

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
OGGETTO: CERTIFICATI DI MALATTIA, INVIO TELEMATICO
Care compagne e cari compagni,
nei giorni scorsi sono arrivate numerose domande di chiarimento rispetto al funzionamento della nuova procedura comunicazione telematica dei certificati di malattia da parte dei medici del SSN, ed i conseguenti doveri che rimangono in capo al lavoratore.
Riteniamo utile ricapitolare lo stato della normativa in atto:
il DECRETO 26 febbraio 2010, a firma congiunta del Ministro della Salute, del Ministro del Lavoro e del Ministro del Tesoro del tesoro conferma che “il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato”.
Di conseguenza:
- in tutte le aziende in cui la Direzione aziendale non abbia formalmente comunicato ai lavoratori, l’avvenuta attivazione presso l’Inps del servizio di trasmissione telematica, informando al tempo stesso i lavoratori delle relative procedure da seguire in conseguenza della stessa, tutti lavoratori sono tenuti a inviare entro due giorni copia cartacea del certificato di malattia, che il medico curante è tenuto a rilasciare al lavoratore. Si tratta del documento indicato come "Attestato di malattia telematico ‐ copia cartacea per il datore di lavoro" che il lavoratore oltre a richiedere al medico, può anche scaricare in qualunque momento dal sito dell'INPS, utilizzando il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato comunicatogli dal medico, ovvero chiederne all'INPS l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata (link ai servizi INPS per i lavoratori).
- Nel caso di aziende che abbiano attivato il servizio di trasmissione telematica è necessario che sia diramata dalla direzione del personale una direttiva a tutto il personale che disponga formalmente la nuova procedura da seguire.
In tal caso l'invio telematico soddisfa sia l'obbligo di inoltro del certificato di malattia all'INPS, sia l'obbligo di invio dell'attestato di malattia al proprio datore di lavoro, purchè non diversamente disposto dall'azienda.
In entrambe le situazioni sarà cura del medico curante trasmettere all’INPS il certificato di malattia del lavoratore ( comprensivo della diagnosi e della prognosi prescritte).
Il lavoratore ha diritto di richiedere al medico copia cartacea del certificato di malattia, che tuttavia il lavoratore potrà scaricare dal sito INPS con le stesse modalità, dell’attestato da consegnare al datore di lavoro.
Nel caso di azienda che abbia attivato la trasmissione telematica dei certificati e ne abbia comunicato le relative procedure al personale, è tuttavia importante che le RSU verifichino che l’azienda continui ad accettare la consegna cartacea per tutti quei lavoratori i cui medici curanti non siano in condizione di effettuare la trasmissione telematica il certificato.
Vi invitiamo a comunicarci eventuali altre problematiche si venissero a creare nei posti di lavoro.
Roma, 10 febbraio 2011

