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giovedì 30 dicembre 2010

FIOM: Riposi per allattamento e diritto alla mensa


Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale




OGGETTO: RIPOSI PER ALLATTAMENTO E DIRITTO ALLA MENSA

Care compagne e cari compagni,
vi allego la risposta inviataci dalla Direzione tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro in riferimento al quesito da noi formulato in merito al diritto per le lavoratrici che usufruiscono dei Riposi cosiddetti “per allattamento” di sensi dell’art. 39 D. Lgs n. 151/2001, di godere della pausa mensa così come previsto da contratto e norme aziendali.

La questione si è posta esplicitamente per una distorta interpretazione insorta alla Fiat di Termoli, dove la direzione aziendale qualche mese fa metteva in dubbio che le lavoratrici in questione avessero diritto ad usufruire della pausa mensa, così come previsto dal CCNL per tutti i lavoratori turnisti, pur trattandosi di donne inserite nel regime di turni avvicendati.

La risposta del Ministero del lavoro non lascia dubbi, in quanto, sottolineando che le ore di riposo giornaliero “sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro” e che, di conseguenza “ diano diritto alla relativa pausa pranzo - se prevista - indipendentemente dal fatto che essa cada all’interno o alla fine della giornata di lavoro”.
Di conseguenza, la corretta gestione che ne deriva, attribuisce a tutte le lavoratrici che lavorano a turni avvicendati ai sensi di quanto disposto dal CCNL industria metalmeccanica, sezione quarta, titolo III, Art.5. Comma 8, il diritto alla mezz’ora retribuita di mensa nell’ambito delle 6 ore di effettiva presenza in azienda, ciò vuol dire che le ore di effettivo lavoro non dovranno essere 6,bensì 5,30, indipendentemente se le lavoratrici usufruiranno della pausa mensa nell’ambito delle sei ore (es. orario 6/12: pausa mensa dalle 11,00 alle 11,30) o al termine del proprio turno di lavoro (es. orario 6/12 pausa mensa dalle 11,30 alle 12,00).
Vi invitiamo a dare il massimo di diffusione della comunicazione a tutte le lavoratrici, verificando l’avvenuta corretta applicazione della norma di legge e di contratto e di intervenire laddove si fossero create erronee interpretazioni e/o gestioni.

Un caro saluto a tutte e tutti


P.L’UFFICIO SINDACALE FIOM NAZIONALE

Barbara Pettine


Risposta Ministero del Lavoro:



Oggetto: Riposi giornalieri per allattamento e pausa pranzo

In relazione al quesito formulato relativo ai riposi di cui all'articolo 39 D.Lgs. n. 151/2001 ed alla possibilità di fruire della pausa pranzo, si osserva quanto segue.
La durata dei riposi in questione è fissata, per espressa previsione legislativa, in relazione alla durata della giornata lavorativa. In sostanza, le ore di riposo sono due, anche cumulabili, nel caso di giornata lavorativa pari o superiore alle sei ore. Si avrà, invece, diritto ad una sola ora di riposo in tutti i casi in cui la giornata lavorativa è di durata inferiore alle sei ore.
Nel citato art. 39 viene, inoltre, precisato che le ore di riposo giornaliero "sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro".
Prendendo spunto dal dettato normativo, si ritiene, quindi, che le ore complessive della giornata di lavoro (nella quale vanno comprese anche le ore di riposo giornaliero) diano diritto alla relativa pausa pranzo - se prevista - indipendentemente dal fatto che essa cada all'interno o alla fine della giornata di lavoro.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.