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sabato 18 maggio 2013

Rassegna Stampa: La Stampa



17/05/2013

L’azienda ha un fatturato da oltre 80 milioni: ha dichiarato 294 gli esuberi in tutta Italia

di Marina Cassi


Sciopero e presidio in via Pianezza dei lavoratori della DDWay, acquisita dalla Csc Italia. L’azienda dell’Ict con commesse per grandi banche ha un fatturato - secondo il sindacato - di oltre 80 milioni ha dichiarato 294 esuberi «strutturali» (su 974 addetti in totale) ed aperto la procedura di mobilità.    
Gli esuberi dichiarati riguardano tutto il territorio nazionale: ben 119 sulla sola sede di Torino (circa il 40% della forza lavoro). Dice Bruno Ieraci della Fiom : «Ci si attendeva un piano di rilancio che potesse farci uscire da una annosa situazione di crisi, senza che a pagarne i costi fossero solo i dipendenti. Invece non è stato così: si vuole perseguire una politica di recupero di redditività attraverso la sola drastica riduzione del personale». E aggiunge: «L’acquisizione pertanto si sta progressivamente rivelando come un’operazione di natura più che altro finanziaria, tesa all’assorbimento del mercato di CSC Italia e di un paio di asset strategici. L’azienda vuole procedere ai licenziamenti senza ricercare misure alternative ad una così pesante perdita di posti di lavoro». 

mercoledì 20 febbraio 2013

FIOM: Cassa Integrazione, Mobilità e Disoccupazione: Nuovi Importi




NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE, 
MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE

A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che recepisce il protocollo sul Welfare, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era 1’80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, relativi all'anno 2013, come comunicato dall'Inps con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013, sono i seguenti. 

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
È erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13a, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi.

1° Massimale

2° Massimale
Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.075,21 (anno 2012: € 2.014,77)

Indennità di mobilità

1° Massimale
Per i primi 12 mesi viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13a, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti limiti massimi.

2° Massimale 
Retribuzione mensile lorda superiore a € 2.075,21 (anno 2012: € 2.014,77)

Dal 13° mese in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del 5,84%. L'indennità da corrispondersi è quindi pari all'80% dell’indennità mensile lorda, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono.

Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice Istat (come invece avviene per la cassa integrazione) nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata.


Indennità ASpI (disoccupazione)
Destinatari della nuova normativa di tutela contro la disoccupazione sono tutti i lavoratori dipendenti non agricoli. Rispetto alla precedente normativa sono stati inclusi gli apprendisti, gli artisti, i soci lavoratori di cooperativa.

I requisiti per ottenere il diritto all’AspI sono: essere in stato di disoccupazione, avere 2 anni di assicurazione, ovvero avere accreditato almeno un contributo contro la disoccupazione (o ASpI) oltre il biennio antecedente il primo giorno successivo a quello della perdita del lavoro.

Misura dell'indennità
L'articolo 2 della legge 92/2012 è molto chiaro in merito all'individuazione della retribuzione da prendere in considerazione al fine di calcolare gli importi di indennità ASpI spettanti. Il comma 6, infatti, prescrive che ”l'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33”.
Fino al limite retributivo di 1.180 euro l'indennità sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio come sopra individuata, oltre il limite retributivo di 1.180 euro si andrà a sommare il 25% dell'eccedenza. L'importo in pagamento non potrà comunque essere superiore al limite massimo “alto” dell'indennità di cassa integrazione. Nel 2013 tale limite è pari a € 1.152,90.

La durata prevista per l’ASpI è di 8 mesi fino ai 50 anni di età e di 12 per gli ultra 50enni, con decurtazione del 15% dell’indennità come sopra definita, dopo il primo semestre.

Mini ASpI 2012
L'Inps erogherà un'indennità di disoccupazione – “mini ASpI speciale 2012” – che prenderà a riferimento per il diritto le norme sulla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e per la misura le norme relative alla mini ASpI. Nel 2013, dunque, spetterà la mini ASpI a quanti, nel 2012, hanno raggiunto il requisito previsto per accedere all'indennità con requisiti ridotti, indipendentemente, quindi, dallo stato di disoccupazione al momento della domanda. L'indennità è pari ad un massimo di euro 931,28 fino a un ad una retribuzione mensile lorda di € 2.014,77 ed a euro 1.119,32 massimi, oltre il predetto limite retributivo.
 
Entrambe le indennità non sono soggette alla ritenuta previdenziale del 5,84%.

Torino 20 febbraio 2013



mercoledì 6 febbraio 2013

Fiom Nazionale: Circolare n. 6 del 25 gennaio 2013






Lavoratori salvaguardati: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21.1.2013 il decreto
8.10.2012 relativo alla deroga per altri 55.000
lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico.
-Circolare n. 6 del 25 gennaio del Ministero del Lavoro -

Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore
Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti



Sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 gennaio 2013 è stato finalmente pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) del 8 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia di 55.000 lavoratori prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni,nella legge 7 agosto 2012 n. 135. 
In base a quanto previsto dal decreto risultano salvaguardati 40.000 lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga, 1.600 titolari di prestazioni straordinarie a sostegno del reddito a carico dei Fondi di solidarietà di settore,7.400 prosecutori volontari, 6.000 lavoratori con accordi individuali, sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile, o accordi collettivi di incentivo all'esodo.



Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga successivamente al 4 dicembre 2011, le imprese che hanno stipulato accordi governativi entro il 31 dicembre 2011 sono tenute a comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco dei lavoratori che saranno licenziati e posti in mobilità ordinaria o lunga nel corso dell'anno stesso, indicando per ogni lavoratore la data del licenziamento. Per i licenziamenti già avvenuti o che avverranno nell'anno 2013, quindi, le imprese sono tenute a fornire la predetta comunicazione al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2013. Entro il 20 febbraio 2013 (30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) le imprese di cui sopra sono altresì tenute a comunicare al Ministero del lavoro i licenziamenti avvenuti entro il 31 dicembre 2012.

Le comunicazioni delle imprese saranno trasmesse all'INPS che, entro 15 giorni dal ricevimento delle liste, inserirà, in base alla data del licenziamento, i nominativi degli interessati nelle liste dei possibili beneficiari della salvaguardia. Anche se il decreto interministeriale parla di ammissione al beneficio, è del tutto evidente che l'INPS dovrà verificare la posizione massicurativa di ogni lavoratore per controllare il raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione.
 
Per i lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo è di nuovo prevista (così come è stato per i 65.000) la domanda per l'accesso ai benefici da presentarsi alle Direzioni territoriali del lavoro entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale sulla Gazzetta ufficiale.
Le domande in questione quindi devono essere presentate entro il 21 maggio 2013. Solo in caso di accordi sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter la domanda va presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso cui è stato sottoscritto l'accordo, mentre in tutti gli altri casi la domanda va presentata alla Direzione territoriale di residenza del lavoratore.
 
Resta confermata la possibilità di presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento di una risposta negativa da parte delle Direzioni territoriali del Lavoro. La richiesta di riesame deve essere presentata alla Direzione presso cui è stata presentata l'istanza. In alternativa alla richiesta di riesame è possibile presentare ricorso al Tar.
 
Il Ministero del lavoro ha emanato la circolare applicativa del decreto il 25 gennaio (circolare n. 6 del 2013.) Con tale circolare il Ministero ha dato indicazioni per la costituzione delle Commissioni che dovranno esaminare le domande. Il Ministero del lavoro ha ribadito che le domande devono essere presentate entro e non oltre il 21 maggio 2013 e che le Commissioni dovranno assumere le decisioni sulle istanze presentate dai lavoratori entro e non oltre il 20 giugno 2013 (trenta giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze.) La circolare contiene anche tutta la modulistica.Alla domanda presentata dai lavoratori deve essere sempre allegata una copia di un documento di identità.
 
Il Ministero del lavoro nella predetta circolare ha fatto presente che “la procedura di cui alla presente circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti,è possibile presentare istanza di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8 ottobre 2012”.
 
Il Ministero del lavoro ha fatto altresì presente che “nelle istanze i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dall'art.22,comma 2, del Decreto Legge n. 95/2012 e dall'articolo 6 del D.I.8 ottobre 2012”
 
Restiamo in attesa della circolare operativa dell'INPS. Continueremo a tenervi informati.

Roma 29 gennaio 2013

sabato 21 luglio 2012

Esodati e lavoratori in mobilità







Esodati/e 
e lavoratori/trici in mobilità: 
una soluzione per tutti 


Con il Decreto Legge sulla “Spending Review” il Governo pensa di chiudere il problema “esodati”, esonerando dall’applicazione della riforma Fornero 120 mila persone. In realtà, introduce nuovamente norme inique, che creano disparità di trattamento e che certamente non sono risolutive al problema. 

CGIL CISL UIL di TORINO rivendicano con forza una soluzione per tutti coloro che hanno accettato di uscire dal lavoro nelle varie forme con la prospettiva di agganciarsi alla pensione. 

In particolare:
E’ inaccettabile che vengano introdotti numeri oltre i quali non verranno accolte domande di pensione, non stabilendo per tutti un diritto universale. 
E’ sbagliato riconoscere diritti diversi sulla base della sede della firma dell’accordo (sede Ministeriale e altre sedi).
E’ iniquo non ricomprendere tutte le tipologie di persone che per effetto della riforma Fornero non riescono ad agganciarsi alla pensione (ad es. coloro che transitano dalla mobilità, alla quale aggiungerebbero contribuzione volontaria).  
E’  assurdo applicare a coloro che vengono esonerati l’aumento legato alle aspettative di vita, che sposta ulteriormente l’età pensionabile. 
Inoltre, non è stata data ancora nessuna soluzione operativa all’art 12 comma 5 bis della Legge 122/2010, con la conseguenza che molte persone sono già da tempo e saranno ancora per molti mesi prive di sostegno al reddito. 

CGIL CISL UIL di TORINO, pertanto, ritengono che vada ristabilito il principio universale secondo il quale il diritto alla pensione è legato alle condizioni in essere al momento dell’uscita dal lavoro. 

Per cambiare le norme proposte dal Governo, in accordo col Comitato “Lavoratori in mobilità ma senza pensione” CGIL CISL UIL di TORINO invitano tutti i lavoratori/trici a partecipare al Presidio previsto per 


Mercoledì 25 Luglio 2012 ore 10 alle ore 12 
in piazza Castello fronte Prefettura 
Torino, luglio 2012

venerdì 16 marzo 2012

CGIL Torino: manifestazione su mobilità e pensioni - 21 marzo 2012




 






MOBILITA’, “ESODATI” E PENSIONI
Lo scempio del diritto alla pensione

In Provincia di Torino vi sono circa 10.000 persone che per effetto della crisi sono uscite dal lavoro con la prospettiva di agganciarsi alla pensione. Le modifiche introdotte dal Governo Monti sul sistema pensionistico mettono a rischio questa aspettativa.
Il problema doveva essere affrontato utilizzando il Decreto Milleproroghe, dando certezze di diritto alla pensione alle persone in queste condizioni.
Tutto ciò non è avvenuto e si è affermata da parte del Governo una generica disponibilità ad affrontare il problema con altri strumenti legislativi.
CGIL – CISL – UIL di Torino ritengono grave il protrarsi di una situazione di incertezza per migliaia di persone. Risulta incomprensibile il dilungarsi in un estenuante rinvio di norme che potrebbero essere attuate in poco tempo.
CGIL-CISL-UIL di Torino ribadiscono la contrarietà al criterio seguito sia nella manovra Tremonti sia nella manovra Monti-Fornero in base al quale si è intervenuti pesantemente sui requisiti per il diritto e per la decorrenza della pensione anche per categorie di lavoratori e lavoratrici che avrebbero dovuto essere totalmente salvaguardati. Questi lavoratori avrebbero dovuto mantenere il regime vigente al momento in cui è stato intrapreso il percorso di fuoriuscita dal lavoro.

Con questa premessa chiediamo:
  • L'immediata apertura di un tavolo che affronti e risolva il problema.
  • L'esenzione dal legame alle aspettative di vita con il conseguente incremento dei requisiti pensionistici.
  • La certezza che tutti coloro che rientrano tra gli “esodati” e che hanno firmato accordi individuali e collettivi, per i quali hanno lasciato il posto di lavoro a causa della crisi, abbiano il diritto alla pensione.
  • L'immediato pagamento delle indennità di mobilità per coloro che a causa delle finestre introdotte da Tremonti oggi sono scoperti sia dalla pensione che dalla mobilità.
Sulla base di queste richieste si indice una

MANIFESTAZIONE E CORTEO
MERCOLEDI’ 21 MARZO 2012ORE 9.30
PARTENZA DA INPS
Via XX Settembre 34
ARRIVO IN PREFETTURA
Piazza Castello