Lavoratori salvaguardati: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21.1.2013 il decreto
8.10.2012 relativo alla deroga per altri 55.000
lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico.
-Circolare n. 6 del 25 gennaio del Ministero del Lavoro -
Ufficiale n. 17 del 21.1.2013 il decreto
8.10.2012 relativo alla deroga per altri 55.000
lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico.
-Circolare n. 6 del 25 gennaio del Ministero del Lavoro -
Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore
Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti
Sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2013 è stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 8 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia di 55.000 lavoratori prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012 n. 135.
In base a quanto previsto dal decreto risultano salvaguardati 40.000 lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga, 1.600 titolari di prestazioni straordinarie a sostegno del reddito a carico dei Fondi di solidarietà di settore,7.400 prosecutori volontari, 6.000 lavoratori con accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, o accordi collettivi di incentivo all'esodo.
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga successivamente al 4 dicembre 2011, le imprese che hanno stipulato accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei lavoratori che saranno licenziati e posti in mobilità ordinaria o lunga nel corso dell'anno stesso, indicando per ogni lavoratore la data del licenziamento. Per i licenziamenti già avvenuti o che avverranno nell'anno 2013, quindi, le imprese sono tenute a fornire la predetta comunicazione al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2013. Entro il 20 febbraio 2013 (30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) le imprese di cui sopra sono altresì tenute a comunicare al Ministero del lavoro i licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012.
Le comunicazioni delle imprese saranno trasmesse all'INPS che, entro 15 giorni dal ricevimento delle liste, inserirà, in base alla data del licenziamento, i nominativi degli interessati nelle liste dei possibili beneficiari della salvaguardia. Anche se il decreto interministeriale parla di ammissione al beneficio, è del tutto evidente che l'INPS dovrà verificare la posizione massicurativa di ogni lavoratore per controllare il raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione.
Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo è di nuovo prevista (così come è stato per i 65.000) la domanda per l'accesso ai benefici da presentarsi alle Direzioni territoriali del lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta ufficiale.
Le domande in questione quindi devono essere presentate entro il 21 maggio 2013. Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo, mentre in tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di residenza del lavoratore.
Le domande in questione quindi devono essere presentate entro il 21 maggio 2013. Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo, mentre in tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di residenza del lavoratore.
Resta confermata la possibilità di presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento di una risposta negativa da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro. La richiesta di riesame deve essere presentata alla Direzione presso cui è stata presentata l'istanza. In alternativa alla richiesta di riesame è possibile presentare ricorso al Tar.
Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare applicativa del decreto il 25 gennaio (circolare n. 6 del 2013.) Con tale circolare il Ministero ha dato indicazioni per la costituzione delle Commissioni che dovranno esaminare le domande. Il Ministero del lavoro ha ribadito che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 21 maggio 2013 e che le Commissioni dovranno assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre il 20 giugno 2013 (trenta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze.) La circolare contiene anche tutta la modulistica.Alla domanda presentata dai lavoratori deve essere sempre allegata una copia di un documento di identità.
Il Ministero del lavoro nella predetta circolare ha fatto presente che “la procedura di cui alla presente circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti,è possibile presentare istanza di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8 ottobre 2012”.
Il Ministero del lavoro ha fatto altresì presente che “nelle istanze i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dall'art.22,comma 2, del Decreto Legge n. 95/2012 e dall'articolo 6 del D.I.8 ottobre 2012”
Restiamo in attesa della circolare operativa dell'INPS. Continueremo a tenervi informati.
Roma 29 gennaio 2013


