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giovedì 24 gennaio 2013

Fiom Nazionale: Le bugie di Fim e Uilm (2° parte)




Con l’accordo separato del 5 dicembre 2012 Fim e Uilm hanno introdotto nelle aziende metalmeccaniche il peggio della riforma Fornero e ulteriori deroghe a livello aziendale.
L'Italia è il paese con il più alto livello di precarietà in Europa: Fim e Uilm hanno sottoscritto un accordo che peggiora le condizioni di lavoro di tutti i precari e rende ancora più precaria la vita di migliaia di giovani.
L'intesa separata del 5 dicembre 2012 estende la precarietà e riduce diritti e salario
  • Tutte le aziende potranno assumere lavoratori con contratto a termine o con contratto di lavoro interinale senza avere l'obbligo di specificarne le cause;
  • la stabilizzazione a tempo indeterminato dopo 44 mesi, oggi prevista dal Ccnl unitario del 2008, verrà peggiorata con il recepimento delle nuove norme introdotte dalla Fornero; 
  • ai lavoratori precari a livello aziendale si potrà negare la corresponsione del PdR.
L'intesa separata del 5 dicembre 2012 peggiora le tutele e il salario degli apprendisti 
  • Aumenta il numero di contratti di apprendistato che l'azienda può istaurare contemporaneamente;
  • riduce per le aziende la percentuale obbligatoria di stabilizzazione dei contratti e allunga il periodo entro il quale l'azienda deve stabilizzare i lavoratori;
  • non sono più riconosciuti tutti i periodi di apprendistato svolto presso altre aziende ma sono riconosciuti solo quelli superiori ai 12 mesi e comunque il periodo di apprendistato in azienda si accorcia solo di sei mesi;
  • sono ridotte le ore annue di formazione dell'apprendista e spariscono sia le ore di formazione teorica che la prova di idoneità al termine del periodo di apprendistato previste nel Ccnl unitario del 2008, sgravando le imprese dai costi della formazione e rendendo più semplice il licenziamento dell'apprendista;
  • cancella la garanzia della progressione nell'inquadramento e riduce il salario previsto con il Ccnl unitario del 2008:
    • è ridotta la retribuzione del periodo di preavviso;
    • le aziende – attraverso “intese tra le parti” – avranno mano libera sui livelli di inquadramento, e di conseguenza sulla retribuzione, inquadrando l'apprendista al livello inferiore per quasi tutta la durata del contratto e ai livelli superiori solo negli ultimi mesi di lavoro.
Senza il voto dei lavoratori questo non è un contratto
Il contratto nazionale, per essere valido,
deve essere sottoposto a referendum
tra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori
Torino 14 gennaio 2013

Fiom Nazionale: Le bugie di Fim e Uim (3° parte)



Con l’accordo separato del 5 dicembre 2012 Fim e Uilm hanno accettato i contenuti della piattaforma di Federmeccanica che intende ottenere produttività e competitività a scapito delle tutele e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori:
  • modificando il trattamento economico della lavoratrice e del lavoratore ammalato e mettendo in discussione il diritto contrattuale dei metalmeccanici alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia;
  • prevedendo di modificare quanto previsto dal Ccnl unitario del 2008 sui passaggi automatici di categoria – dal 1° al 2° e al 3° livello – preparandosi ad accettare la loro abolizione così come hanno fatto con l'accordo separato in Fiat;
  • introducendo la clausola di esigibilità tra i criteri di erogazione del Premio di Risultato contrattato in azienda, collegando l'erogazione del PdR alle flessibilità degli orari di lavoro introdotte con l'accordo separato o con gli accordi aziendali;
  • prevedendo la possibilità per le aziende di disporre unilateralmente delle ferie e del conto ore dei lavoratori;
  • garantendo alle imprese la possibilità di mettere i lavoratori in libertà e di chiedere il recupero delle ore perse quando l'azienda deve fermare la produzione per l'interruzione delle forniture;definendo di rivedere e peggiorare le norme contrattuali che tutelano il dritto allo studio dei lavoratori.
Senza il voto dei lavoratori questo 
non è un contratto
Il contratto nazionale, per essere valido,
deve essere sottoposto a referendum
tra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori

 Torino 14 gennaio 2013

mercoledì 12 dicembre 2012

FIOM Torino: LE BUGIE di Fim e Uilm


Con l'accordo separato del 5 dicembre 2012 Fim e Uilm hanno introdotto la flessibilità sui minimi contrattuali e hanno sancito che il salario del Contratto Nazionale è un salario diverso tra le fabbriche e tra i territori
Per la prima volta i minimi salari, a parità di mansione, non sono più uguali per tutti i lavoratori perché, con la contrattazione aziendale, gli aumenti potranno essere differiti di 12 mesi, e quindi diversi da fabbrica a fabbrica, sia in caso di crisi che di nuovi insediamenti produttivi o, anche, per usufruire di sgravi fiscali e contributivi.
Gli aumenti del triennio 2013-2015 sono definiti in tre trance a partire da gennaio 2013, ma le aziende possono erogare gli aumenti del 1 gennaio 2014 e del 1 gennaio 2015 dopo dodici mesi.

L'intesa separata del 5 dicembre 2012 non tutela il potere d'acquisto del salario
Gli importi economici definiti per incrementare i minimi contrattuali non tengono conto dei valori dell'inflazione e, se l'azienda sposta l'aumento di dodici mesi, non viene considerato il quarto anno di allungamento del contratto. Inoltre, gli incrementi definiti con l'accordo separato favoriscono le categorie più alte e penalizzano le categorie più basse.

Il potere d'acquisto del salario si tutela mantenendo la certezza degli aumenti, rivalutando i minimi contrattuali sulla base della l'inflazione e aggiornando il valore punto come previsto dal CCNL del 2008.
La piattaforma della Fiom, votata dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, prevede un aumento di 206 euro uguale per tutti i lavoratori fino al 5° livello, a titolo di recupero, salvaguardia e valorizzazione reale del potere di acquisto della retribuzione. 
L'intesa separata assorbe le maggiorazioni contrattate in azienda
Gli incrementi delle maggiorazioni, previsti dall'intesa separata, per il lavoro notturno fino alle ore 22 e per le ulteriori 40 ore di straordinario obbligatorio assorbono i trattamenti di miglior favore già definiti in azienda.
Aumentano, quindi, le ore di straordinario e di flessibilità obbligatorie senza alcun aumento salariale.

L'intesa separata introduce ritorsioni salariali nei criteri di erogazione del PdR
A livello aziendale si potrà stabilire che i singoli lavoratori percepiranno il premio di risultato solo a fronte dell'effettivo svolgimento della flessibilità degli orari di lavoro, le 120 ore di flessibilità e straordinario o altro ancora, richiesta dalla azienda.
Per imporre la flessibilità degli orari si introduce così la “clausola di esigibilità” che hanno sottoscritto in Fiat.
Senza il voto dei lavoratori questo non è un contratto.

Il contratto nazionale, per essere valido, deve essere sottoposto a referendum tra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.


Torino 11 Dicembre 2012