Intesa separata sottoscritta il 5 dicembre 2012
Punto per punto
come cancellano il Contratto nazionale
L’accordo separato del 5 dicembre 2012 accetta la riduzione del potere d’acquisto dei salari e introduce la flessibilità sui minimi contrattuali, aumenta l’orario di lavoro, penalizza il pagamento dei primi tre giorni di malattia, peggiora norme e diritti e rinvia ulteriori peggioramenti alla stesura definitiva di quello che chiamano «nuovo testo contrattuale».
La Fiom effettua una campagna informativa di assemblee in tutti i luoghi di lavoro e sottopone a voto referendario certificato la proposta di rendere inapplicabile l’intesa Federmeccanica, Fim, Uilm, Fismic e Ugl.
dicembre 2012
L'accordo separato interviene sulle seguenti voci della retribuzione:
- Minimi contrattuali;
- Elemento distinto della retribuzione;
- Elemento perequativo;
- Trasferta;
- Reperibilità;
- Maggiorazioni;
- Premio di risultato.
1. Minimi contrattuali
Per la prima volta i minimi salariali, a parità di mansione, non sono più uguali per tutti i lavoratori perché sono messi a disposizione della contrattazione aziendale – e quindi diversi da fabbrica a fabbrica – sia in caso di crisi che di nuovi insediamenti produttivi o per usufruire di sgravi fiscali e contributivi, e potranno essere differiti di 12 mesi.
Se manca la rappresentanza sindacale in azienda, comunque le imprese potranno chiamare i sindacati provinciali e definire con loro lo spostamento degli aumenti previsti. Gli aumenti del triennio 2013-2015 sono definiti in tre tranche a partire dal 1° gennaio 2013, ma le aziende possono erogare gli aumenti dell’1/1/2014 e dell’1/1/2015 12 mesi dopo. Ad esempio la seconda al 1° gennaio del 2015 e la terza al 1° gennaio del 2016 oppure la scadenza della seconda tranche e far slittare la terza al 1/1/2016.
La differenza sui salari nei quattro anni è consistente e si calcola sul montante retributivo: un lavoratore di terzo livello con lo spostamento della seconda tranche percepisce 1.065 euro in meno; con lo spostamento della terza tranche percepisce 560 euro in meno.
L'intesa separata del 5 dicembre 2012 non tutela il potere d'acquisto del salario: gli importi economici definiti per incrementare i minimi contrattuali non considerano i valori dell'inflazione e, in caso di differimento del salario a livello aziendale, non viene considerato il quarto anno di allungamento del contratto.
Per tutelare il potere d'acquisto del salario è necessario:
- rispettare le scadenze previste per gli aumenti senza differimenti a livello aziendale,
- rivalutare i minimi contrattuali facendo riferimento all'inflazione reale e aggiornando il valore punto (18,82) fissato con il rinnovo del Ccnl nel 2008.
Gli incrementi definiti con l'accordo separato sui minimi non solo non tutelano il potere d'acquisto delle retribuzioni ma favoriscono le categorie più alte e penalizzano quelle più basse. La piattaforma della Fiom, votata dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, prevede per gli anni 2012/2014 un aumento uguale per i livelli 3, 4 e 5 di 206 euro a titolo di recupero, salvaguardia e valorizzazione reale del potere di acquisto della retribuzione.
Dal 1° gennaio 2013 l'importo di 10,33 euro, erogato in busta paga sotto la voce Edr e definito con l'Accordo interconfederale del 31 luglio 1992, è conglobato nei minimi tabellari.
3. Elemento perequativo
Dal 1° gennaio 2014 è incrementato di 30 euro annui - pari a 2,5 euro al mese - l'importo dell'elementoperequativo corrisposto ai lavoratori che non effettuano contrattazione aziendale.
Dal 1° gennaio 2014 sono incrementati come segue i trattamenti economici di trasferta:
- la trasferta intera di 2,80 euro - 0,35 euro ora;
- la quota per il pasto meridiano o serale di 0,42 euro;
- la quota per il pernottamento di 1,96 euro.
Dal 1° gennaio 2014 è incrementata la reperibilità. Nella tabella riportiamo gli aumenti previsti.
6. Maggiorazioni
Maggiorazioni per flessibilità per necessità improvvise. Le ore prestate in flessibilità per necessità improvvisa sono retribuite con la maggiorazione al 20% per le ore prestate dal lunedì al venerdì (in luogo della maggiorazione del 15% riconosciuta per le ore di flessibilità «ordinaria») e al 30% per le ore prestate al sabato (in luogo del 25%).
Maggiorazioni per lavoro notturno. Dal 1° giugno 2013 le maggiorazioni - per lavoro notturno fino alle ore 22, per lavoro notturno festivo e per lavoro notturno festivo con riposo compensativo - dei lavoratori turnisti sono equiparate a quelle dei lavoratori normalisti (5%) e incrementate del 5% (incremento totale pari al 10%); l'accordo separato prevede l'assorbimento dei trattamenti di miglior favore già definiti in azienda.
Maggiorazioni per lavoro straordinario. Le maggiorazioni per le ore di straordinario aggiuntive definite con l'intesa separata del 5 dicembre 2012 sono incrementate dell'8% con l'assorbimento dei trattamenti di miglior favore già definiti in azienda.
7. Premio di risultato
Viene introdotta la clausola di «esigibilità» con il collegamento tra il PdR contrattato in azienda e le flessibilità dell'orario di lavoro introdotte con l'accordo separato o con gli accordi in azienda. È previsto, tra i criteri definiti a livello aziendale, l'attribuzione individuale del PdR solo a fronte «dell'effettivo» svolgimento – da parte della lavoratrice e del lavoratore – delle 150 ore di flessibilità e straordinario o altro ancora definito a livello aziendale; la conseguenza è che il lavoratore ammalato o in sciopero delle ore di flessibilità e del lavoro straordinario definite dal Ccnl o in azienda non percepisce il PdR.
ORARIO DI LAVORO
L'accordo separato interviene sulle seguenti voci legate all’orario di lavoro:
- Entrata e uscita in azienda (art. 1 Ccnl 2008);
- Contrazione temporanea dell’orario di lavoro (art. 2 Ccnl 2008);
- Recuperi (art. 4 Ccnl 2008);
- Orario di lavoro (art. 5 Ccnl 2008);
- Riposo settimanale (art. 8 Ccnl 2008).
1. Entrata e uscita in azienda
Viene aggiunto che in azienda potrà essere definita la flessibilità in entrata e uscita se non ci sono impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
2. Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Si introduce l'utilizzo unilaterale da parte aziendale delle ferie e dell'accantonamento della banca ore residue per necessità di sospensioni; non è prevista la contrattazione che è sostituita con la convocazione della Rsu per «l'esame» che si esaurisce decorsi 10 giorni. L'azienda può disporre in modo individuale e collettivo delle ferie e del conto ore dei lavoratori.
3. Recuperi
Si introduce l'«interruzione delle forniture» tra le cause che prevedono il recupero delle ore perse e, poiché il recupero è obbligatorio e retribuito senza maggiorazioni, si introduce una forma di flessibilità ulteriore dell'orario di lavoro a costo zero per le imprese e alternativo al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
4. Orario di lavoro
Subisce, con l'intesa separata del 5 dicembre 2012, le modifiche più radicali che peggiorano in modo sostanziale le condizioni di lavoro per tutte le lavoratrici e lavoratori. L'orario di lavoro non è più oggetto di contrattazione in azienda con la Rsu ma alla contrattazione si sostituisce una procedura di «esame» delle richieste aziendali della durata di 10 giorni trascorsi i quali la procedura è conclusa e l'azienda può procedere.
Aumenta strutturalmente l'orario individuale attraverso l'aumento dello straordinario obbligatorio e delle flessibilità – fino a 120/128 ore complessive a seconda se si tratta di aziende con più o meno di 200 dipendenti – la monetizzazione di tre Par – con ulteriori 24 ore annue di lavoro - e lo slittamento della 1/2 ora di mensa.
Le modifiche sono le seguenti.
- Aumento di 40 ore di straordinario obbligatorio a disposizione delle imprese; da 40 a 80 ore nelle aziende con più di 200 dipendenti e da 48 a 88 ore nelle aziende fino a 200 dipendenti;
- aumento delle ore di flessibilità a disposizione delle aziende; le attuali 64 sono elevate fino a 80 ore annue, con il limite di 120 ore tra utilizzo di flessibilità e straordinario, e sono riconosciute le «necessità improvvise» che riducono i giorni di procedura per il ricorso alla flessibilità da 10 a 5;
- sono superate sia tutte le causali definite dal Ccnl 2008 sulle ragioni di ricorso alla flessibilità (stagionalità, picchi produttivi, attività di istallazione e montaggio) che i limiti di 8 ore sul primo turno del sabato, di 6 ore su due turni al sabato, di 32 ore di prestazione minima settimanale;
- utilizzo di ferie, Par e ore accantonate in banca ore a compensazione dei recuperi quando il lavoratore non ha effettuato le ore di flessibilità definite e la squadra, il reparto o la fabbrica, recupera le ore lavorate;
- monetizzazione di tre Par annui, a meno che non sia il lavoratore stesso che chiede l'accantonamento dei tre Par entro il mese di novembre di ciascun anno;
- eliminazione di 8 ore di riduzione di orario aggiuntiva, prevista dal Ccnl 1979, per i nuovi assunti nel settore siderurgico e nelle fonderie di seconda fusione; rimane solo per i lavoratori in forza al 31/12/2012;
- possibilità di concordare in azienda modalità diverse di regolazione per la mezz'ora di mensa, con l'estensione a tutte le imprese metalmeccaniche della mezz'ora a fine turno introdotta con l'accordo separato a Pomigliano e in tutti gli stabilimenti Fiat;
- dalla normativa contrattuale è eliminato ogni riferimento alle norme di legge sugli orari di lavoro.
5. Riposo settimanale
Introduzione del concetto che il riposo coincide, di regola e secondo i criteri e le modalità di legge, con la domenica;
- cancellazione del concetto che i lavoratori che lavorano la domenica lo fanno nei casi consentiti dalla legge.
NEL CCNL 2008 ERA PREVISTO IL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE ED ERA ESPLICITATO CHE I DIPENDENTI CHE LAVORANO LA DOMENICA LO FANNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AFFERMANDO COSÌ IMPLICITAMENTE CHE NON SI LAVORA LA DOMENICA SE NON IN CASI PARTICOLARI, LE MODIFICHE INTRODOTTE CAPOVOLGONO IL SENSO E LA DICITURA DEL CCNL 2008; L'EFFETTO È QUELLO DI MAGGIOR DISPONIBILITÀ AL LAVORO DOMENICALE CON MENO VINCOLI DEL CCNL E DELLA CONTRATTAZIONE IN FABBRICA.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Le modifiche interessano le seguenti tipologie contrattuali:
- Contratti a termine;
- Lavoro in somministrazione (interinale);
- Apprendistato;
- Appalti;
- Part time.
Le modifiche sono state in parte introdotte con l'intesa separata del 5 dicembre 2012, altre con l'intesa separata del 15 ottobre 2009.
È definito l'impegno a ridefinire, in sede di stesura del testo contrattuale, la clausola di stabilizzazione prevista dal Ccnl 2008 con le modifiche normative introdotte.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE, FERMO RESTANDO GLI ACCORDI AZIENDALI IN MATERIA, IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SONO REGOLATI DALLA LEGGE SALVO QUANTO PREVISTO ALLA «STABILIZZAZIONE»: LA STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO È DEFINITA DOPO 44 MESI COMPLESSIVI ANCHE NON CONSECUTIVI DI PERIODI DI LAVORO A TERMINE E/O CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE);
(LA NORMATIVA LEGGE PREVEDE - PER I CONTRATTI A TERMINE - IL TETTO DI 36 MESI, COMPRENSIVI DI PROROGHE E RINNOVI, OLTRE IL QUALE SI HA LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON LA POSSIBILITÀ DI STIPULARE UN'ULTERIORE CONTRATTO IN DEROGA CON L'ASSISTENZA SINDACALE E C/O LA DPL.
1. Contratti a termine
L'intesa separata del 5 dicembre 2012, confermando le disposizione di legge peggiorate con la riforma Fornero, introduce:
- i contratti a termine senza casuali (per il primo contratto) fino a 12 mesi;
- la possibilità, con la contrattazione in azienda, di definire ulteriori deroghe
- per le assunzioni riconducibili a nuove attività, nuovi prodotti, modifiche impiantistiche, progetti di ricerca, rinnovo e/o proroghe di commesse consistenti: in questi casi l'obbligo della causale è superato a prescindere dalla durata e dal rinnovo del contratto e le aziende hanno possibilità di assunzioni a termine senza causali fino al 6% del totale dei lavoratori occupati;
- la riduzione dei termini di intervallo tra un contratto e il successivo per la sostituzione di lavoratori assenti, per lavoratori assunti dalla Cigs o dalla mobilità, in ogni altro caso definito con accordo aziendale;
- l'intesa separata del 15 ottobre 2009 introduce nelle aziende metalmeccaniche le assunzioni per attività stagionali fino a sei mesi anno; prevede poi «diritti di precedenza nelle assunzioni» non esigibili nella prassi;
2. Lavoro in somministrazione (interinale)
Sono recepite le modifiche legislative; si prevede la possibilità di attivare il lavoro interinale senza causali:
- nei casi previsti dalla legge e negli accordi aziendali;
- fino a un numero di lavoratori corrispondente ai lavoratori interinali stabilizzati nei tre anni solari precedenti e sono utili le proposte di assunzione anche se rifiutate, quindi anche ai non assunti;
- comunque per almeno tre lavoratori in ciascun anno;
- per chi è iscritto al collocamento obbligatorio o con una invalidità certificata di almeno il 20 percento, per i lavoratori condannati ammessi al regime di semilibertà o in via di dimissione o dimessi dal carcere;
- inoltre gli accordi aziendali stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione del PdR, in caso contrario ai lavoratori interinali il PdR è riconosciuto in proporzione diretta al lavoro complessivamente prestato.
3. Apprendistato
Il contratto di apprendistato sostituisce quello stipulato nel 2006 e ripreso dal Ccnl 2008; interviene e modifica i seguenti punti:
- numero di contratti di apprendistato instaurabili;
- durata del contratto;
- valorizzazione/cumulo dei periodi di apprendistato;
- formazione;
- inquadramento e retribuzione;
- previdenza integrativa e sanitaria;
- attribuzione della qualifica.
Art. 1: con la stesura del testo verrà recepita la norma legislativa che prevede che un'azienda può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o tramite agenzia di somministrazione, fino al numero di dipendenti qualificati già in forza;
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE L’ASSUNZIONE MEDIANTE CONTRATTO DI APPRENDISTATO NON È ESERCITABILE DALLE AZIENDE CHE RISULTINO NON AVERE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO ALMENO IL 70% DEI LAVORATORI IL CUI CONTRATTO SIA GIÀ VENUTO A SCADERE NEI 24 MESI PRECEDENTI. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA LEGISLATIVA, MODIFICATA IN PEGGIO DALLA RIFORMA FORNERO,SIGNIFICA:
- INTRODURRE LA DURATA MINIMA DI SEI MESI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO ED ESTENDERE L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO AL PREAVVISO,
- AUMENTARE IL RAPPORTO TRA I DIPENDENTI QUALIFICATI IN AZIENDA E LA POSSIBILITÀ PER LA STESSA DI ASSUMERE APPRENDISTI – DA UN RAPPORTO CHE PREVEDE L'ASSUNZIONE DI 1 APPRENDISTA PER OGNI OPERAIO QUALIFICATO A UN RAPPORTO CHE PERMETTE L'ASSUNZIONE DI TRE APPRENDISTI OGNI DUE OPERAI QUALIFICATI;
- RIDURRE LA % DI STABILIZZAZIONE DEGLI APPRENDISTI A CUI È CONDIZIONATA L'ISTAURAZIONE DI NUOVI CONTRATTI DI APPRENDISTATO – DAL 70% NEI 24 MESI PRECEDENTI LA NUOVA ASSUNZIONE PREVISTA NEL CCNL 2008 RIDOTTA AL 30% NEI 36 MESI PRECEDENTI PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2015, PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE CHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2015 È PARI AL 50%
Art. 2: l’accordo separato prevede un durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi indipendentemente dal livello da acquisire alla fine del contratto di apprendistato;
IL CCNL 2008 PREVEDE UNA DURATA MASSIMA DEL CONTRATTO VARIABILE, A SECONDA DEL LIVELLO DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO E DEL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO DA 34 A 60 MESI).
Art. 3: i periodi di apprendistato svolti precedentemente in altre aziende sono «valorizzati» - se pari almeno a 12 mesi - e riducono la durata complessiva del periodo di apprendistato di 6 mesi.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE I PERIODI DI APPRENDISTATO SVOLTI PRESSO DIVERSI DATORI DI LAVORO SI POSSANO SOMMARE AI FINI DEL COMPUTO DELLE DURATE MASSIME DEL PERIODO DI APPRENDISTATO.
Art. 4: la formazione è ridotta a 80 ore medie annue; potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento e non c’è alcun riferimento alla formazione teorica in aula.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE LE ORE DI FORMAZIONE FORMALE MEDIE ANNUE SIANO PARI A 120, CON UN MINIMO DI ALMENO 60 ALL’ANNO, DI CUI 40, ALL’ANNO, SICURAMENTE IN MODALITÀ TEORICA
Art. 8: è confermata la scansione temporale dell'inquadramento e della retribuzione ma «fatte salve diverse intese fra le parti contraenti»; di conseguenza potrebbe essere definito un contratto della durata di 36 mesi con sbocco al 3° livello nel quale i primi 34 mesi sono di 1° livello il 35° mese di 2° livello e il 36° di 3° livello.
IL CCNL 2008 PREVEDE, SENZA ECCEZIONE ALCUNA, PER IL PRIMO TERZO DELLA DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE UNA RETRIBUZIONE PARI A 2 LIVELLI INFERIORI QUELLO DI SBOCCO PREVISTO DAL CONTRATTO STESSO, IL SECONDO TERZO DI UN LIVELLO INFERIORE E L’ULTIMO TERZO NEL LIVELLO DI ARRIVO.
Artt. 12 e 13: previdenza integrativa e sanitaria - la contribuzione a carico dell'azienda per la previdenza integrativa è pari al 1,5% o, da gennaio 2013, al 1,6% se anche il lavoratore alza la propria contribuzione; gli apprendisti possono iscriversi a Metasalute alle stesse condizioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (il Ccnl 2008 non prevede Metasalute).
Art. 14: durante il periodo di preavviso, della durata di 15 giorni e che può essere intimato alla fine del periodo di apprendistato, continua a trovare applicazione il contratto di apprendistato e non è più prevista la prova di idoneità.
IL CCNL 2008 PREVEDE IL RICONOSCIMENTO, DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO, DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA AL LAVORATORE OPERAIO E L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA AL TERMINE DEL PERIODO DI TIROCINIO SE L'APPRENDISTA NO È AMMESSO - ENTRO UN MESE DALLA FINE DEL TIROCINIO STESSO E PER MOTIVI A LUI NON IMPUTABILI - ALLA PROVA DI IDONEITÀ - CHE DEVE RIFERIRSI ESCLUSIVAMENTE ALLA SPECIFICA FORMAZIONE RICEVUTA.
4. Appalti
È definita una commissione con poteri negoziali sugli appalti con il compito di modificare la normativa contrattuale e recepire le modifiche di legge.
LA RIFORMA FORNERO RIDUCE LE TUTELE NORMATIVE E LE TUTELE PER I TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI ATTRAVERSO LA POSSIBILITÀ DI DEROGARE, CON LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE ED EVENTUALE SUBAPPALTATORE; LA CONTRATTAZIONE PUÒ DEFINIRE L'INTRODUZIONE DI UN REGIME MENO EFFICACE E SOSTITUTIVO CHE È QUELLO DELLA «INDIVIDUAZIONE DI METODI E PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ COMPLESSIVA».
5. Part time
Le modifiche apportate sono le seguenti. Sono fissate le percentuali di part time in due dimensioni d'impresa, il 3% nelle imprese fino a 100 dipendenti, il 4% nelle imprese con più di 100 dipendenti ed è definita una casistica di precedenza tra le richieste;
- una dichiarazione comune individua il part time come strumento per accompagnare i lavoratori prossimi alla pensione e per la contestuale assunzione di giovani;
- l'intesa separata del 15 ottobre 2009 introduce clausole flessibili ed elastiche: l'azienda può aumentare l'orario fino al 25% delle ore previste dal contratto di part time - con la maggiorazione della retribuzione del 15% - e utilizzare il lavoro supplementare fino alle 40 ore settimanali - retribuito con la maggiorazione del 10%.
PREMESSA,
REGOLE CONTRATTUALI E
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
L’accordo modificha le regole contrattuali e il sistema delle relazioni sindacali
- Premessa e regole contrattuali;
- Inscindibilità delle disposizioni contrattuali;
- Formazione professionale e pari opportunità (ex artt. 4 e 5 Ccnl 2008);
- Informazione e consultazione in sede aziendale (ex art. 8 Ccnl 2009 e art. 7 Ccnl 2008);
- Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria (ex art. 9 Ccnl 2009 e art. 8 Ccnl 2008).
1. Premessa e regole contrattuali
Attraverso l'impegno delle parti firmatarie ad armonizzare e integrare regole contrattuali e premessa agli Accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 21 novembre 2012 (accordo separato sulla produttività) e a fare una ricognizione sugli accordi interconfederali sulla rappresentanza.
LA PREMESSA DEL CCNL METALMECCANICI È STATA DEFINITA PER LA PRIMA VOLTA NEL 1963 E MODIFICATA SOSTANZIALMENTE SOLO NEL 1994: NEL 1963 È STABILITO CHE IL CCNL È FONTE PRIMARIA DI CONTRATTAZIONE E CON LA PREMESSA INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA, NEL SISTEMA CONTRATTUALE, LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE; DAL 1994 IL CCNL È IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1993 SUL SISTEMA CONTRATTUALE.
IL CCNL 2008 – PREMESSA – DEFINISCE I DUE LIVELLI CONTRATTUALI E LA TITOLARITÀ DI RSU E STRUTTURE TERRITORIALI NELL'ESERCIZIO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE. L'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011 INTERVIENE SU: RAPPRESENTATIVITÀ DELLE OO.SS., RUOLO DEL CCNL, TITOLARITÀ CONTRATTUALE E VALIDITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI, INTESE AZIENDALI MODIFICATIVE DEL CCNL.
L'ACCORDO INTERCONFEDERALE SEPARATO DEL 21 NOVEMBRE 2012 INTERVIENE SU: FLESSIBILITÀ DEI MINIMI CONTRATTUALI, DEROGHE AZIENDALI ALLE NORME CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE, GLI ORARI E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DEROGHE ALLE LEGGI IN MATERIA DI ORARI DI LAVORO E LORO DISTRIBUZIONE, CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI, DEMANSIONAMENTO E RIDUZIONE CONSEGUENTE DEL SALARIO.
2. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Alle disposizioni del Ccnl viene aggiunto che quanto previsto sulla flessibilità della prestazione – orario plurisettimanale e straordinario – è parte essenziale del Ccnl e impegna tutti i soggetti coinvolti (azienda, lavoratori, Oo.Ss.).
IL CCNL 2008 – REGOLE CONTRATTUALI – DEFINISCE L'INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNL, LA DECORRENZA E LA DURATA, LE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CCNL E DEGLI ACCORDI AZIENDALI «TUTTI I CAPITOLI SONO ATTUALMENTE MATERIA DI CONTENZIOSO LEGALE».
Alle disposizioni del Ccnl viene aggiunto che quanto previsto sulla flessibilità della prestazione – orario plurisettimanale e straordinario – è parte essenziale del Ccnl e impegna tutti i soggetti coinvolti (azienda, lavoratori, Oo.Ss.).
IL CCNL 2008 – REGOLE CONTRATTUALI – DEFINISCE L'INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNL, LA DECORRENZA E LA DURATA, LE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CCNL E DEGLI ACCORDI AZIENDALI «TUTTI I CAPITOLI SONO ATTUALMENTE MATERIA DI CONTENZIOSO LEGALE».
3. Formazione professionale e pari opportunità
Le commissioni aziendali per la formazione professionale e le commissioni aziendali per le pari opportunità si costituiscono nelle aziende con più di 1.000 dipendenti, di cui almeno 300 nella stessa unità produttiva.
IL CCNL 2008 DEFINISCE LA SOGLIA DI 2.000 DIPENDENTI DI CUI ALMENO 350 NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA; L'ACCORDO SEPARATO DEL 2009 ALZA DA 3 A 6 IL NUMERO DI COMPONENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE E DELLA RSU NELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE; VIENE ELIMINA LA PRESENZA DELLE OO.SS. NAZIONALI E TERRITORIALI NELLE COMMISSIONI AZIENDALI PER LA FORMAZIONE E PER LE PARI OPPORTUNITÀ.
4. Informazione e consultazione in sede aziendale
È concordato di istituire una Commissione con poteri negoziali con il compito di realizzare una normativa contrattuale coerente con le preannunciate modifiche legislative in materia di informazione consultazione e partecipazione.
LA LEGGE N.92 - FORNERO - PREVEDE LA DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE, ENTRO NOVE MESI-APRILE 2013 - SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO, UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI PER «DEFINIRE NORME DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELL'IMPRESA, ATTIVATE ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE». LA LEGGE INDIVIDUA ANCHE I CRITERI A CUI DEVE ATTENERSI IL/I DECRETO/I: INDIVIDUARE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE O NEGOZIAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA; PROCEDURE DI VERIFICA DI PIANI O DECISIONI CONCORDATE; ISTITUZIONE DI ORGANISMI CONGIUNTI DI CONTROLLO E PARTECIPAZIONE SU TUTTI GLI ASPETTI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA; PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI IN ORGANISMI DI SORVEGLIANZA; PREVISIONE DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI, AL CAPITALE E ALLE AZIONI DELL'IMPRESA.
È concordato di istituire una Commissione con poteri negoziali con il compito di realizzare una normativa contrattuale coerente con le preannunciate modifiche legislative in materia di informazione consultazione e partecipazione.
LA LEGGE N.92 - FORNERO - PREVEDE LA DELEGA AL GOVERNO AD ADOTTARE, ENTRO NOVE MESI-APRILE 2013 - SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO, UNO O PIÙ DECRETI LEGISLATIVI PER «DEFINIRE NORME DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI NELL'IMPRESA, ATTIVATE ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE». LA LEGGE INDIVIDUA ANCHE I CRITERI A CUI DEVE ATTENERSI IL/I DECRETO/I: INDIVIDUARE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE O NEGOZIAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA; PROCEDURE DI VERIFICA DI PIANI O DECISIONI CONCORDATE; ISTITUZIONE DI ORGANISMI CONGIUNTI DI CONTROLLO E PARTECIPAZIONE SU TUTTI GLI ASPETTI DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA; PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI IN ORGANISMI DI SORVEGLIANZA; PREVISIONE DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AGLI UTILI, AL CAPITALE E ALLE AZIONI DELL'IMPRESA.
5. Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Recepisce l'avviso comune Interconfederale e la recente legislazione in materia relativa all'istituzione del Cae e delle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese con almeno 1.000 addetti e almeno 150 addetti in due Stati membri; l'informazione e la consultazione del Cae è coordinato dalle strutture nazionali e limitata alle questioni trasnazionali mentre i comitati aziendali sono limitati a una funzione di coordinamento delle informazioni e e delle consultazioni.
INQUADRAMENTO
Le modifiche sono rinviate a gennaio 2014 ma sono già introdotti alcuni punti fermi e le parti sono impegnate, in fase di stesura del testo contrattuale, a definire tutte le modifiche sopra citate.
- Istituzione di un nuovo livello di inquadramento intermedio tra la 3a e la 4a categoria denominato 3a Super con parametro 124,6; questo livello recepisce la declaratoria della 3a Erp;
- istituzione di un nuovo 8° livello che assorbe e sostituisce l’attuale 7° livello con indennità specifica;
- revisione della normativa dei quadri;
- istituzione di un livello intermedio tra il 4° e il 5°;
- revisione dei profili professionali con eliminazioni e inserimenti;
- al fine di «semplificare» c'è l'impegno a ridefinire le modalità di passaggio automatico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° livello; (la Fiat ha abolito il passaggio automatico dal 2 al 3°livello; le linee guida di Federmeccanica chiedono di abolire gli automatismi);
DIRITTI
- Diritto allo studio;
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni;
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- Malattia e infortunio non sul lavoro.
1. Diritto allo studio
Impegno delle parti a rivedere le norme contrattuali in fase di stesura del testo contrattuale con una commissione con poteri negoziali.
2. Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il testo dell'accordo separato interviene e rende più «agevoli» per le aziende le norme per il contrasto delle dimissioni in bianco. La Rsu può sostituire le Direzioni provinciali del Lavoro nel dare «assistenza» alla lavoratrice e al lavoratore in azienda per la «convalida» delle dimissioni nel periodo di gravidanza e fino ai tre anni di vita del bambino.
LA LEGGE PREVEDE – PER IL PERIODO DI GRAVIDANZA E FINO AI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO – LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DA PARTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO, LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO; FINO ALLA CONVALIDA SONO SOSPESE L'EFFICACIA DELLE DIMISSIONI E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE. L'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 3 AGOSTO 2012 AVEVA GIÀ INTRODOTTO LA POSSIBILITÀ PER LE IMPRESE DI «CONVALIDARE» LE DIMISSIONI C/O LE SEDI SINDACALI, CON L'INTESA SEPARATA IL CONTROLLO È ANCORA PIÙ LABILE.
I termini di preavviso e l'indennità di mancato preavviso del 5° livello superiore sono definiti nelle tabelle contrattuali con le stesse condizioni normative e di indennità definite per la quarta e la quinta categoria professionale.
3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali
È prevista, per la sola parte economica, l’armonizzazione a quanto previsto dalla normativa sulla parte economica della malattia.
IL CCNL 2008 PREVEDE IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO FINO ALLA GUARIGIONE CLINICA, SENZA NESSUN PERIODO DI COMPORTO O SOMMATORIA. IL TRATTAMENTO ECONOMICO È RAGGUAGLIATO A QUELLO IN ESSERE PER LE MALATTIE -VARIABILE A SECONDA DELL’ANZIANITÀ LAVORATIVA- SENZA LA SOMMATORIA DELL’ULTIMO TRIENNIO.
4. Malattia e infortunio non sul lavoro
È prevista, per la sola parte economica, l’armonizzazione a quanto previsto dalla normativa sulla parte economica della malattia.
IL CCNL 2008 PREVEDE IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO FINO ALLA GUARIGIONE CLINICA, SENZA NESSUN PERIODO DI COMPORTO O SOMMATORIA. IL TRATTAMENTO ECONOMICO È RAGGUAGLIATO A QUELLO IN ESSERE PER LE MALATTIE -VARIABILE A SECONDA DELL’ANZIANITÀ LAVORATIVA- SENZA LA SOMMATORIA DELL’ULTIMO TRIENNIO.
4. Malattia e infortunio non sul lavoro
4.1) Conservazione del posto
Comporto breve: i mesi sono trasformati in giorni:
- 6 mesi fino a 3 anni di anzianità diventano 183 giorni (365,25/2= 182,625);
- 9 mesi da 3 a 6 anni di anzianità diventano 274 giorni (365,25/12*9= 274,025);
- 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni diventano 365 giorni.
- 9 mesi da 3 a 6 anni di anzianità diventano 274 giorni (365,25/12*9= 274,025);
- 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni diventano 365 giorni.
Comporto prolungato - modalità di attivazione: i mesi sono trasformati in giorni:
- un'unica malattia continuativa con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa al lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi diventano 61 giorni (365,25/12*2= 60,875);
- 2 malattie di durata pari o superiori a 3 mesi durante il comporto breve per far scattare il
- 2 malattie di durata pari o superiori a 3 mesi durante il comporto breve per far scattare il
comporto prolungato e trasformati in 91 giorni (3 mesi = 365,25/12*3= 91,3125);
- il superamento del comporto è determinato da una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi, che diventano 91 giorni.
Comporto prolungato - durata: i mesi sono trasformati in giorni
- 9 (6+3) mesi fino a 3 anni di anzianità diventano 274 giorni (365,25/12*9= 274,025);
- 13,5 (9+4,5) mesi da 3 a 6 anni di anzianità diventano 411 giorni (365,25/12*13,5= 410,90625);
- 18 (12+6) mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni diventano 548 giorni (365,25/12*18=547,875).
- 13,5 (9+4,5) mesi da 3 a 6 anni di anzianità diventano 411 giorni (365,25/12*13,5= 410,90625);
- 18 (12+6) mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni diventano 548 giorni (365,25/12*18=547,875).
4.2) Malattia e periodo di preavviso
Rispetto al Ccnl 2008 l’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro non interrompe il
periodo di preavviso; quindi, in caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lo stesso
decorre fino alla prevista risoluzione del rapporto di lavoro:
- se si dimette il lavoratore l’azienda potrà far valere il principio che il periodo di preavviso si
intende di «lavoro»;
- se il lavoratore è licenziato, l’azienda potrà considerare concluso il rapporto di lavoro al termine
del periodo di preavviso, indipendentemente dall’eventuale malattia intervenuta.
Rispetto al Ccnl 2008 l’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro non interrompe il
periodo di preavviso; quindi, in caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lo stesso
decorre fino alla prevista risoluzione del rapporto di lavoro:
- se si dimette il lavoratore l’azienda potrà far valere il principio che il periodo di preavviso si
intende di «lavoro»;
- se il lavoratore è licenziato, l’azienda potrà considerare concluso il rapporto di lavoro al termine
del periodo di preavviso, indipendentemente dall’eventuale malattia intervenuta.
4.3) Malattia e ferie
Restano le stesse le causali che determinano la sospensione della malattia insorta durante le ferie
4.4) Aspettativa
La durata massima dell’aspettativa è fissata in 24 mesi, una sola volta nel triennio, e, rispetto al Ccnl 2008, è prevista l’anticipazione del Tfr per il lavoratore che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 8 anni.
4.5) Trattamento economico
Il trattamento economico definito dall’accordo separato spetta «al lavoratore non in prova»; per deduzione al lavoratore in prova non spetterà nessuna integrazione a carico dell’azienda in caso di assenza per malattia.
I periodi che l’azienda è tenuta a integrare al 100% (interamente a suo carico per quanto riguarda gli impiegati) sono determinati in giorni e comprendono tutto quanto previsto dal comporto breve, comporto prolungato e «malattie superiori ai 21 giorni, ricoveri ospedalieri» del Ccnl 2008:
- Per anzianità di servizio fino a 3 anni - prevede 122 giorni al 100%; ulteriori 61 giorni al 100% sono previsti per i soli ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni. Il calcolo inizia da zero ogni volta che tra una malattia e l’altra c’è una ripresa del lavoro di almeno 61 giorni di calendario.
IL CCNL 2008 (DA CALCOLARE NEL TRIENNIO) PREVEDE 2 MESI AL 100% COMPORTO BREVE, 1 MESE AL 100% COMPORTO PROLUNGATO, AGGIUNTA DI 60 GIORNI AL 100% PER MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI E/O RICOVERI OSPEDALIERI SUPERIORI A 10 GIORNI PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI COME SOMMA RISULTANTE DI ENTRAMBI GLI EVENTI (2+1=3 365,25/12*3= 91.31+60=151.31 GIORNI DI CALENDARIO AL 100%.
- Per anzianità di servizio fino da 3 anni a 6 anni - prevede 153 giorni al 100%, ulteriori 61 giorni al 100% sono previsti per i soli ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni. Il calcolo inizia da zero ogni volta che tra una malattia e l’altra c’è una ripresa del lavoro di almeno 61 giorni di calendario.
IL CCNL 2008 «DA CALCOLARE NEL TRIENNIO» PREVEDE 3 MESI AL 100% COMPORTO BREVE, 1,5 MESI AL 100% COMPORTO PROLUNGATO, AGGIUNTA DI 75 GIORNI AL 100% PER MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI. E/O RICOVERI OSPEDALIERI SUPERIORI A 10 GIORNI PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI COME SOMMA RISULTANTE DI ENTRAMBI GLI EVENTI (3+1,5=4,5 365,25/12*4,5 = 136,97+75 = 211,97 GIORNI DI CALENDARIO AL 100%.
- Per anzianità di servizio fino da oltre i 6 anni - prevede 214 giorni al 100%, ulteriori 61 giorni al 100% sono previsti per i soli ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni.Il calcolo inizia da zero ogni volta che tra una malattia e l’altra c’è una ripresa del lavoro di almeno 61 giorni di calendario.
IL CCNL 2008 «DA CALCOLARE NEL TRIENNIO» PREVEDE 4 MESI AL 100% COMPORTO BREVE, 12 MESI AL 100% COMPORTO PROLUNGATO, AGGIUNTA DI 90 GIORNI AL 100% PER MALATTIE SUPERIORI A 21 GIORNI E/O RICOVERI OSPEDALIERI SUPERIORI A 10 GIORNI PER UN MASSIMO DI 120 GIORNI COME SOMMA RISULTANTE DI ENTRAMBI GLI EVENTI (4+6=6 365,25/2= 183+90 = 273 GIORNI DI CALENDARIO AL 100%.
- I periodi restanti e fino al raggiungimento del comporto previsto per il mantenimento del posto sono indennizzati all'80%; come già specificato il calcolo del 100% riparte di nuovo ogni volta che si lavora per almeno 61 giorni di calendario.
IL CCNL DEL 2008 PREVEDE CHE, PER I PERIODI RESTANTI NEL TRIENNIO DOPO QUELLI INDENNIZZATI AL 100% E, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL COMPORTO PREVISTO PER IL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO, SIANO INDENNIZZATI AL 50%; QUESTO VALE, IN PARTICOLARE PER GLI IMPIEGATI MENTRE GLI OPERAI, AL SUPERAMENTO DEL 20° GIORNO E FINO AL 180° GIORNO DI MALATTIA, SENZA INTERRUZIONE, NELL’ANNO SOLARE SONO INDENNIZZATI CON IL 66% A CARICO DELL’INP
4.6) Acconti
Non sono previsti.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE, OVE RICHIESTI, VERRANNO EROGATI ACCONTI.
Non sono previsti.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE, OVE RICHIESTI, VERRANNO EROGATI ACCONTI.
4.7) Penalizzazione malattie brevi
L’accordo separato introduce una penalizzazione, calcolata nell’anno solare che scatta alla quarta assenza per malattia di durata pari o inferiore a 5 giorni. La penalizzazione opera sui primi 3 giorni di calendario di assenza per malattia (sia per gli operai che per gli impiegati interamente a carico dell’azienda). Per il quarto evento è previsto il pagamento del 66% in luogo del 100%, mentre per il quinto evento e tutti quelli successivi è previsto il pagamento del 50% in luogo del 100%. La penalizzazione, in aggiunta alle casistiche di esclusione già previste dal Ccnl 2008, prevede anche l’esclusione delle malattie insorte durante la gravidanza, successivamente alla certificazione della stessa.
IL CCNL 2008 PREVEDE CHE AL SUPERAMENTO NEL TRIENNIO DELLA SETTIMA MALATTIA DI DURATA PARI O INFERIORE A 5 GIORNI NEL TRIENNIO, L’OTTAVO EVENTO MORBOSO DI DURATA PARI O INFERIORE A 5 GIORNI SIA CONTEGGIATO IL DOPPIO AI FINI DEL COMPORTO ECONOMICO. QUESTO CONTEGGIO PUÒ DETERMINARE UN ACCORCIAMENTO DEL LIMITE DI INTEGRAZIONE AL 100%, MA ANCHE CONSUMARE PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO «CALCOLATO NEL TRIENNIO» IL PERIODO INDENNIZZATO.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
È definita la contribuzione a carico delle imprese e del lavoratore per gli anni 2013/2016:
- 1/1/2013 - 2 euro a carico azienda; 1 euro a carico del lavoratore;
- 1/1/2015 - 4 euro a carico azienda; 2 euro a carico del lavoratore;
- 1/1/2016 - 6 euro a carico azienda; 3 euro a carico del lavoratore.
- un'intesa tra le parti definisce lo spostamento dal 1/1/2013 al 1/1/2014 del versamento per l'avvio del fondo (era stato definito con accordo il 30/11/2011) e pari a 24 euro per ogni lavoratore in forza al 31/12/2012.
IL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA È STATO DEFINITO ATTRAVERSO UNA SERIE DI INTESE SEPARATE DI CUI L'ACCORDO SEPARATO DEL 5 DICEMBRE 2012 È SOLO L'ULTIMO ATTO; L'ACCORDO SEPARATO DEL 15 OTTOBRE 2009 AVEVA DEFINITO:
- IL PROTOCOLLO DI AVVIO DEL FONDO;
- L'OBIETTIVO DI RENDERLO OPERATIVO DAL 1/1/2012;
- ASSICURARE LE PRESTAZIONI AI LAVORATORI ADERENTI DAL 1/1/2013;
- IL VERSAMENTO A CARICO DELL'AZIENDA DI 24 EURO ANNO PER OGNI DIPENDENTE IN FORZA AL 31 DICEMBRE PER GLI ANNI 2011 E 2012;
- IL VERSAMENTO DI 1 EURO A CARICO DEL LAVORATORE E DI 2 EURO A CARICO DELL'AZIENDA DAL 1/1/2013.
- 1/1/2013 - 2 euro a carico azienda; 1 euro a carico del lavoratore;
- 1/1/2015 - 4 euro a carico azienda; 2 euro a carico del lavoratore;
- 1/1/2016 - 6 euro a carico azienda; 3 euro a carico del lavoratore.
- un'intesa tra le parti definisce lo spostamento dal 1/1/2013 al 1/1/2014 del versamento per l'avvio del fondo (era stato definito con accordo il 30/11/2011) e pari a 24 euro per ogni lavoratore in forza al 31/12/2012.
IL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA È STATO DEFINITO ATTRAVERSO UNA SERIE DI INTESE SEPARATE DI CUI L'ACCORDO SEPARATO DEL 5 DICEMBRE 2012 È SOLO L'ULTIMO ATTO; L'ACCORDO SEPARATO DEL 15 OTTOBRE 2009 AVEVA DEFINITO:
- IL PROTOCOLLO DI AVVIO DEL FONDO;
- L'OBIETTIVO DI RENDERLO OPERATIVO DAL 1/1/2012;
- ASSICURARE LE PRESTAZIONI AI LAVORATORI ADERENTI DAL 1/1/2013;
- IL VERSAMENTO A CARICO DELL'AZIENDA DI 24 EURO ANNO PER OGNI DIPENDENTE IN FORZA AL 31 DICEMBRE PER GLI ANNI 2011 E 2012;
- IL VERSAMENTO DI 1 EURO A CARICO DEL LAVORATORE E DI 2 EURO A CARICO DELL'AZIENDA DAL 1/1/2013.
Torino 14 gennaio 2013




