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venerdì 1 febbraio 2013

Rsu Fiom: ASpI e Mini ASpI


ASpI
INDENNITA’ di DISOCCUPAZIONE
dal 1° gennaio 2013


L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) , istituita presso la Gestione prestazioni temporanee dell’INPS ai lavoratori dipendenti, con la riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), fornirà dal 1° gennaio 2013 un’ indennità mensile di disoccupazione a tutti i lavoratori dipendenti (1), ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito. con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Attenzione Il lavoratore è escluso dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione quando il rapporto di lavoro cessa:
  • per dimissioni,
  • per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cui la risoluzione consensuale stessa sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo come disciplinata dall’art. 7 della legge 604 in vigore.
REQUISITI necessari per il riconoscimento del diritto a ricevere L’indennità di disoccupazione:
  • essere in stato di disoccupazione, cioè privo del lavoro (non per propria volontà), e immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (centri per l’impiego);
  • avere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

INDENNITA’ di DISOCCUPAZIONE SPETTANTE

Per determinare l’indennità di disoccupazione mensile spettante occorre fare riferimento :
  • alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33 (n° di settimane teoriche mensili). Indicando, ad esempio, con
    • Ri la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni,
    • n il numero di settimane coperte da contribuzione nel biennio,
    • Rm  la retribuzione media mensile complessivamente percepita nel biennio, si ha
(1)Il nuovo istituto dell’ASpI non sarà applicato agli operai agricoli, per i quali continuerà a valere la disciplina della disoccupazione agricola così come applicata precedentemente alla riforma della L. 92/2012 citata.
Rm = (Ri/n)x4,33
  • per  Rm  non superiore a 1180 €, l’indennità mensile spettante è pari a:
    Id = 0,75 x Rm
    avendo indicato con Id  l’indennità di disoccupazione mensile spettante,

  • per Rm > 1180 € , l’indennità mensile spettante è pari a:
    Id = 0,75 x 1180 + 0,25 x (Rm – 1180)
    nell’ambito del 2° massimale cig che sarà in vigore per il 2013 (cioè  l’indennità mensile erogabile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo che sarà in vigore per la cig nell’anno 2013 ) .

Nota bene:
  1. All’indennità di disoccupazione non si applica il prelievo contributivo già applicato a cig ed altre indennità varie (attualmente pari al 5,84%).
  2. All’indennità di disoccupazione si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e l’indennità medesima, ove dovuta, è ulteriormente decurtata del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione (quindi dopo 12 mesi di fruizione, viene ridotta del 27,75% complessivamente, rispetto al valore iniziale);
  3. Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali (cioè Ri/n descritti nella pagina precedente) degli ultimi 2 anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.


DURATA


A decorrere dal 1° gennaio 2016 (2) e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
  • per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l’indennità di disoccupazione spettante, come sopra definita e determinata, viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi,

(2)Periodo transitorio: 2013: 1) 8 mesi d’indennità per lavoratori con età fino a 50 anni ( ETA’ < 50) → 8 mesi d’indennità di disoccupazione); 2) con età ≥ 50 → 12 mesi; 2014: 1) con età < 50 → 8 mesi ; 2) con 50 ≤ età < 55 → 12 mesi ; 3) con età ≥ 55 → 14 mesi ;  2015: 1) con  età  < 50 → 10 mesi; 2) con 50 ≤ età < 55 → 12 mesi ; 3) con età ≥ 55 →16 mesi . Nota bene: L’indennità di 14 mesi e di 16 mesi, spetta solo nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
              
detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi previsti con la mini-ASpI (che è illustrata nel seguito di questa nota e che sostituisce la ex Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e la ex indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e ridotti);
  • per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l’indennità di disoccupazione è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo come ASpI (corrispondente all’ex disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali) ovvero come mini-ASpI.


DECORRENZA

L’indennità di disoccupazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se ciò è avvenuto dopo i 7 giorni.
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’Inps (personalmente o tramite patronato), entro il termine di due mesi dalla data di spettanza (in pratica entro 60 giorni dall’ottavo giorno di disoccupazione, per cui il tempo massimo a disposizione per presentare la domanda all’Inps è costituito da 68 giorni a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro).


COSA SUCCEDE IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE
  • in presenza di un contratto di lavoro subordinato, l’indennità di disoccupazione viene sospesa d’ufficio (da parte dell’Inps) (3) fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa (4).

    (3) La sospensione avviene d’ufficio in quanto l’azienda che assume è obbligata a comunicare l’avvenuta assunzione del disoccupato all’Inps ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608,  e successive modificazioni.

    (4) Da come è scritta il comma 15 dell’art. 2 della legge 92/2012 in esame si può notare la contraddizione che nasce dal fatto che nella prima parte del comma si afferma che l’indennità è sospesa” fino ad un massimo di sei mesi”, mentre subito dopo viene precisato che “al termine di un periodo di durata  inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui sia rimasta sospesa”. Tale precisazione, quindi, esclude che il lavoratore che abbia sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi possa rientrare in automatico nel diritto al ripristino dell’indennità per la parte rimanente non utilizzata per aver trovato un lavoro di sei mesi. Per evitare intoppi successivi sarebbe utile che i contratti a tempo determinato da instaurare fossero non di sei mesi, ma di durata inferiore.


    Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’ASpI o della mini-ASpI (cioè il periodo di lavoro può essere fatto valere ai fini di un’eventuale richiesta di ASpI o mini-ASpI).

  • in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (5), il lavoratore deve informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività (cioè il reddito annuo presunto). L’INPS provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di disoccupazione di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati (reddito presunto), rapportati al tempo intercorrente tra la data d’inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno, con conguaglio d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario (dell’indennità)un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma.
    Nei casi di cui al punto b) in esame (rioccupazione in un lavoro autonomo), la contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (6).


    (5) Qual è il limite di reddito utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione ?????????
    (6) La “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art.24 della L. 9 marzo 1989, n. 88, è quella che  comprende diverse gestioni di previdenza a carattere temporaneo diverse dalle pensioni , quali:
  • le gestioni per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il T.F.R. e per l’assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’industria, la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia, la cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati e degli operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all’art. 74 della legge 23 dicembre 1978,  n.833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, che a partire dal 1° gennaio 1989 sono fuse in un’unica gestione che assume la denominazione “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.


Importante: In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione (discendente dall’ASpI), può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 24, comma 27, del D.L: 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  (In pratica, i 20 milioni all’anno, saranno stornati dal fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 aveva stanziato rispettivamente: 200, 300, 300 e 240 milioni di euro). Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (in vigore dal 18 luglio e, quindi il decreto è previsto che sia emanato entro il 13 gennaio 2013), sono determinati limiti, condizioni e modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (comma 19 dell’art. 2, L. 92/2012).

MINI-ASpI
(
sostituisce l’ex indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti)
(commi 20, 21…., art. 2, L.28 giugno 2012, n. 92)
    
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013 , l’indennità (di disoccupazione), il cui importo è definito e determinato alle pagine 1 e 2 della presente nota, compete per una durata ridotta, qui di seguito specificata, a condizione che il lavoratore possa far valere “almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale (contribuzione) siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria.

REQUISITI (RIDOTTI):  13 SETTIMANE di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

DURATA :

 l’indennità di disoccupazione è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti  i periodi di indennità eventualmente fruiti.

Tale indennità, corrisposta per una durata così ridotta, è denominata “mini – ASpI”.  Essa, di fatto, sostituisce l’ex indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
All’indennità mini-ASpI si applicano le stesse disposizioni stabilite per l’ASpI.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio fino ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione (massimo  di 5 giorni), l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Ciò significa che se la nuova occupazione avviene attraverso un contratto a termine superiore a 5 giorni, l’indennità non fruita non riprende a decorrere ma viene bloccata. Per poter fruire dell’indennità, alla fine dell’ultimo contratto di nuova occupazione superiore a 5 giorni si potrà ripresentare domanda (in presenza di periodi non fruiti) a condizione, sempre, che sussistano le 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (precedenti la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro superiore a 5 giorni instaurato nel corso del periodo di disoccupazione indennizzata in precedenza).
“Le prestazioni (che in assenza della riforma degli ammortizzatori sociali) di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, con riferimento ai periodi lavorativi dell’anno 2012 (che, in assenza della riforma sarebbero state erogate con le norme previgenti la riforma stessa, con la riforma), si considerano assorbite nelle prestazioni della mini-ASpI (cioè, diventano prestazioni di mini-ASpI) a partire dal 1° gennaio 2013 “ (comma 24, art. 2, legge 28 giugno 2012, n.92).
Il dipartimento del mercato del lavoro della CGIL TORINO e CGIL PIEMONTE, commenta, con un’osservazione, tale comma 24, nel seguente modo: “si esplicita che a partire dal 1° gennaio 2013, l’indennità con requisiti ridotti è superata dalla mini-ASpI, la quale potrà essere richiesta e pagata anche in riferimento a periodi di lavoro svolti nel 2012; poiché anche alla mini-ASpI si applicano i termini di decadenza per la presentazione della domanda, non è chiaro se, nel caso in cui al 1° gennaio 2013 i 60 giorni dall’ultimo lavoro siano superati, la domanda si possa comunque presentare.”
25. (continua)


Nota Bene: 
Per altri aspetti della riforma, che si trovano nel comma 25 e seguenti dell’art. 2 della legge 92/2012 e successive modificazioni, e riguardanti gli aspetti contributivi e di finanziamento dell’ASpI, saranno esaminati eventualmente all’occorrenza, sapendo che la consultazione della
circolare inps n. 140 del 14/12/2012  chiarisce gli aspetti contributivi e di finanziamento dell’ASpI mentre la Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012 dà ulteriori approfondimenti .






QUALI SONO I LAVORATORI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL’ASpI
a partire dal 1° gennaio 2013

L’indennità mensile di disoccupazione che con la riforma degli ammortizzatori sociali viene denominata ASpI , in presenza di determinati requisiti (commi 1-5, art.2, legge 92/2012) compete a “tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni (1), con esclusione dei dipendenti a tempo indeteminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (2).
Il nuovo istituto non si applicherà agli operai agricoli, per i quali continuerà a valere l’attuale disciplina della disoccupazione.
    1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 recita: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e  tutti gli effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.”
    2. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.Fino alla revisione organica della disciplina di settore , le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

    Torino, 21.12.2012

    domenica 28 ottobre 2012

    Incontro del 12 Ottobre 2012 tra Ministero del lavoro e INPS


    CGIL Sede Nazionale

    Resoconto dell'incontro del 12 ottobre con Ministero del Lavoro e l'INPS

    E’ in preparazione una circolare illustrativa delle novità della legge 92/12 da parte dell‘Inps che attende per essere emanata la condivisione con il Ministero. Degli orientamenti in corso di maturazione ci è stata data notizia sulle questioni seguenti:
    • Aspl e...
    apprendisti: ci è stato confermato che, in mancanza di eventuali accrediti contributivi antecedenti il 1/01/2013 il diritto pieno all'ASpl non potrà decorrere prima dei 1/01/2015 (maturazione dell'anzianità assicurativa biennale); invece matura il diritto alla MiniASpl dopo 13 settimane di contribuzione e in ogni caso l'accesso agli ammortizzatori in deroga al maturare dei relativi requisiti (90 giorni di anzianità per la Cig, 1 anno di sei mesi di effettivo lavoro per la mobilità);
    agricoli ex 78-isti e artisti dipendenti: per entrambe le figure si pone il problema del passaggio da un sistema basato sulla contribuzione a giornata a quella di accredito settimanale, con la conseguenza che accreditare 78 giornate è cosa diversa e spesso inferiore a 13 settimane. Si stanno studiando rimedi, ma la dizione letterale della legge non lascia molti margini;
    attività di lavoro autonomo in presenza di erogazione di ASpl: si fa leva sul ’resto dell‘art.2 comma 17 della legge per assicurare la sospensione dell‘ASpl in presenza di qualnque prestazione autonoma;
    mantenimento dello status di disoccupato: a fronte di quanto deciso al punto precedente, si "forza" l'art. 4 comma 33 della legge, in quanto si lascia libere le Regioni nel fissare i reddituali derivanti de prestazioni autonome che permettano il mantenimento dello status di disoccupato (qui il punto è molto scivoloso, in quanto è ii diritto ad essere messo in discussione da1l'art. 4, in evidente contraddizione con i'art.2, comma 17);
    diritto all‘ASpl in caso di "risoluzione consensuale" a seguito di procedura di licenziamento avviata entro il 31/12/2012: l'lnps propone di risolvere l'evidente disparità di trattamento prefigurare dal testo letterale della legge ammettendo il diritto alla disoccupazione ordinaria per chi "accetti il licenziamento" durante la procedura di cui al nuovo art.7 della legge 604/66.
    soci di cooperativa: dato ll tenore letterale del comma 27 clell‘art. 2 si darà corso alla "proporzionalità" dell‘ASpl rispetto all‘ammontare della contribuzione versata dalla cooperativa solo per quanti non avessero già avuto, da parte della loro cooperativa, l'integrale versamento dell'1,31%;
    durata dell'erogazione: la dizione ”detratti i periodi indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo” (art. 2 comme 11, lettere a) e b)) si deve purtroppo interpretare conteggiano i periodi previsti per l'accesso all'ASpl, ossia i 24 mesi antecedenti i'evento. Ciò rende concreto il rischio di erogazioni di ASpl ridotte, specie a fronte di precedenti ricorsi o MiniASpl e conferma  l'idea che la rifomia ”um`versale degli ammortizzatori” abbia come effetto un minore esborso economíco...;
    MiniASpl: purtroppo confermata l'interpretazlone già segnalata di erogazione “ad anni alterni” per chi facesse solo prestazioni lavorative identiche ogni anno. E purtroppo la legge non consente "voli di fantasia interpretativi” in grado di ovviare a questo. Si tratta, qui come in altri casi, di lavorare per modifiche legislative (a cominciare dalla legge di stabilità...);
    MiniASpl e stagionali 2012: l'lnps manterrà per il solo periodo 1/01/2013 - 31/03/2013 il sistema di domande vigente per l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. L‘importo avverrà secondo le modalità del e sarà erogato in un‘unica soluzione.
    • Cig
    art..3: abbiamo sollecitato il Ministero a provvedere all'individuazione dei "criteri oggettivi” cui uniformarsi per la concessione della Cigs dopo le modifiche. Ci è stato promessa una sollecita scrittura, che dovrebbe essere portata al prossimo incontro, in calendario per il 19 p.v.. Ci è stato tuttavia fatto presente dai funzionari ministeriali che la restrizione prevista in legge non potrà essere facilmente attenuata amminístratívamente. Abbiamo fatto presente che però il tema è declínabile in almeno tre ”sottospecie": imprese che avviano le procedure tra il 18 luglio e il 12 agosto (art. 3 in previsione di soppressione nel 2016 ma tuttora operante nella versione 1991); imprese che attivano le procedure dopo il 12 agosto ma in assenza del decreto con i criteri (si potrebbe assimilarie al gruppo precedente? Secondo noi si, il Ministero non è d‘accordo perché ritiene che comunque il legislatore ha impresso un approccio più restrittivo, anche se non ancora definito amministrativamente); imprese che presenteranno l'istanza dopo l‘uscita del decreto. ln ogni caso abbiamo segnalato come non possano essere frapposti ostacoli a istanze di Cigs in occasione di cessioni di rami d‘impresa all‘ìnterno di procedure concorsuali o fallimentari, data la comprovata possibilità di ripresa occupazionale. Ugualmente, pretendereaffermazioni categoriche dai curatori all‘inizio di una curatela è davvero pretesa eccessiva,  datoché il curatore non può avere un'idea troppo precisa delle potenzialità economiche dell'impresa; il Ministero ha preso atto delle nostre opinioni e si è riservato di farci conoscere le due intenzioni nel prossimo incontro;
    Ammortizzatori in deroga 2013: la legge di stabilità, almeno la sua versione ufficiosa, prevede un taglio di 30 milioni per la dotazione del 2013 (che quindi ammonterebbe a 970 milioni) e di ben 11 miliardi dal 2015 (evidente artificio contabile per aggiustare i saldi finali di bilancio).
     15 Ottobre 2012