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domenica 28 ottobre 2012

Incontro del 12 Ottobre 2012 tra Ministero del lavoro e INPS


CGIL Sede Nazionale

Resoconto dell'incontro del 12 ottobre con Ministero del Lavoro e l'INPS

E’ in preparazione una circolare illustrativa delle novità della legge 92/12 da parte dell‘Inps che attende per essere emanata la condivisione con il Ministero. Degli orientamenti in corso di maturazione ci è stata data notizia sulle questioni seguenti:
  • Aspl e...
apprendisti: ci è stato confermato che, in mancanza di eventuali accrediti contributivi antecedenti il 1/01/2013 il diritto pieno all'ASpl non potrà decorrere prima dei 1/01/2015 (maturazione dell'anzianità assicurativa biennale); invece matura il diritto alla MiniASpl dopo 13 settimane di contribuzione e in ogni caso l'accesso agli ammortizzatori in deroga al maturare dei relativi requisiti (90 giorni di anzianità per la Cig, 1 anno di sei mesi di effettivo lavoro per la mobilità);
agricoli ex 78-isti e artisti dipendenti: per entrambe le figure si pone il problema del passaggio da un sistema basato sulla contribuzione a giornata a quella di accredito settimanale, con la conseguenza che accreditare 78 giornate è cosa diversa e spesso inferiore a 13 settimane. Si stanno studiando rimedi, ma la dizione letterale della legge non lascia molti margini;
attività di lavoro autonomo in presenza di erogazione di ASpl: si fa leva sul ’resto dell‘art.2 comma 17 della legge per assicurare la sospensione dell‘ASpl in presenza di qualnque prestazione autonoma;
mantenimento dello status di disoccupato: a fronte di quanto deciso al punto precedente, si "forza" l'art. 4 comma 33 della legge, in quanto si lascia libere le Regioni nel fissare i reddituali derivanti de prestazioni autonome che permettano il mantenimento dello status di disoccupato (qui il punto è molto scivoloso, in quanto è ii diritto ad essere messo in discussione da1l'art. 4, in evidente contraddizione con i'art.2, comma 17);
diritto all‘ASpl in caso di "risoluzione consensuale" a seguito di procedura di licenziamento avviata entro il 31/12/2012: l'lnps propone di risolvere l'evidente disparità di trattamento prefigurare dal testo letterale della legge ammettendo il diritto alla disoccupazione ordinaria per chi "accetti il licenziamento" durante la procedura di cui al nuovo art.7 della legge 604/66.
soci di cooperativa: dato ll tenore letterale del comma 27 clell‘art. 2 si darà corso alla "proporzionalità" dell‘ASpl rispetto all‘ammontare della contribuzione versata dalla cooperativa solo per quanti non avessero già avuto, da parte della loro cooperativa, l'integrale versamento dell'1,31%;
durata dell'erogazione: la dizione ”detratti i periodi indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo” (art. 2 comme 11, lettere a) e b)) si deve purtroppo interpretare conteggiano i periodi previsti per l'accesso all'ASpl, ossia i 24 mesi antecedenti i'evento. Ciò rende concreto il rischio di erogazioni di ASpl ridotte, specie a fronte di precedenti ricorsi o MiniASpl e conferma  l'idea che la rifomia ”um`versale degli ammortizzatori” abbia come effetto un minore esborso economíco...;
MiniASpl: purtroppo confermata l'interpretazlone già segnalata di erogazione “ad anni alterni” per chi facesse solo prestazioni lavorative identiche ogni anno. E purtroppo la legge non consente "voli di fantasia interpretativi” in grado di ovviare a questo. Si tratta, qui come in altri casi, di lavorare per modifiche legislative (a cominciare dalla legge di stabilità...);
MiniASpl e stagionali 2012: l'lnps manterrà per il solo periodo 1/01/2013 - 31/03/2013 il sistema di domande vigente per l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. L‘importo avverrà secondo le modalità del e sarà erogato in un‘unica soluzione.
  • Cig
art..3: abbiamo sollecitato il Ministero a provvedere all'individuazione dei "criteri oggettivi” cui uniformarsi per la concessione della Cigs dopo le modifiche. Ci è stato promessa una sollecita scrittura, che dovrebbe essere portata al prossimo incontro, in calendario per il 19 p.v.. Ci è stato tuttavia fatto presente dai funzionari ministeriali che la restrizione prevista in legge non potrà essere facilmente attenuata amminístratívamente. Abbiamo fatto presente che però il tema è declínabile in almeno tre ”sottospecie": imprese che avviano le procedure tra il 18 luglio e il 12 agosto (art. 3 in previsione di soppressione nel 2016 ma tuttora operante nella versione 1991); imprese che attivano le procedure dopo il 12 agosto ma in assenza del decreto con i criteri (si potrebbe assimilarie al gruppo precedente? Secondo noi si, il Ministero non è d‘accordo perché ritiene che comunque il legislatore ha impresso un approccio più restrittivo, anche se non ancora definito amministrativamente); imprese che presenteranno l'istanza dopo l‘uscita del decreto. ln ogni caso abbiamo segnalato come non possano essere frapposti ostacoli a istanze di Cigs in occasione di cessioni di rami d‘impresa all‘ìnterno di procedure concorsuali o fallimentari, data la comprovata possibilità di ripresa occupazionale. Ugualmente, pretendereaffermazioni categoriche dai curatori all‘inizio di una curatela è davvero pretesa eccessiva,  datoché il curatore non può avere un'idea troppo precisa delle potenzialità economiche dell'impresa; il Ministero ha preso atto delle nostre opinioni e si è riservato di farci conoscere le due intenzioni nel prossimo incontro;
Ammortizzatori in deroga 2013: la legge di stabilità, almeno la sua versione ufficiosa, prevede un taglio di 30 milioni per la dotazione del 2013 (che quindi ammonterebbe a 970 milioni) e di ben 11 miliardi dal 2015 (evidente artificio contabile per aggiustare i saldi finali di bilancio).
 15 Ottobre 2012