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venerdì 11 febbraio 2011

FIOM: Certificati di malattia, invio telematico



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale



OGGETTO: CERTIFICATI DI MALATTIA, INVIO TELEMATICO

Care compagne e cari compagni,
nei giorni scorsi sono arrivate numerose domande di chiarimento rispetto al funzionamento della nuova procedura comunicazione telematica dei certificati di malattia da parte dei medici del SSN, ed i conseguenti doveri che rimangono in capo al lavoratore.

Riteniamo utile ricapitolare lo stato della normativa in atto:

il DECRETO 26 febbraio 2010, a firma congiunta del Ministro della Salute, del Ministro del Lavoro e del Ministro del Tesoro del tesoro conferma che “il lavoratore del settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite dal disciplinare tecnico allegato”.

Di conseguenza:


  • in tutte le aziende in cui la Direzione aziendale non abbia formalmente comunicato ai lavoratori, l’avvenuta attivazione presso l’Inps del servizio di trasmissione telematica, informando al tempo stesso i lavoratori delle relative procedure da seguire in conseguenza della stessa, tutti lavoratori sono tenuti a inviare entro due giorni copia cartacea del certificato di malattia, che il medico curante è tenuto a rilasciare al lavoratore. Si tratta del documento indicato come "Attestato di malattia telematico ‐ copia cartacea per il datore di lavoro" che il lavoratore oltre a richiedere al medico, può anche scaricare in qualunque momento dal sito dell'INPS, utilizzando il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato comunicatogli dal medico, ovvero chiederne all'INPS l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata (link ai servizi INPS per i lavoratori).
  • Nel caso di aziende che abbiano attivato il servizio di trasmissione telematica è necessario che sia diramata dalla direzione del personale una direttiva a tutto il personale che disponga formalmente la nuova procedura da seguire. 
In tal caso l'invio telematico soddisfa sia l'obbligo di inoltro del certificato di malattia all'INPS, sia l'obbligo di invio dell'attestato di malattia al proprio datore di lavoro, purchè non diversamente disposto dall'azienda.


In entrambe le situazioni sarà cura del medico curante trasmettere all’INPS il certificato di malattia del lavoratore ( comprensivo della diagnosi e della prognosi prescritte).

Il lavoratore ha diritto di richiedere al medico copia cartacea del certificato di malattia, che tuttavia il lavoratore potrà scaricare dal sito INPS con le stesse modalità, dell’attestato da consegnare al datore di lavoro.

Nel caso di azienda che abbia attivato la trasmissione telematica dei certificati e ne abbia comunicato le relative procedure al personale, è tuttavia importante che le RSU verifichino che l’azienda continui ad accettare la consegna cartacea per tutti quei lavoratori i cui medici curanti non siano in condizione di effettuare la trasmissione telematica il certificato.

Vi invitiamo a comunicarci eventuali altre problematiche si venissero a creare nei posti di lavoro.

Roma, 10 febbraio 2011

sabato 10 luglio 2010

FIOM: nota su nuove disposizioni in materia di certificati di malattia




F
ederazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale


Dal 3 Luglio 2010 operativo
il Certificato di malattia elettronico



Cosa prevede la nuova procedura

A partire dal 3 luglio 2010, ( tre mesi dopo l’entrata in vigore del DM 26/02/2010) diventa operativa a tutti gli effetti la certificazione elettronica della malattia da parte dei medici curanti e delle strutture del SSN.

  • I Medici sono tenuti a trasmettere all’Inps, il certificato di malattia del lavoratore e l’attestato di malattia per le aziende, rilasciandone copia cartacea all’interessato.

  • Il certificato (che contiene anche la diagnosi ai fini sanitari della cura e dei relativi accertamenti diagnostici ) viene ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione esclusivamente dell’ intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa identificazione con PIN personale.

  • L’attestato di malattia (che non deve contenere la diagnosi ai sensi della normativa della tutela della privacy) è invece reso disponibile da parte dell’Inps al datore di lavoro pubblico o privato, previo rilascio di un codice PIN aziendale dedicato allo scopo.

  • Inoltre i medici possono annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa.

  • L’ Inps, tramite il SAC, restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;

  • L’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto:
    - Se si accede con il Pin personale vengono visti tutti i certificati
    - se si accede con codice fiscale e numero del certificato è visibile solo l’attestato

  • l’Inps inoltre canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

L’Inps ha istituito un numero verde gratuito 803164 che fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail.
Gli operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati, inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia.
Il Contact Center assiste, inoltre, i lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del PIN cittadino, necessario per la consultazione e stampa dei propri certificati di malattia.

Tuttavia l’Inca nazionale ci segnala che il provvedimento non ha mancato però di suscitare qualche malumore fra i medici, dovuto ad alcuni intoppi: non tanto per lo strumento informatico in sé (infatti circa il 95% dei medici di famiglia è dotato di computer), quanto per il collegamento a internet, mancante nel 30-35% degli ambulatori dei medici stessi.

  • I medici di famiglia, in particolar modo, hanno evidenziato le maggiori difficoltà per mancanza del canale telematico e il software per utilizzarlo. Ma il vero problema , in realtà, è il Ministero dell'Economia che anche tramite le regioni avrebbe dovuto fornire ai medici di famiglia il PIN d'accesso al sistema (finora in tutta Italia solo 200 medici per 450 certificati). Dovranno essere consegnate circa 180.000 credenziali di accesso ai medici abilitati e la stessa funzione pubblica non è riuscita a quantificare in quanto tempo.

  • Le regioni, nel caos più completo, cercano una soluzione: nel Lazio i PIN di accesso saranno disponibili non prima della metà di luglio, nella Lombardia e nell'Emilia Romagna hanno trovato un espediente utilizzando canali telematici già esistenti e per l'occasione riadattati, infine la Liguria è ancora ferma ai blocchi di partenza.

Il 20 luglio termina il periodo di verifica e la legge prevede sanzioni disciplinari per chi continua a certificare in forma cartacea, a tutt’oggi non ci sono tuttavia certezze che per quella data il sistema sia operativo in tutte le sue parti.


Che deve fare il lavoratore

Nel corso della visita medica il lavoratore deve:

  1. fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
  2. fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza in precedenza comunicato all’amministrazione;
  3. chiedere copia cartacea del certificato e dell’attestato oppure che gli siano inviati alla propria casella di posta elettronica.
Il lavoratore avente diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico.

Il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni dal rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al datore di lavoro, l'attestato di malattia rilasciato dal medico curante.
Attenzione!! Solo nel caso in cui l’azienda abbia richiesto all'INPS la trasmissione in via telematica degli attestati e solo a seguito di ufficiale comunicazione ai dipendenti in tal senso, i lavoratori sono esentati dalla trasmissione cartacea dell’attestato, così come attualmente previsto dalle normative vigenti (legge, CCNL, Contratti e regolamenti aziendali).

Fiom nazionale