NOTA sui PAR non goduti e termine entro il quale le aziende hanno l’obbligo di versarne i contributi.
I permessi annui retribuiti per la Riduzione dell’Orario di Lavoro (R.O.L.) e per ex festività, le cui ore maturano in ragione d’anno di servizio o frazione di esso, hanno una scadenza per poter essere usufruiti da ciascun lavoratore.
Tale scadenza può essere stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dalla contrattazione collettiva di secondo livello (ad esempio: contratto aziendale) o per pattuizione individuale.
Nel CCNL dell’industria metalmeccanica, ad esempio, le ore di PAR (che raggruppano i permessi per riduzione d’orario e delle ex festività) eventualmente non fruite entro l’anno di maturazione, confluiscono in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso (15 giorni) ed alle condizioni indicate nel ccnl stesso.
L’INPS, con la circolare n. 92 del 08/07/2011 e con il successivo Messaggio n. 14605 del 13 luglio 2011, ha stabilito che il termine entro il quale l’azienda è obbligata a versare i contributi sull’ indennità sostitutiva dei permessi per riduzione d’orario (c.d. ROL) o ex festività non godute è quello del mese successivo a quello di scadenza. In concreto, nel caso dei lavoratori ai quali viene applicato il CCNL dell’industria metalmeccanica, il lavoratore potrà usufruire i permessi fino a 24 mesi successivi all’anno di maturazione e l’azienda, secondo le istruzioni operative che l’INPS ha stabilito con la circolare n. 92 citata, verserà la contribuzione dovuta sulle indennità sostitutive delle ore di PAR non godute (entro i suddetti 24 mesi) nel 25° mese successivo all’anno di maturazione.
Infine la circolare INPS precisa che
“Qualora in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex festività vengano effettivamente fruiti , il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato.”
FIOM-TORINO
Torino, 21.07.2011
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