizione del lavoratore che si ammali gravemente e che per questo sia costretto a lunghe assenze dal lavoro con l’aumento dell’integrazione economica a carico delle imprese in tali casi. 

Relazioni sindacali, bilateralità 
Chiediamo la piena attuazione degli impegni relativi all’Ente Bilaterale dei metalmeccanici al quale vanno affidati i seguenti compiti: 
  • studio degli andamenti dei comparti presenti nel settore metalmeccanico,
  • definizione delle politiche di formazione professionale continua dei lavoratori;
  • gestione di interventi per l’accompagnamento alla pensione per i lavoratori “anziani”
  • sostegno alla ricollocazione dei lavoratori in caso di ristrutturazioni aziendali.

Informazione, consultazione, partecipazione 
Vanno potenziati diritti e procedure prevedendo anche la partecipazione di esperti di parte. Va data una migliore evidenza alle materie oggetto d’informazione e consultazione, occorre inoltre prevedere modalità di partecipazione in organismi di controllo e di gestione delle aziende anche alla luce delle modifiche legislative attualmente all’esame del Parlamento. Deve essere infine proseguito il lavoro di studio e proposta sulla materia iniziato con il Ccnl del 2009 per diffondere pratiche di responsabilità sociale e l’adozione di codici etici aziendali. 

Salute e sicurezza
Chiediamo un aumento dei RLS (al di fuori della RSU) rispetto al minimo previsto per legge e del relativo “monte ore”. 

Nelle unità produttive con oltre 200 lavoratori chiediamo uno spazio riservato ai RLS (visibile e accessibile), in cui possa essere custodita la documentazione inerente l’esercizio dei propri compiti. Per favorire l’accesso alla documentazione e all'aggiornamento degli stessi, ai RLS sarà fornito almeno un personal computer con stampante e collegamento a internet. 

Lavoratori immigrati
Chiediamo di ampliare le casistiche di utilizzo dei diritti contrattuali per i lavoratori stranieri estendendo l’uso di permessi non retribuiti e PAR alle necessità di richiesta o rinnovo dei permessi di soggiorno e la fruizione di aspettative e congedi per eventi e cause particolari alle esigenze di rientro ai paesi di origine. 

Va rivolto maggiore impegno all’attuazione degli impegni contrattuali relativi alla promozione di corsi di lingua e cultura italiana con l’obiettivo dell’integrazione. 

Inoltre, considerato il pluralismo religioso presente nelle aziende metalmeccaniche, chiediamo che venga favorito l’esercizio del culto attraverso l’utilizzo dei permessi contrattuali in coincidenza con le diverse e particolari festività religiose. 

Contribuzione “una tantum” 
Alle lavoratrici e ai lavoratori non iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale sarà chiesta una contribuzione “una tantum” per il rinnovo contrattuale. 

Informazione e consultazione degli iscritti e dei lavoratori
La presente ipotesi di piattaforma sarà sottoposta alla valutazione e approvazione degli Organismi Nazionali di Fim e Uilm e alla ratifica da parte dell’“Assemblea dei delegati” composta da dirigenti sindacali e rappresentanti sindacali unitari di Fim e Uilm convocata per il 13 giugno. 

Successivamente sarà illustrata ai lavoratori nelle assemblee e sottoposta entro il 6 luglio al voto degli iscritti a Fim e Uilm. 

Il 9 luglio le Segreterie Nazionali renderanno noto il risultato della consultazione. 
Roma, 7 giugno 2012