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lunedì 24 dicembre 2012

RSU Dianos: comunicato Regione Piemonte su CIG Deroga


21 dicembre 2012 – Comunicato – CIG in deroga – Accordo quadro per l’anno 2013 - Prime istruzioni operative sulla nuova annualità
 
La Regione, l’INPS e le parti sociali piemontesi hanno sottoscritto in data odierna l’Accordo Quadro per la gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga.
L’accordo si pone in linea di continuità con quello del 2012, presentando però alcune innovazioni rispetto alla normativa precedente, e in particolare:
  • la durata massima delle domande di CIGD è fissata in 6 mesi per le aziende che possono accedere alla CIG straordinaria e in 3 mesi per tutti gli altri datori di lavoro;
  • il limite massimo di richiesta è portato a 910 giorni nel quadriennio 2010-2013, calcolati come in precedenza per ogni unità produttiva, per periodi anche non consecutivi. Raggiunta tale soglia non sarà più possibile presentare ulteriori domande di CIGD per il 2013; non è prevista la concessione di un monte ore supplementare, introdotto nel 2012 solo in via transitoria, per favorire un passaggio progressivo alla nuova modalità di gestione;
  • i datori di lavoro che nel 2012 hanno raggiunto il limite delle 730 giornate e interamente consumato il monte ore aggiuntivo non possono più accedere all’integrazione salariale; quelli che non hanno ancora utilizzato o hanno utilizzato solo parzialmente le ore supplementari hanno titolo ad usufruire della quota residua nel 2013, ma non potranno più presentare domande di CIGD quando questa sarà esaurita.
Nell’applicativo on-line Aminder il dato relativo al totale delle giornate di CIGD richieste nel triennio 2010-2012, accertato dagli uffici regionali, sarà riportato nella prima domanda del 2013 presentata dalle unità produttive che non rientrano fra quelle che stanno usufruendo del monte ore supplementare. I referenti di tali pratiche riceveranno una comunicazione preventiva, a fini di verifica, con l’ammontare delle giornate calcolate dalla Regione, un dato che non sarà modificabile on-line e che verrà aggiornato in automatico dal sistema in ogni successiva istanza.

Le unità produttive che accedono per la prima volta all’integrazione salariale nel 2013 e quelle che non hanno superato i 545giorni di richiesta di CIGD nel triennio 2010-2012 (e a cui restano quindi almeno 365 giorni disponibili per arrivare al tetto delle 910 giornate) non hanno in teoria limiti di richiesta per il 2013, salvo quelli derivanti dall’eventuale esaurimento delle risorse, che risultano attualmente insufficienti a coprire il volume di domanda preventivabile, ma che si spera saranno integrate in corso d’anno.

Nulla cambia, rispetto alle regole introdotte nell’Accordo Quadro 2012, per la gestione delle domande presentate da imprese in cessazione di attività o in procedura concorsuale, articolate in tre categorie a seconda del periodo di CIG richiesto in precedenza. Le aziende che hanno dovuto chiudere anticipatamente la richiesta di CIGD al 31.12.2012 hanno titolo di proseguire nel 2013 fino al completamento del periodo residuo, al termine del quale non potranno più accedere alla CIG in deroga.
L’applicativo on-line Aminder non sarà operativo per l’accoglimento delle domande di CIGD per il 2013 prima di metà gennaio; la data di apertura del sistema verrà comunicata tempestivamente, così come la scadenza per la presentazione delle domande con inizio nel mese di gennaio 2013, che sarà prorogata rispetto ai termini ordinari.

Vista la necessità di chiudere in tempi certi e brevi le pratiche pendenti, si precisa che nel 2013 le rettifiche richieste dagli uffici, inoltre, andranno evase entro il termine di 15 giorni dall’invio della mail al referente della pratica, pena la reiezione dell’istanza. Si ricorda che le istanze presentate non vengono prese in carico per l’istruttoria in mancanza della marca da bollo e della consuntivazione della domanda precedente, relativa alla medesima unità produttiva; anche in questi casi si definiranno tempi ultimativi di definizione delle pratiche in sospeso. Un quadro dettagliato delle novità di carattere gestionale sarà riportato nella Circolare congiunta Regione-INPS 2013, che sarà diffusa entro il mese di gennaio.

Gli accordi relativi ad imprese cassa integrabili già sottoscritti con esame congiunto in Regione e chiusi anticipatamente al 31.12.2012 possono proseguire fino al completamento dei termini di decorrenza a suo tempo previsti mediante la procedura già applicata nella fase di transizione fra le gestioni 2010-2011 e 2011-2012, qui di seguito descritta. Si rammenta però che, per i nuovi limiti di richiesta introdotti, la prima istanza presentata nel 2013 dovrà chiudersi entro il 30 giugno.
Per prorogare l’accordo sottoscritto nel 2012, l’impresa comunica alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU l’intenzione di completare il periodo standard concedibile, secondo le regole stabilite nel 2012, dando conferma delle stesse caratteristiche (numero lavoratori coinvolti e modalità di riduzione/sospensione) definite con l’esame congiunto tenuto in Regione.
Qualora entro sette giorni dall’invio della comunicazione non sia stato richiesto un incontro o le parti si siano accordate per far proseguire senza modifiche l’integrazione salariale, l’accordo si intende prorogato; la comunicazione andrà allegata alla domanda presentata on-line alla Regione entro i termini sopra citati, con i giustificativi dell’invio (ricevute raccomandate A.R., ricevute del fax, controfirma delle rappresentanza sindacali se consegnata a mano), unitamente a una copia dell’accordo di partenza.

Qualora, invece, siano state concordate fra le parti modifiche alle caratteristiche di cui sopra, nel caso che le parti non concordino sulla conferma delle condizioni precedenti, ovvero se l’azienda intende presentare una richiesta di CIG in deroga modificando elementi essenziali dell’accordo, si dovrà sottoscrivere un nuovo accordo, attivando una nuova procedura secondo la normativa in vigore.
Si conferma quanto specificato nel Comunicato diffuso in data 17 dicembre, cioè che le comunicazioni di avvio della procedura vanno trasmesse alle OO.SS. prima dell’inizio del periodo di CIGD richiesto. Gli accordi sindacali relativi alle domande con inizio a gennaio 2013, ove richiesti, vanno sottoscritti prima della presentazione della domanda su Aminder.

Sempre in relazione al comunicato del 17 dicembre 2012, si ribadisce che dal 1° gennaio 2013 i lavoratori collocati in CIG in deroga o fruitori di mobilità in deroga non dovranno più sottoscrivere la DID regionale, né presentarsi al Centro per l’Impiego competente nel termine di 5 giorni lavorativi dall’inizio della sospensione. Le iniziative di politica attiva saranno riorganizzate nel corso del 2013 alla luce delle disposizioni contenute all’art.4, comma 33 della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro.



FIOM Torino: comunicato Regione Piemonte su ammortizzatori in deroga


17 dicembre 2012 – Comunicato – Gestione 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga
Determinazioni in merito agli interventi di politica attiva e prime indicazioni sul passaggio alla nuova annualita

Si comunica che l’offerta di politiche attive collegata agli interventi anti-crisi prevista dall’Accordo Stato Regione del febbraio 2009 e dai successivi provvedimenti di attuazione regionali si conclude con l’annualità 2012 con le modalità stabilite dalla Determinazione Direttoriale n. 642 del 13/11/2012, che prevede che le attività programmate nel 2012 vadano chiuse entro e non oltre il 30 aprile 2013, per garantire alle persone interessate il completamento degli interventi avviati.

Dal 1° gennaio 2013 i lavoratori collocati in CIG in deroga o fruitori di mobilità in deroga non dovranno più sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità regionale, né presentarsi al Centro per l’Impiego competente entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della sospensione dal lavoro o dalla presentazione della domanda di mobilità in deroga, come indicato nella DID. Le iniziative di politica attiva saranno riorganizzate nel corso del 2013 alla luce delle disposizioni contenute all’art.4, comma 33 della L. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, e in relazione agli impegni contenuti al punto 8) dell’intesa Stato-Regioni sugli ammortizzatori in deroga sottoscritta in data 22 novembre 2012, che prevede la definizione di criteri minimi per regolare l’attivazione delle politiche attive nei confronti dei destinatari di ammortizzatori in deroga entro il mese di febbraio 2013.

La Regione Piemonte, l’INPS e le Parti sociali piemontesi stanno definendo le modalità gestionali degli ammortizzatori sociali per il prossimo anno, che saranno rese note non appena il nuovo Accordo Quadro verrà sottoscritto, ma che, in linea generale, secondo gli orientamenti emersi dal dibattito in corso, si porranno in linea di continuità con le logiche introdotte nel 2012, con i necessari adeguamenti applicativi.
Al momento, il programma regionale on-line Aminder non consente di inserire istanze di CIG in deroga con inizio nel 2013. Sono stati definiti vari interventi correttivi per migliorare la performance gestionale del sistema che avranno luogo nelle prossime settimane: la data di apertura operativa alle domande della nuova annualità verrà comunicata tempestivamente.

Si ricorda peraltro che la procedura per accedere all’integrazione salariale all’inizio del 2013 va avviata preventivamente con una comunicazione alle OO.SS. Si applicheranno delle norme di salvaguardia di natura transitoria per facilitare l’avvio della nuova annualità, in relazione alla sottoscrizione degli accordi sindacali e della presentazione delle domande, considerando i tempi ristretti in cui ci troviamo ad operare, con le festività di fine anno ormai imminenti, ma è necessario che le operazioni di avvio delle procedure si realizzino secondo la tempistica standard, cioè prima dell’inizio del periodo di CIGD richiesto.

Indicazioni più puntuali su modalità e tempi di attuazione della gestione 2013 saranno oggetto di un prossimo comunicato.

giovedì 1 settembre 2011

RSA SCAI: modulo DID per lavoratori SCAI in CIG


Care/i colleghe/i

Questa comunicazione è rivolta ai Lavoratori SCAI in cassa integrazione :
in questi giorni vi perverrà, via posta,  la richiesta dell'azienda di compilare e riconsegnare la DID - "Dichiarazione di immediata disponibilità".
Dal 2010 il diritto di percepire qualsiasi sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia ammortizzatori sociali, e' subordinato a questa dichiarazione.

I Lavoratori interessati devono quindi compilare e consegnare in azienda tale dichiarazione.

Poichè  la cassa è stata richiesta per la sola causa di riduzione degli ordini e di progetti su commessa, bisognerà nella sezione dichiarativa  (sezione B dell'allegato DID ) selezionare la sola voce che indica  "di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale" , come indicatoci da INPS e Filcams/CGIL.


In estratto da Legge 28 gennaio 2009, n. 2
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
.........
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.

 
Saluti
Le RSA Scai
 
 
 
 
 

mercoledì 23 giugno 2010

CGIL: nota circa il modulo INPS SR105 sottoscritto dai lavoratori in CIGS

Qualche settimana fa la direzione SCAI-Dianos ha chiesto a tutti i lavoratori posti in CIGS di sottoscrivere il modulo INPS SR105 in cui il lavoratore dichiara di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale.

Riporto di seguito, per maggiore informazione dei lavoratori, una nota diffusa poco fa da CGIL in merito al modulo in oggetto.


NOTA CGIL:

La legge 2/2009 all'art. 19 c. 10 dispone che “Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, .........”. Il testo prosegue affermando che il rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione o ad effettuare quanto gli venga proposto comporta per il lavoratore la decadenza dal trattamento.

La norma ha una portata generale, cioè si riferisce a chiunque sia percettore di una qualunque forma di sostegno al reddito di natura previdenziale: quindi le diverse forme di cig, compresa quella ordinaria, le varie forme di indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità. E' da precisare che i due distinti obblighi sono sempre disciplinati dalla preesistente normativa, in base alla quale sono tenuti ad aderire a percorsi di formazione/riqualificazione tutti i percettori di un ammortizzatore sociale, mentre l'obbligo di accettazione di un lavoro congruo riguarda i lavoratori in cigs per cessazione di attività o procedura concorsuale, i lavoratori in mobilità non collegata al pensionamento ed i disoccupati in generale, che fruiscano o meno di una indennità.

Abbiamo denunciato a suo tempo l'assurdità della norma, sia perché, con riferimento alle varie tipologie e modalità della cig, si opera una irragionevole equiparazione tra lavoratori in condizioni molto diverse, sia perché il sistema della formazione non è assolutamente in grado di proporre percorsi di formazione/riqualificazione a decine di migliaia di persone.
Nei fatti, forse rendendosi un po' tutti conto di questo, fino ad oggi nessuno ha mai preteso la sottoscrizione della immediata disponibilità, salvo che nel caso del ricorso agli ammortizzatori in deroga, per le note esigenze collegate all'utilizzo di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.
Ma le vie di Sacconi sono infinite, e così recentemente iniziano ad essere segnalati casi di aziende nelle quali è in atto il ricorso alla cigs o alla cigo e che chiedono ai lavoratori di sottoscrivere la dichiarazione. I casi per ora sono sporadici, ma c'è da attendersi un loro aumento, anche perché da parte delle associazioni datoriali si fa notare come nel richiedere la cig le aziende siano tenute a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità circa l'obbligo di fare sottoscrivere la dichiarazione. La cosa sta giustamente suscitando qualche perplessità tra i lavoratori, anche perché non è chiaro a cosa serva, a cosa sia preordinata, quali incognite possa nascondere.

Le prime verifiche fatte presso sedi istituzionali (Ministero del Lavoro e Inps regionale) hanno prodotto risposte molto burocratiche del tipo “la norma c'è e quindi va applicata”, come se non fosse noto a tutto il mondo che sinora nessuno ne aveva sollecitato l'applicazione.

Per ora, ed in attesa di ulteriori (improbabili) chiarimenti, che ci consentano anche di predisporre una nota sintetica per delegati, forniamo le seguenti indicazioni:

  • non può essere opposto rifiuto alla richiesta di sottoscrizione della DID da parte dell'azienda
  • la sottoscrizione deve avvenire esclusivamente sull'apposito modulo Inps SR105
  • salvo i casi sopra ricordati (cigs per cessazione di attività o procedura concorsuale), occorre barrare solo la casella relativa al percorso di riqualificazione
  • le dichiarazioni sottoscritte devono essere custodite in azienda e non trasmesse a nessun ente terzo
  • nessun altro onere incombe sul lavoratore (ovvero, non c'è l'obbligo di presentarsi al centro per l'impiego entro 5 giorni, come invece avviene nel caso della cig in deroga)

mercoledì 9 giugno 2010

Lavoratori in CIGS - Modello DID SR105 INPS

La direzione SCAI-Dianos ha inviato a tutti i lavoratori posti in CIGS il modello INPS in oggetto, relativo alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale (art.19 c.10 L.2/2009).

Tale modulo va compilato in quanto è una formalità necessaria da espletare richiesta dall'attivazione della CIGS.

E' necessario indicare i propri dati anagrafici, porre una spunta vicino alla voce

"di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale"

quindi va datato e firmato.