Visualizzazione post con etichetta apprendistato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta apprendistato. Mostra tutti i post

giovedì 24 gennaio 2013

Fiom Nazionale: Le bugie di Fim e Uilm (2° parte)




Con l’accordo separato del 5 dicembre 2012 Fim e Uilm hanno introdotto nelle aziende metalmeccaniche il peggio della riforma Fornero e ulteriori deroghe a livello aziendale.
L'Italia è il paese con il più alto livello di precarietà in Europa: Fim e Uilm hanno sottoscritto un accordo che peggiora le condizioni di lavoro di tutti i precari e rende ancora più precaria la vita di migliaia di giovani.
L'intesa separata del 5 dicembre 2012 estende la precarietà e riduce diritti e salario
  • Tutte le aziende potranno assumere lavoratori con contratto a termine o con contratto di lavoro interinale senza avere l'obbligo di specificarne le cause;
  • la stabilizzazione a tempo indeterminato dopo 44 mesi, oggi prevista dal Ccnl unitario del 2008, verrà peggiorata con il recepimento delle nuove norme introdotte dalla Fornero; 
  • ai lavoratori precari a livello aziendale si potrà negare la corresponsione del PdR.
L'intesa separata del 5 dicembre 2012 peggiora le tutele e il salario degli apprendisti 
  • Aumenta il numero di contratti di apprendistato che l'azienda può istaurare contemporaneamente;
  • riduce per le aziende la percentuale obbligatoria di stabilizzazione dei contratti e allunga il periodo entro il quale l'azienda deve stabilizzare i lavoratori;
  • non sono più riconosciuti tutti i periodi di apprendistato svolto presso altre aziende ma sono riconosciuti solo quelli superiori ai 12 mesi e comunque il periodo di apprendistato in azienda si accorcia solo di sei mesi;
  • sono ridotte le ore annue di formazione dell'apprendista e spariscono sia le ore di formazione teorica che la prova di idoneità al termine del periodo di apprendistato previste nel Ccnl unitario del 2008, sgravando le imprese dai costi della formazione e rendendo più semplice il licenziamento dell'apprendista;
  • cancella la garanzia della progressione nell'inquadramento e riduce il salario previsto con il Ccnl unitario del 2008:
    • è ridotta la retribuzione del periodo di preavviso;
    • le aziende – attraverso “intese tra le parti” – avranno mano libera sui livelli di inquadramento, e di conseguenza sulla retribuzione, inquadrando l'apprendista al livello inferiore per quasi tutta la durata del contratto e ai livelli superiori solo negli ultimi mesi di lavoro.
Senza il voto dei lavoratori questo non è un contratto
Il contratto nazionale, per essere valido,
deve essere sottoposto a referendum
tra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori
Torino 14 gennaio 2013

sabato 10 marzo 2012

CGIL: giovani non + disposti a tutto - Flexsecurity = Fregaturity

Si parla di una riforma del lavoro per i giovani.
Di contratti unici. Di introdurre la flexsecurity.
Ma per adesso all’orizzonte vediamo solo...
F R E G A T U R I T Y !

"IN NOME DEI GIOVANI"
Il Presidente Monti ha più volte detto che i veri interlocutori di questa riforma sono i giovani, ma la verità è che giovani e precari sono uno specchietto per le allodole.
Servono a giustificare l'ideologia della flessibilità, che ancora una volta viene proposta come soluzione a tutti i mali e che aveva bisogno di un bel restyling: infatti è sotto gli occhi di tutti che un trentennio di flessibilizzazione selvaggia ha creato solo nuovadisoccupazione, povertà e depressione.

"TOGLIERE AI PADRI PER DARE AI FIGLI"
E' il principio che hanno sbandierato con la riforma delle pensioni Il risultato è noto:
l'allungamento dell'età pensionabile non solo colpisce chi ha lavorato una vita, ma blocca l'accesso a chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro. Non solo. Dietro alla retorica dei Ministri si nasconde un nulla di fatto: non è stato speso 1 euro per garantire pensioni dignitose ai giovani. Che continuano a rischiare un futuro previdenziale a tinte fosche.

"IL GOVERNO COMBATTE LA FLESSIBILITA’ CATTIVA"
Il Governo dice di voler combattere la flessibilità cattiva. Eppure non è affatto chiaro se saranno eliminate o quantomeno ridotte le 46 tipologie contrattuali precarie esistenti.
Anzi! Nel frattempo, nel decreto liberalizzazioni, invece di combattere la precarietà il Governo fa l'esatto contrario: alimenta l’abuso del lavoro interinale e sotto-pagato.
Inoltre elimina l'equo compenso per i praticanti.
Altro che pagare di più il lavoro precario!

"WELFARE PER TUTTI"
Questa è forse la bufala più grossa (e più amara) per chi il welfare se lo sogna la notte e quando scade il contratto rimane senza soldi. Il Ministro del Welfare appena insediata ha annunciato di essere a favore del reddito minimo garantito e ora non passa giorno che non dichiari di voler estendere anche ai precari gli ammortizzatori sociali. Volontà nobilissima. Eppure le risorse non si vogliono trovare, tant'è che il Ministro vorrebbe una riforma a costo sottozero. Come?Ridimensionando la cassa integrazione straordinaria e con una proposta così tecnica da non essere immediatamente chiara a tutti:si riducono i contributi figurativi, ovvero quei contributi pensionistici che vengono versati a coloro che fruiscono degli ammortizzatori sociali e che servono per la continuità dei versamenti e quindi una pensione “piena” a fine carriera.

"L’ARTICOLO 18 FRENA LO SVILUPPO"
Ci dicono che le aziende del nostro paese non crescono per colpa dell'art 18. Ma l'articolo 18 non si applica alle aziende al di sotto dei 15 dipendenti e il 95% delle aziende italiane ne ha meno di 10 . Pare proprio che il loro problema non sia l'art 18.Ci dicono che l'art 18 prevede che non si possa licenziare. FALSO! In questo paese si licenzia eccome, purtroppo.
L'art 18 è un diritto che prevede la reintegra in caso di licenziamento illegittimo (ingiustificato e discriminatorio). Forse si vuole licenziare i dipendenti “poco graditi” a piacimento? La modifica dell'articolo 18 è quindi un'arma di distrazione di massa per non affrontare i veri problemi (politica industriale, innovazione, investimenti per lo sviluppo).
Ma è anche un'arma ideologica, la stessa scusa con cui ci hanno propinato i contratti precari e il risultato è stato la disoccupazione giovanile ai massimi storici.
Sarà che qualcuno vuole perseverare?

ECCO COSA
BISOGNA
FARE
(SENZA FREGATURE!)

RIDURRE LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Esistono 46 tipologie contrattuali. Molte di esse sono forme di lavoro usa e getta, nascondono sfruttamento legalizzato e quindi vanno abolite.

UN CONTRATTO VERO DI FORMAZIONE E ACCESSO AL LAVORO
L'apprendistato deve essere privilegiato quale contratto di accesso al lavoro.
La formazione in apprendistato però deve essere reale e certificabile.
La durata del periodo di formazione deve corrispondere al tipo di attività lavorativa, deve essere incentivata fortemente la stabilizzazione ed impedito l'utilizzo continuo di apprendisti senza che vi sia un effettivo inserimento.

IMPEDIRE GLI ABUSI DI CONTRATTI A TERMINI, COLLABORAZIONI, PARTITE IVA, STAGE.
Il lavoro a termine dovrebbe essere un'eccezione per specifiche esigenze e invece è diventato la norma. Questo fenomeno va contrastato e disincentivato attraverso l'aumento del costo per il datore di lavoro. Infatti in molti casi siamo in presenza di contratti sottocosto ottenuto attraverso finto lavoro autonomo (collaborazioni e partite iva). Servono regole chiare che impediscano gli abusi e controlli per verificare la loro corretta applicazione. Il lavoro autonomo, quello genuino, deve costare di più ed essere pagato di più a compensazione del rischio che si assume il collaboratore. Gli stage devono essere occasioni di formazione e non lavoro mascherato. Per questo devono svolgersi esclusivamente durante i percorsi scolastici e universitari o entro 6 mesi dal termine di essi.

GARANTIRE LA CONTINUITA’ DI REDDITO, ESTENDERE LE TUTELE
Le tutele per la maternità/paternità e la malattia devono essere universali e garantite a tutte le tipologie di lavoro. Bisogna estendere l'indennità di disoccupazione a coloro che attualmente ne sono esclusi.

CREARE LAVORO E LIBERARE I GIOVANI
Cancellare la precarietà non basta. Bisogna sconfiggere la recessione con investimenti mirati nei settori ad alto contenuto innovativo e di ecosostenibilità al fine di orientare il nostro modello di sviluppo e creare lavoro, in particolare per i giovani. Bisogna infatti mettere fine allo spreco di una generazione che è costretta a fuggire all'estero per vedere valorizzate le proprie competenze.
Infine tutti devono avere diritto alla formazione e bisogna garantire una rete di servizi all'impiego pubblici in grado di sostenere e orientare chi cerca lavoro e chi lo perde.

martedì 24 gennaio 2012

CGIL: resoconto incontro Governo parti sociali del 23 gennaio



Pubblichiamo un resoconto pervenutoci dalla Segreteria Nazionale CGIL in merito all'incontro di ieri tra Governo e parti sociali. Il giudizio che la CGIL nè dà è di un confronto molto problematico ed incerto.

Si è svolto oggi il primo incontro fra Governo e parti sociali su crescita e mercato del lavoro.
Nel corso del confronto il Presidente del Consiglio ha introdotto informando che il prossimo Consiglio dei Ministri varerà il decreto sulle semplificazioni.
Nel merito ha indicato l'importanza di questo tavolo di confronto, indicando nel lavoro e nel suo futuro il fattore produttivo più prezioso e degno di rispetto e contemporaneamente la sua incidenza quantitativa nei processi produttivi.
I provvedimenti già adottati secondo il Presidente del Consiglio (a partire da liberalizzazioni e semplificazioni, assieme a investimenti e riattivazione del CIPE) possono dare più spazio alla discussione su questo tavolo per trovare soluzioni strutturali.
Ha poi svolto la relazione il Ministro Fornero (erano presenti anche i Ministri Passera, Profumo, Grilli e il sottosegretario Catricalà)
Il Ministro ha proposto un percorso articolato su argomenti tematici, indicando in 3 o 4 settimane il tempo per lo svolgimento del confronto.
I tavoli originali proposti erano 5, poi in seguito ridotti a 4.
  • Tipologie di impiego
  • Apprendistato, formazione e aggiornamento professionale
  • Flessibilità, produttività e sviluppo
  • Ammortizzatori sociali, politiche attive del lavoro e servizi all'impiego
Questi tavoli dovrebbero essere preceduti da un documento base del Governo condiviso fra le parti.
I punti di quel documento letto dal Ministro, partivano dagli stessi concetti utilizzati per la riforma previdenziale: “cambiare il ciclo di vita, schema totalmente assicurativo, ecc..”
Nel merito sono state riproposte norme per le assunzioni (criticando meccanismi troppo legati all'anzianità?) basate su un nuovo contratto in cui le tutele dovrebbero evolvere con l'aumento dell'anzianità di servizio, che avrebbe riguardato solo i futuri rapporti di lavoro e che potrebbe essere applicato con un approccio sperimentale di settore o di azienda.
Quindi, riproponendo, pur senza denominazione, il concetto: meno tipologie sostituite da un meccanismo di gradualità per tutele e diritti. Meccanismo che risulterebbe penalizzante per i giovani e per chi ha perso il lavoro.
Un maggior costo, definito lieve, per le altre tipologie di lavoro, senza specificare quali, e di cui si prevede anche una riduzione, rendendo più conveniente la conversione a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori si è parlato della trasformazione dell'attuale meccanismo in 2 pilastri più 1.
Il primo che richiama la cassa integrazione, restringendola però solo ai problemi di contrazione della operatività (in sostanza solo l'attuale ordinaria e superamento della straordinaria)
Il secondo solo per chi perde l'impiego, naturalmente con ampie indicazioni sul fatto che va scoraggiato un suo uso prolungato o ripetuto.
Entrambi questi aspetti devono essere finanziati con meccanismo assicurativo e quindi a totale carico di lavoratori e imprese.
Il possibile terzo pilastro è il cosiddetto reddito minimo (non meglio specificato), chiarendo però che non è disponibile nessuna risorsa pubblica e quindi il sistema andrebbe definito nell'accordo ma non entrerebbe in vigore per molto tempo.
La Ministra ha parlato inoltre di un possibile intervento legislativo sui vincoli alla contrattazione delle parti.
La proposta metodologica, se le linee guida non fossero state rigettate, era quella di svolgere un confronto basato su gruppi di lavoro informatici con scambio di pareri.
E' ovvio che come CGIL non abbiamo condiviso né le linee guida, né il metodo di confronto chiedendo la non divulgazione del documento perché non condiviso. Inoltre noi, ma anche tutte le altre parti sociali hanno rivendicato la piena autonomia delle parti e non norme di legge sulla contrattazione.
Anche CISL e UIL sulla base del documento unitario si sono dette non d’accordo sullo schema di proposta.
Le organizzazioni imprenditoriali presenti (Confindustria, ABI, Rete Imprese Italia e Cooperative) pur con diverse accentuazioni e motivazioni (molto simili sugli ammortizzatori alle posizioni sindacali, diverse sulle tipologie di lavoro) hanno comunque non condiviso le linee guida e il metodo di confronto.
Per questo il Ministro ha dovuto, concludendo, dire che il documento sarà rivisto e inviato la prossima settimana e i tavoli di confronto riprenderanno successivamente in plenaria.
Come si capisce da questa sommaria ricostruzione con la giornata di oggi si è solo superato un primo problema che però poteva diventare insormontabile per il proseguo del confronto.
Va costruita adesso un'altra agenda e altre priorità di merito (in questo senso interessanti i brevi interventi del Ministro Profumo sulla formazione permanente e del Ministro Passera sullo sviluppo e su strumenti per l’emergenza lavoro) sapendo che questa battuta d'arresto non significa di per sé cambiamento dell'orientamento del Ministro.
Come reazione a questa situazione alcune parti sociali hanno ipotizzato un confronto a latere che vorrebbe preservare molto dell’esistente e che presenta delle problematicità.
Le differenze fra noi e le organizzazioni dei datori di lavoro non sono certo tutte superate, e va evitato un percorso in cui positive conclusioni tra le parti su singoli aspetti possano incidere positivamente sul Governo, ma punti di dissenso lascerebbero totale scelta di decisione all'esecutivo.
Verificheremo nei prossimi giorni tutti questi aspetti e, non appena ci sarà inviato il nuovo testo del Governo, ve lo faremo pervenire insieme alle nostre osservazioni sul merito e sui meccanismi del confronto.

lunedì 16 maggio 2011

CGIL: nota su Testo Unico Apprendistato


Nota sul Testo unico sull'apprendistato
 
Premessa
 
Lo scorso 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha varato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma dell'apprendistato, rivitalizzata dalla legge 183/10 nella stessa formulazione prevista dalla legge 247/07 che ne prevede l'esercizio “previa intesa con le Regioni e le parti sociali”.
 
Adesso si aprirà presumibilmente un percorso di confronto formale, non sappiamo se congiunto con Regioni e parti sociali come da noi, purtroppo solitariamente, reclamato nell'incontro che si è svolto il 2 maggio u.s.
 
Cosa non contiene il testo 
  1. Contrariamente a quanto previsto nelle “linee guida sull'apprendistato” approvato da Governo, Regioni e parti sociali lo scorso 27 ottobre, non si riscontra alcun segnale di interventi sulle tipologie “concorrenti”quali stage, collaborazioni ecc.: il Ministro nell'incontro ha fatto cenno a difficoltà con il Ministero dell'Economia, ma ciò non toglie che in questo modo l'implementazione delle Linee guida si presenta monca.
  2.  Rispondendo ad una radicata convinzione del Ministro e dei suoi consulenti, la conclusione del repertorio delle professioni, da noi da sempre indicata come lo strumento in grado di far dialogare i diversi sistemi di acquisizione delle competenze interessati dai percorsi di apprendistato, viene spostato in avanti di un anno dal varo del decreto legislativo, quando invece nelle Linee guida si indicava (anche all'UE) la metà del 2011. Il che si accompagna ad un drastico ridimensionamento della funzione stessa del repertorio a favore di un generico ed ideologico rinvio alla contrattazione collettiva ( su cui vedi appresso) come luogo deputato a definire i profili professionali degli apprendisti. Si tratta di un autentico declassamento di un punto che per noi, ma anche per le altre organizzazioni, aveva rappresentato la correzione rispetto alla linea dei “canali formativi paralleli” seguita dal governo dal 2008 e che aveva reso possibile la nostra adesione alle Linee guida.
  3. Non c'è alcun impegno alla stabilizzazione degli apprendisti, di cui viene enfatizzato il carattere di contratto a tempo indeterminato, ma senza alcuna cogenza pratica. Riprova di ciò è l'assenza di ogni riferimento alla copertura strutturale rispetto agli ammortizzatori sociali, e invece l'esclusione, illogica se si tratta di un rapporto a tempo indeterminato, degli apprendisti dal computo delle soglie per l'applicazione dell'articolo 18.
Cosa è problematico nel testo
  1. Un Testo Unico (d'ora in avanti TU) può certamente intervenire sulla legislazione esistente, sia abrogandola che arminizzandola. Ciò che non può fare è intervenire sulla legislazione di un altro potere, equipotente allo stato centrale, quale quello delle Regioni: eppure è ciò che si dice nelle disposizioni finali. Altro è promuovere una fase transitoria in cui tutte le disposizioni si armonizzino riguardo al nuovo modello. Ne conseguirà probabilmente una difficoltà di ordine istituzionale fin dall'inizio del confronto, il che non faciliterà una discussione costruttiva.
  2. L'intero edificio si regge su un'ipotesi secondo cui alle regioni spetterebbe la primazia riguardo all'apprendistato del 1° livello ( che si afferma esplicitamente può iniziare a 15 anni) e del 3°, mentre la contrattazione collettiva a qualunque livello, sarebbe esplicitamente deputata a regolamentare l'apprendistato professionalizzante, salvo una piccola “riserva” di formazione lasciata alle Regioni (vedi punto 4 successivo). Aldilà di ogni ragionevole dubbio sull'interesse delle regioni ad un simile scambio, e quindi alla facilità di una intesa con loro, si tratta del conferimento alla contrattazione di un potere che essa non ha saputo esercitare nella lunga serie di rinnovi contrattuali dopo la conquista dell'inquadramento unico, con l'unica certamente rilevante eccezione del CCNL dell'Industria chimica. Nel restante mondo del lavoro, gli inquadramenti sono ancora in larghissima misura segnalazione di profili professionali identificati con il solo nome, senza indicare, salvo rarissime eccezioni, le competenze professionali ad essi associate. Ne consegue che si tratta di un conferimento non produttivo di risultati immediati, e quindi di scarsa efficacia ai fini dell'utilizzabilità dello strumento ai fini formativi ed occupazionali dei giovani. In aggiunta a questa osservazione, il riferimento è a tutti i livelli di contrattazione, senza alcuna gerarchia tra di loro, con la conseguenza che si induce nei fatti la derogabilità di qualsiasi intesa nazionale da parte dei livelli inferiori, alla faccia della stabilità delle intese sottoscritte.
  3. Contrariamente a quanto affermato in pubblico dal Ministro, le durate dei diversi tipi di apprendistato non subiscono variazioni (3 e 6 anni, rispettivamente).
  4. Manca, nonostante lo avessimo richiesto, una durata minima, e una contestuale considerazioni delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in imprese di stagione.
  5. In conseguenza del favore accordato alla contrattazione, la formazione trasversale esterna (o in imprese con capacità formativa) a carico delle Regioni è ridotta a 40 ore, ma solo per il primo anno, per gli anni successivi (il testo però parla solo del 2° anno...) viene ulteriormente ridotta a 24 ore. Si tratta di una compressione inaccettabile specie a fronte del valore del bagaglio trasversale di competenze, valorizzato (nei convegni) come il vero antidoto alla crisi e spesso addirittura contrapposto alle tutele di legge (art. 18 in primis).
  6. La normativa sanzionatoria, in particolare rispetto alle violazioni dell'articolo 2, è risibile e non tale da scoraggiare comportamenti opportunistici dei datori di lavoro.
Cosa se ne può concludere
 
Fin dal primo incontro con il Ministro, la Cgil ha insistito sulle complessità dei nodi problematici presenti, e sulla conseguente necessità di affrontarli con la presenza di tutti i soggetti coinvolti.
Alla luce del testo, a questa iniziale difficoltà se ne sono aggiunte quelle elencate sopra, per cui l'apertura formale del confronto si presenta assai complicata. Cercheremo di verificare nei prossimi giorni le percorribilità unitarie delle nostre riflessioni, così come cercheremo contatti con le Regioni affinché si possano analizzare convergenze e posizioni comuni.

(Roma, 10 maggio 2011)

FIOM: nota su testo unico apprendistato

 
 Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 




TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO


In allegato copia del Testo Unico sull’Apprendistato predisposto dal Ministro Sacconi ed approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio scorso.

Il decreto costituisce una novella legislativa, che abroga le precedenti norme (art. 16 Legge 196/1997‐ Legge n.25/1955‐ artt. Da 47 a 53 del D.L.vo 276/2003 ) e “ogni altra disposizione nazionale o regionale incompatibile” e quindi costituisce, nelle intenzioni del governo, il nuovo quadro normativo che definisce l’istituto , aprendo in tal senso una delicata questione anche di natura istituzionale rispetto alla equipollenza del ruolo legislativo con le Regioni per le materie ad esse delegate.

Proprio per l’intreccio tra competenze del governo centrale e di quelle regionali è previsto che il ministro a breve apra il confronto con il coordinamento delle Regioni e Province autonome, così come con le parti sociali per gli evidenti riflessi col sistema contrattuale.

Non sono ancora chiari i tempi e i modi di questo confronto anche se Sacconi ha dichiarato di voler concludere la fase di consultazione prima della pausa estiva, in modo da avere pienamente operativo lo strumento per settembre.

In un post successivo sarà inviata anche una prima nota della Cgil nazionale (Claudio Treves) di commento al provvedimento, in previsione di una prossima riunione nazionale convocata con tutte le strutture di categoria e regionali, previsto per il 18 maggio prossimo.

Riservandosi di inviare ulteriori approfondimenti a seguito della suddetta riunione, intanto qualche commento sul testo:
  • Non è vero che il testo trasforma l’apprendistato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato così come viene dichiarato al 1 comma dell’art. 1. Infatti nella parte relativa alla disciplina generale viene ben specificata per le parti (leggi il datore di lavoro) la possibilità di “recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’art 2118 del codice civile” , anzi in questa formula , a volerla leggere bene, si cela una possibile ulteriore precarizzazione del contratto di apprendistato in quanto , non essendo specificata in nessuna altra parte la durata minima dello stesso e neppure la durata e distribuzione della formazione, la norma così com’ è scritta potrebbe prevedere che l’apprendista terminato un periodo anche breve di formazione sia potenzialmente licenziabile. La diversità rispetto a prima è che viene indicato esplicitamente che laddove, al termine della formazione non intervenga il recesso il rapporto prosegue come ordinario di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Non è vero che il testo unico prevede l’unificazione dentro la forma dell’apprendistato di tutte le altre forme spurie quali tirocini e stages. L’unico riferimento in tal senso riguarda il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali inserito nella tipologia di apprendistato di alta formazione e ricerca.
  • Allarga l’ambito di intervento dell’apprendistato anche per l’assunzione dei lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione e/o riqualificazione: ciò vuol dire che a questi lavoratori potranno essere fatti contratti che prevedono il sottoinquadramento ( fino a due livelli inferiore a quello previsto per la mansione richiesto) in cambio di un loro percorso di formazione, a cui si aggiungerà anche lo sgravio contributivo per le imprese.
  • Indebolisce tutta la parte formativa relativa all’apprendistato professionalizzante, dove non è più previsto l’obbligo di almeno 120 ore annuali di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, infatti questo monte ore minimo obbligatorio viene ridotto a 40 ore per il primo anno e 24 ore per il secondo (nulla si dice per gli anni successivi, atteso che la durata massima di questa forma di apprendistato rimane fissata in 6 anni).
  • Prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato anche per giovani di 15 anni anche in funzione dell’assolvimento dell’ obbligo d’istruzione, reinserendo per questa via il doppio canale tra istruzione e addestramento che era stato superato negli anni ’60 con l’abolizione del percorso di avviamento professionale in alternativa al percorso scolastico per l’acquisizione del livello dell’obbligo scolastico. Mentre in tutti i paesi d’Europa e del mondo industrializzato la tendenza è ad aumentare il livello dell’obbligo scolastico, portandolo a 18 anni, solo in Italia, in controtendenza, c’è l’abbassamento dell’obbligo, consegnando ad un percorso misto formazione‐lavoro l’acquisizione dei livelli di base.
  • Indebolisce la cogenza contrattuale del contratto individuale in quanto si limita a richiedere che esso sia in forma scritta ma, diversamente da prima ,non specifica che esso debba contenere anche l’indicazione della mansione e/ prestazione lavorativa oggetto di contratto e della relativa qualifica attesa, così come prevede che il piano formativo individuale possa essere definito anche trenta giorni dopo l’assunzione, che vuol dire prevedere l’ingresso in fabbrica dell’apprendista per il primo mese in completa assenza di formazione.
  • Inserisce una funzione regolatoria dei contratti aziendali e territoriali, alla stessa stregua dei contratti nazionali, reiterando anche per la regolazione contrattuale dell’apprendistato la scelta strategica di Sacconi e Confindustria di sostituire il CCNL con la contrattazione aziendale, ovvero affermare la più completa titolarità a livello aziendale a definire condizioni contrattuali diverse da quelle nazionali.
  • Prevede la possibilità che anche in vigenza di un CCNL e prima della scadenza dello stesso, le parti possano incontrarsi per stabilire nuove intese ad hoc riguardanti la nuova normativa sull’apprendistato.
  • Stabilisce che in tutte le Regioni in cui non esista una legislazione specifica in materia di “apprendistato per la qualifica professionale” (ovvero quello rivolto ai giovani da 15 a 18 anni) Il ministro del Lavoro e quello della pubblica Istruzione con decreto intervengano a disciplinare al materia in alternativa all’Ente regionale (per questa norma non vengono precisati né i tempi entro cui le Regioni debbano assolvere né le procedure di surroga del governo).
  • Analoga surroga viene prevista laddove le Regioni non attivassero regolamentazioni per lo svolgimento dell’apprendistato di alta formazione, in quanto è previsto che le aziende possano procedere con singole convenzioni dirette con Istituti Tecnici (IFTS), professionali, le Università e le istituzioni formative…
  • Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Istruzione e previa intesa con le Regioni, definirà gli standard formativi e la verifica dei percorsi formativi per l’apprendistato di primo livello (qualifica professionale) e di alta formazione. Ciò vuol dire che per il primo anno l’attivazione di detti contratti potrà avvenire senza che siano chiariti né gli standard d minimi di formazione, né le modalità di verifica della formazione svolta. Poiché si tratta delle due tipologie che più sono legate alla finalità formativa avendo anche l’obbiettivo di conseguire formali titoli di studio, viene da pensare che forse per giovani coinvolti si tratterà di semplice attività di addestramento , ovvero di lavoro senza qualità.
Come potete vedere da queste prime note si tratta di un provvedimento che punta a rilanciare l’istituto dell’apprendistato come forma precaria, flessibile e sottopagata di avvio al lavoro per i giovani tra i 15 e i 29 anni, mentre indebolisce tutti gli aspetti di progettazione, erogazione e verifica del processo formativo insito nel contratto a forma mista, indebolendo il ruolo di governo delle regioni a vantaggio di una primazia del rapporto concertativo tra le parti sociali, che si sposta però sempre più a ridosso dei luoghi di lavoro, secondo la ben nota filosofia corporativa che ispira l’attuale ministro del lavoro e la logica degli accordi separati sia sul sistema contrattuale che a livello di singoli CCNL. Inutile dire che una parte importante viene riservata anche agli enti bilaterali, che potranno erogare direttamente la formazione agli apprendisti anche utilizzando i fondi interprofessionali.

(Roma, 16 maggio 2011)