TETTI 2012 - CIG, MOBILITA', DISOCCUPAZIONE NOTA PER I DELEGATIImporti massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità,e disoccupazione per il 2012
Circolare n. 20 del 08-02-2012
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, vengono adeguati di anno in anno.
L'art. 1 , comma 27, della legge 24 Dic. 2007, n. 247, ha disposto che a partire dal 2008, gli aumenti previsti dall'art. 1, comma 2 della legge 427/80 e successive modificazioni ed integrazioni - cosìddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile (per 12 mensilità), comprensiva dei ratei di 13^, premi annui e mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto - sono determinati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La finanziaria 2010 ha esteso la rivalutazione al 100% ai trattamenti speciali di disoccupazione per la edilizia di cui alla legge 427/1975 .
Tenuto conto della variazione di tale indice accertata per il 2011, gli importi riguardanti i massimali risultano fissati, per l'anno 2012, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto dei contributi previdenziali che per l'indennità di mobilità e cassa integrazione sono pari al 5,84%, dal primo gennaio 2007.
(A) Industria metalmeccanica con più di 15 addetti:

- Questa tabella è valida per i lavoratori metalmeccanici dell'industria con oltre 15 dipendenti, ma non solo. Inoltre gli stessi valori valgono per la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e per quella in deroga (nota bene: alla cig in deroga possono accedere anche i lavoratori dipend. da aziende artigiane), nonché per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali , per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge 41/'86 (la riduzione che non opera sull'indennità di disocupazione è quella del 5,84%, per cui i valori mensili per l'indennità di disoccupazione sono, massimo, pari a 931,28€ ed a 1053,95€ , per il 2012). Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 25 del 04-02-2011 (max. 906,80 ed 1.089,89 €/m. ) .
- al netto dei contributi previdenziali del 5,84% .
- L'importo che rappresenta la retribuzione mensile di riferimento e che determina il passaggio dal 1° al 2° massimale è comprensivo del rateo de lla tredicesima mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive. Si fa presente inoltre che la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dell'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno per i lavoratori turnisti. Quindi la retribuzione mensile di riferimento è la retribuzione complessiva annua diviso dodici.
Esempio di calcolo per un lavoratore che nel mese di genn. 2012 , sia stato sospeso, per cig , per complessive 40 ore ed abbia diritto al 1° massimale :
876,89 : 176,00 (4) = 4,98235
4,98235 x 40,00 = 199,29(4) Le 176,00 ore indicate per gennaio sono costituite dalle 168 ore teoriche lavorative, più 8 ore della festività infrasettimanale di venerdì 6 gennaio 2012.
(B) INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONERequisiti:- Almeno 52 settimane di contribuzione nei 2 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
- Almeno 2 anni di assicurazione involontaria, vale a dire almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente la domanda che va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi che diventano 12 per coloro che hanno superato i 50 anni d'età. L'importo è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i primi 6 mesi; 50% per il 7° e l' 8° e 40% per i mesi successivi.Gli importi determinati in base a tali percentuali valgono nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.
Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione (del 5,84%) di cui all'articolo 26 della legge n.41/'86, per l'anno 2012, sono, al massimo, pari ad euro 931,28 ed a 1119,32 € lordi al mese, a seconda che la retribuzione mensile di riferimento sia minore o uguale a 2014,32 €/mese oppure superiore a 2014,32 €/mese ( per 12 mensilità).
(B1) INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE con requisiti ridottiRequisiti:- almeno 2 anni di anzianità assicurativa;
- avere periodi di lavoro per almeno 78 di calendario nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.
Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso de 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 25 del 04.02.'11, al massimo, pari a 906,80 o 1089,89 €/mese rispettivamente.
Tenere presente che l'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno solare precedente e nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni e del 40% per i successivi giorni, fino agli importi massimi di 906,80 o 1089,89 €/mese suddetti.
(C) Lavori socialmente utiliL'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal primo gennaio 2012, ad euro
556,00 . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84%.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale, né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (
vedi All. 1 ) ; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro
413,16 mensili.
All. 1
- il D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 è l' "Attuazione della delega conferita all'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n.196, i n materia di interventi in favore di giovani inoccupati nel mezzogiorno, quindi residenti in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise ed in alcune province, quali: Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale,secondo la definizione allargata ISTAT.
- il comma 9, articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 stabilisce che "dal 1° gennaio 1999 l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850000 mensili" (in precedenza era di lire 800000 mensili, corrispondenti a euro 413,16 mensili ) .
L'ufficio sindacale FIOM-Torino
Torino, 10.02.2012