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giovedì 14 luglio 2011

CGIL: Comitato Direttivo Nazionale 11-12 luglio - OdG Cause di Lavoro


Da oltre 50 anni le cause di lavoro e previdenziali non erano gravate da nessun balzello economico per i lavoratori. Una norma di civiltà che tutela il più debole nella causa di lavoro.
Dell'entrata in vigore del decreto per la stabilizzazione finanziaria i lavoratori e le lavoratrici devono pagare una quota che nella maggioranza dei casi (cause per licenziamento, impugnazione dei termini, riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, mobbing, ecc.. ecc..) comporterà un costo di 225 euro più 8 di bollo per il totale di 233 euro. Sono cifre importanti, sopratutto se si considerano le condizioni socio economiche di chi si trova costretto a ricorrere alla Giustizia per la tutela dei diritti.
Con che coraggio chiedere questo denaro a persone rimaste senza lavoro e /o reddito?
Non è la prima volta, nel collegato lavoro si era già tentato di abolire la gratuità delle cause, sono state approvate norme che tentano di limitare i poteri dei giudici e prevista una automatica condanna alle spese per il lavoratore soccombente nelle cause.
C'è una unica spiegazione, depotenziare ulteriormente il,processo del lavoro e dare forzosamente spinta ai meccanismi previsti dal collegato lavoro a partire dall'arbitrato di equità che sono bloccati.
E' una scelta molto grave, che colpisce tutti, ma in modo evidente i lavoratori precari che chiedono il riconoscimento del lavoro subordinato.

Altrettanto gravi sono i provvedimenti in materia di contezioso previdenziale con interventi sulla riduzione dei tempi di prescrizione di crediti pensionistici e sull'aggravio del precorso con la obbligatoria proposizione dell'accertamento tecnico preventivo, per tutti coloro ai quali è negato il riconoscimento dello stato di invalidità civile.
E' anche inconcepibile che tutto questo venga fatto per decreto legge, cambiando le regole senza alcuna discussione e peraltro creando una grande confusione nei Tribunali con evidenti problemi per le persone.
Nei Prossimi giorni tutti gli uffici legali della CGIL riceveranno, a cura della Consulta Giuridica e del coordinamento vertenze una nota su come cercare di tutelare i lavoratori e le lavoratrici.
La CGIL chiede che questa norma venga stralciata o soppressa e in ogni caso attiverà tutte le iniziative possibili di carattere legale e amministrativo per bloccare o sospenderne gli effetti arrivando fino al ricorso in sede costituzionale.

lunedì 29 novembre 2010

FIOM: collegato al lavoro


Il Collegato lavoro una legge che aumenta la libertà di licenziare, estende la precarietà nel lavoro, spinge verso l’individualizzazione del rapporto di lavoro in deroga alla contrattazione collettiva e riduce i diritti dei lavoratori.

Dal 24 novembre 2010 sono operative a tutti gli effetti le norme della legge 183/2010- ilcosiddetto “Collegato lavoro”- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre scorso

È una legge che:
  • aggira la tutela dell’articolo 18 della «Statuto dei lavoratori»,
  • rende più difficile l’impugnativa dei licenziamenti con la certificazione di contratti individuali,
  • inserisce la possibilità di peggiorare e derogare dalle norme dei Contratti nazionali,
  • prevede la rinuncia del lavoratore a ricorrere al giudice del lavoro attraverso la stipula diclausole compromissorie
  • introduce l’arbitrato, chiamandolo in modo ingannevole «equo»,
  • riduce le prerogative del giudice del lavoro
  • riduce di un anno il diritto allo studio, portando in fabbrica anche apprendisti di soli 15 anni, che potranno completare il ciclo dell’obbligo scolastico con formazione tutta interna al posto di lavoro
  • prevede la decadenza entro 60 giorni del diritto ad impugnare i contratti a termine pregressi e anche tutti i rapporti di lavoro cessati in forma invalida o qualificati in forma irregolare
  • rende più difficile la lotta al lavoro sommerso e all’economia illegale, riducendo le sanzioni e rendendo meno stringente l’intervento degli ispettori del lavoro
  • prevede 24 mesi di tempo perché il governo attui attraverso una legge delega la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l’impiego e delle misure a sostegno dell’occupazione femminile
  • delega il Governo a emanare entro tre mesi i provvedimenti relativi al pensionamento per ilavoratori addetti ai lavori usuranti, ponendo però dei vincoli restrittivi sul piano finanziario

E’ una legge che sostituisce il diritto del lavoro con il diritto commerciale, dando a arbitri privati i poteri e le prerogative che oggi sono solo del giudice del lavoro, contro qualsiasi idea di giustizia sociale e di reale democrazia.


10 punti più importanti


1. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI LAVORI USURANTI

Entro tre mesi
il governo dovrà emanare i decreti applicativi relativi alle modalità di accesso ai pensionamenti anticipati per i lavoratori addetti a lavorazioni usuranti, dando applicazione con più di due anni di ritardo a quanto già previsto nella legge che ha recepito legge l’Accordo sul Welfare stipulato tra OO.SS. e Governo Prodi.
La novità consiste nell’aver inserito una “clausola di salvaguardia” in cui si prevede che, nel caso di non sufficienza dei fondi , scatti un meccanismo di priorità per cui non è detto che tutti coloro che avranno i requisiti potranno effettivamente usufruire del pensionamento anticipato.

E’ evidente dal testo in esame che la volontà del governo attuale è quella di dare una esecuzione particolarmente restrittiva della norma.


2. MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

Le sanzioni contro il lavoro sommerso NON si applicano qualora si evidenzi che non sussisteva la “volontà di occultare il rapporto”, ma solo di inquadrarlo con una diversa qualificazione.
Ciò si applica- per esempio - a tutti i casi in cui gli ispettori del lavoro hanno riscontrato che c’è un lavoratore con rapporto di collaborazione o a partita IVA, che dovrebbe essere invece assunto con un rapporto di lavoro dipendente .
Non a caso nell’ articolo finale ( art.50) si prevede che qualora si accerti la natura subordinata di un rapporto di collaborazione, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un lavoro subordinato ( anche intermittente) entro il 30 settembre 2008 potrà cavarsela soltanto con il pagamento di una multa compresa tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione …


3. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

Entro sei mesi
il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

Sul contenuto dei decreti da emanare nel merito , il cui impatto sugli assetti contrattuali di tutte le categorie è di indubbia rilevanza, è previsto che il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro del Lavoro “sentano” preventivamente le parti sociali , tuttavia non sono chiare le modalità e i tempi con cui questo confronto debba avvenire.
E’ precisato che la revisione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica


4. CERTIFICATI DI MALATTIA

In tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni già previste per il pubblico impiego nel decreto legislativo n. 150 del 2009:
  • Nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamentemediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medicoconvenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  • In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, e dall’INPS è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.


5. CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

Viene enormemente ampliata la certificazione di contratti individuali, prima prevista dalla Legge Biagi solo in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro ( cioè solo per certificare se un rapporto era atipico o subordinato), che da ora in poi potrà riguardare il rapporto di lavoro in quanto tale e in tutti i suoi aspetti.
Potranno essere oggetto di certificazione clausole individuali anche in deroga a contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o aziendali) che prevedono condizioni peggiorative in materia di orari, salari , diritti, ivi comprese le clausole disciplinari che fanno scattare le giusta causa di licenziamento.

Nel caso di ricorso al giudice il giudice NON potrà discostarsi dalle valutazioni delle parti, e dalle conclusioni della certificazione dei contratti individuali.
Inoltre nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice dovrà tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali certificati
Quindi, poiché il giudice non potrà contestare l’esito della certificazione, l’unica strada possibile sarà quella di dimostrare che si è stati coartati nella volontà al momento della certificazione, o che la prestazione è stata diversa da quanto originariamente certificato.
Se il contratto è stato certificato, prima di ricorrere al giudice si deve esperire obbligatoriamente un tentativo di conciliazione presso la stessa sede che ha certificato.

Attenzione ! sono abilitati alla certificazione : le DPL, le Province, le Università convenzionate, ma anche Gli Enti Bilaterali di natura pattizia e i Consulenti del lavoro, che in questo modo assumono fittiziamente, funzioni “super partes”, mentre nei fatti hanno funzione consulenziale nei confronti dei datori.

La CGIL ha dato indicazione a tutte le proprie strutture di non partecipare ai collegi di certificazione e di non consentire le modifiche degli statuti degli Enti bilaterali, che attualmente non consentono l’esercizio di tale funzione .

Nel CCNL dei metalmeccanici del 20/01/ 2008 era previsto l’avvio di un Organismo bilaterale, la cui costituzione e modalità di funzionamento sono state rinviate ad una commissione , che non è riuscita ad arrivare ad una formulazione condivisa a seguito della firma dell’accordo separato tra FEDERMECCANICA e Fim e Uilm nell’ottobre del 2009 e dell’intesa separata sulla derogabilità del contratto nazionale firmata quest’anno.

La Fiom non ritiene di conseguenza legittimi collegi di certificazione di natura pattizia, eventualmente costituiti nell’ambito dell’area di applicazione contrattuale dei CCNL dell’industria metalmeccanica e, di conseguenza non valide eventuali certificazioni di rapporti di lavoro effettuate a seguito di intese separate, non sottoposte al voto referendario delle lavoratrici e lavoratori.


6. ARBITRATO SECONDO EQUITÀ

L’arbitrato può essere risolto con un lodo disposto secondo equità, che contrariamente a quanto richiama il termine “equità”, significa che l’arbitro non deve attenersi a quanto disposto dalle vigenti norme di legge e contratti in materia, ma secondo criteri transattivi giudicati equi dall’arbitro che emana il lodo.
Se si pensa che Camere Arbitrali potranno essere costituite anche presso gli ordini dei consulenti del lavoro o addirittura presso studi di privati professionisti e che è già in atto un fiorente Business privato per formare , conciliatori e arbitri, si capisce quanto lontani si sia dalla garanzia del reale rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro giuste aspettative
Viene a cadere per questa via la garanzia della certezza del giudizio e dell’eguaglianza delle opportunità dei cittadini di fronte alla legge.
La CGIL e un vasto schieramento di giuristi e magistrati, hanno più volte sottolineato l’incostituzionalità della norma, ma al contrario gli estensori della legge hanno fatto dell’arbitrato secondo equità uno dei capisaldi della loro “ riforma del diritto del lavoro.”


7. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L’altro caposaldo è rappresentato dall’introduzione della “Clausola Compromissoria”, contro cui si è espresso il Capo dello Stato, rinviando alle Camere il primo testo di legge.
Tuttavia, il testo finale, pur avendo assunto degli accorgimenti formali, tuttavia conserva in pieno gli elementi di fondo che avevano mosso le critiche del Presidente Napolitano.

La legge prevede che:

  • Il datore di lavoro e il lavoratore possono pattuire clausole compromissorie che prevedono il ricorso all’arbitrato in alternativa al ricorso al giudice del lavoro in via preventiva rispetto a tutte le future controversie che dovessero insorgere relativamente a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.
  • Accordi interconfederali o i contratti collettivi di lavoro ne dovranno prevedere le modalità .
  • In tutti i casi la clausola e non potrà essere stipulata all’atto dell’assunzione, ma solo concluso il periodo di prova o almeno 30 gg. dal momento dell’assunzione.
  • Saranno escluse dalla clausola compromissoria le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  • La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dalle Commissioni di Certificazione, che accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
  • Davanti alle commissioni di certificazione le parti potranno farsi assistere da un legale o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
  • In assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro convoca le Parti sociali al fine di promuovere l'accordo e, in caso di mancato accordo, entro sei mesi il Ministro interviene con proprio decreto ad individuare le modalità con cui possono aver luogo le clausole compromissorie, esautorando per tale il libero esercizio dell’attività sindacale da parte delle parti sociali


8. DECADENZE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L’impugnativa di un licenziamento deve essere effettuata a pena di decadenza entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, tramite atto scritto anche per via anche in via exstragiudiziale, cui deve seguire, obbligatoriamente entro 270 giorni, il deposito del ricorso in tribunale.
Identica procedura riguarda le impugnazioni dei contratti a termine, delle (false) collaborazioni, dei trasferimenti individuali e collettivi, dei trasferimenti e cessione di aziende e rami d’azienda , dell’impugnativa dei licenziamenti nulli e invalidi.
Tale norma è retroattiva e quindi costituisce termine per decadenza anche, per tutti i contratti cessati alla’ data di entrata in vigore della legge.

CIÒ VUOL DIRE CHE DAL 24 NOVEMBRE 2010, CI SON 60 GG. ( FINO AL 23 GENNAIO 2011) DI TEMPO PER IMPUGNARE TUTTI I CONTRATTI A TERMINE GIÀ CESSATI PENA LA PERDITA DEL DIRITTO PER I LAVORATORI AD IMPUGNARNE LA ILLEGITTIMA CESSAZIONE.

TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI TERRITORIALI E LE RSU SONO IMPEGNATE A CONTATTARE I LAVORATORI PRECARI PER FAR LORO CONOSCERE I TERMINI DI DECADENZA DEI LORO DIRITTO E SUPPORTALI PER LE EVENTUALI IMPUGNATIVE


9. RIDOTTE LE SANZIONI PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INTERMINATO DEI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI

In caso di azienda che converte contratti a termine illegittimi in contratti a tempo indeterminato, la legge 183 ha fortemente ridotto la pena per il datore di lavoro, in quanto prevede un risarcimento per il lavoratore ingiustamente licenziato limitato ad una somma tra 2,5 e 12 mensilità.

In presenza poi, di contratti o accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà. ( ovvero non più di 6 mensilità) .

Queste norme che limitano fortemente il risarcimento in caso di condanna di aziende che hanno illegittimamente cessato rapporti che dovevano essere trasformati a tempo indeterminato riguardano tutti i processi, anche quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge e anche riferiti a norme non più esistenti (ad es. la legge 56/87 sui contratti a termine).


10. APPRENDISTATO A 15 ANNI PER REALIZZARE L’OBBLIGO SCOLASTICO

Ferma restando la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione, l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione , già previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 .
IN CONSEGUENZA DI CIÒ ANCHE A 15 ANNI DI ETÀ PUÒ ESSERE ATTIVATO UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO LA CUI ATTIVITÀ FORMATIVA POTREBBE ESSERE ANCHE SVOLTA COMPLETAMENTE IN AZIENDA A SEGUITO DELLE RECENTI NORME INSERITE IN FINANZIARIA E RECEPITE NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA FORMAZIONE.

Il Testo inoltre dispone che la retribuzione dell’apprendista sia definibile, anche attraverso accordi territoriali e aziendali, in percentuale rispetto a quella del corrispondente lavoratore qualificato. Superando per questa via quanto regolato dai contratti nazionali ed affermato nella risposta del Ministero del Lavoro ad interpello da proposto dalla FIOM nel febbraio 2007.


FIOM-CGIL NAZIONALE

venerdì 26 novembre 2010

FIOM: Rassegna stampa su collegato lavoro

Da "Il Manifesto" del 21/10/2010

Ingiustizia è fatta
Il Parlamento ha approvato il «collegato lavoro» la legge che Napolitano aveva rimandato alle Camere

Massimo Roccella

A fronte di una situazione sociale di gravità estrema (disoccupazione crescente, redditi reali calanti), governo e maggioranza sono tornati ad occuparsi delle questioni del lavoro nei termini a loro più consueti: con l'approvazione definitiva di una legge che porterà nuovi e gravi elementi di squilibrio fra imprese e lavoratori, a tutto svantaggio di quest'ultimi.
Dopo essere stato rinviato alle camere dal Presidente della repubblica, il famigerato Collegato lavoro è ormai pronto a dispiegare i suoi effetti. Rispetto alla versione iniziale il testo presenta qualche miglioramento: il che, peraltro, non impedisce di coglierne l'obiettivo di fondo, riconoscibile nel tentativo di circoscrivere gli spazi della giurisdizione ordinaria, rendendo per i lavoratori più difficile e incerta la possibilità di far valere in sede giudiziaria la lesione dei propri diritti.
Resta vero, comunque, che tale obiettivo risulta perseguito con norme di diverso grado di pericolosità.
La nuova disciplina della certificazione dei contratti di lavoro, che tanti allarmi ha suscitato, rappresenta, a ben vedere, null'altro che un ballon d'essai.
Una volta che il giudice abbia accertato che nel contratto di lavoro certificato le parti hanno voluto inserire clausole contrastanti con norme inderogabili di legge e contratto collettivo, infatti, niente potrà impedirgli di dichiararne la conseguente nullità; né egli potrà sentirsi costretto a considerare legittimo un licenziamento per il mero fatto che nel contratto collettivo o, peggio ancora, nel contratto Individuale certificato vengano considerati come giusta causa o giustificato motivo dello stesso comportamenti di rilievo irrisorio (un ritardo di pochi minuti nel presentarsi sul posto di lavoro, per fare un esempio, resta un comportamento di limitatissimo rilievo disciplinare, che nessun contratto certificato potrà legittimamente far rientrare nelle nozioni legali di giusta causa o giustificato motivo).
La nuova disciplina dell'arbitrato d'equità (che, stando alle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto consentire di destabilizzare radicalmente l'impianto del diritto del lavoro, legittimando gli arbitri a decidere secondo propri, soggettivi criteri di giustizia e, ciò che più conta, senza tener conto di norme inderogabili di legge e contratto collettivo) è stata significativamente ridimensionata. L'accordo fra le parti (ovvero la clausola compromissoria), che costituisce il presupposto della procedura arbitrale, non potrà riguardare le controversie in materia di licenziamento.
In secondo luogo è stato precisato che il collegio arbitrale, per quanto d'equità, dovrà giudicare non più soltanto nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma anche dei principi regolatori della materia: fra i quali notoriamente rientra il carattere normalmente inderogabile della norma di legge lavoristica e delle clausole dei contratti collettivi. Lo spazio dell'arbitrato d'equità sembrerebbe ridotto all'osso. Ciò non toglie che, su una materia così delicata, sono state scritte norme confuse e pasticciate, foriere di un'infinità di controversie interpretative ed applicative, che nuoceranno ai lavoratori, ma, a ben vedere, alle stesse imprese. Né si può sottacere che non basta aver stabilito che la clausola compromissoria non possa essere stipulata prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure almeno trenta giorni dopo la stipulazione del contratto in tutti gli altri casi, per far venir meno il carattere sostanzialmente obbligatorio dell'arbitrato, che continua a renderne la disciplina fortemente sospetta di illegittimità costituzionale.
Soltanto ragionando in termini astratti e formalistici, infatti, si potrebbe sostenere che nella fase iniziale del rapporto i lavoratori (soprattutto quelli delle piccole imprese e gli assunti con contratti precari) potrebbero manifestare liberamente il proprio consenso alla rinuncia alla giustizia ordinaria in favore di quella arbitrale.
Le disposizioni più pericolose, anche per il loro carattere immediatamente operativo (quelle sull'arbitrato necessitano il previo raggiungimento di un'intesa fra le parti sociali), sono quelle che subordinano al rispetto di drastici termini di decadenza la possibilità di agire in giudizio. Non ha ottenuto alcun ascolto l'obiezione che la norma, che impone ai lavoratori precari (a termine, interinali, a progetto) di rispettare un breve termine di sessanta giorni per contestare la legittimità della cessazione del proprio contratto di lavoro, nella pratica si tradurrà in una sanatoria preventiva degli abusi: stante la notoria riluttanza di questi lavoratori ad attivarsi tempestivamente, nella speranza di non compromettere una nuova assunzione.
L'aspetto più inaccettabile delle nuove regole va comunque visto nella forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore che si sia visto riconoscere l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro.
Sino ad oggi il risarcimento andava ragguagliato in misura integrale alle retribuzioni perdute per effetto dell'illegittima cessazione del rapporto di lavoro; d'ora in poi andrà liquidato fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione, indipendentemente dall'entità del danno effettivo che, in ragione della durata del processo, potrebbe risultare ben superiore. Il principio costituzionale d'eguaglianza e quello del giusto processo sono stati messi all'angolo in un colpo solo.
Il Collegato lavoro rappresenterà adesso un doppio banco di prova. In prospettiva per l'opposizione, che, dopo averne ripetutamente contestato i contenuti, dovrà dimostrare la sua coerenza, assumendo inequivocabili impegni abrogativi nel contesto del programma con cui si presenterà alle prossime elezioni (anticipate o meno che siano). Nell'immediato per Confindustria, Cisl e Uil: se esse, nonostante la notoria contrarietà della Cgil, dovessero insistere sull'arbitrato d'equità, procedendo alla stipula dell'accordo prefigurato dalla legge, va da sé che si tratterebbe di un ulteriore colpo alle possibilità di ricucitura dei rapporti fra sindacati, che priverebbe di credibilità, al tempo stesso, la proclamata volontà di coinvolgere il sindacato più rappresentativo in un nuovo patto sociale.

venerdì 21 maggio 2010

FIOM: Crisi - Governo e Confindustria hanno trovato la soluzione



Crisi: Governo e Confindustria hanno trovato la soluzione,
Far pagare il conto ai lavoratori


Governo e Confindustria, anziché:

colpire la rendita finanziaria, l’evasione fiscale, gli sprechi e gli enti inutili (pensano invece di fare nuovi condoni) per recuperare risorse da investire nella ricerca, nell’innovazione dei prodotti e per rendere più qualificati ed efficienti i servizi;
sostenere l’occupazione e qualificarla, bloccando i licenziamenti e utilizzando strumenti di ammortizzazione coerenti con queste scelte ( contratti di solidarietà);

hanno pensato bene, la Grecia insegna, di presentarci una “bella e nuova ricetta”:

  • Taglio dei salari. Per Governo e Confindustria, non c’è da inventare nulla di nuovo, in quanto, l’Accordo separato sul modello contrattuale è per loro uno strumento utile: salari sotto l’inflazione nei contratti; salario totalmente variabile nella contrattazione aziendale;
  • blocco dei contratti dei lavoratori pubblici
  • Taglio delle Pensioni (rimessa in discussione delle finestre per accedere al pensionamento), della Sanità, dell’Istruzione e di ogni forma di spesa sociale;
  • Interventi a carattere legislativo per cancellare i contratti e la contrattazione collettiva attraverso le deroghe individuali ai contratti e l’arbitrato (l’avviso comune firmato da Cisl e Uil gli da una mano), e con la cancellazione della legge 300 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori), attaccare a fondo diritti a partire dalle tutele contro i licenziamenti illegittimi;


Chi è responsabile della crisi viene premiato,
Chi produce ricchezza tartassato e privato di Diritti e Tutele



Lavoro e diritti si difendono insieme
Mobilitiamoci


To. 14/05/2010

FIOM: Continua l’attacco alla contrattazione collettiva e ai Diritti dei Lavoratori

Continua l’attacco alla contrattazione collettiva e ai Diritti dei Lavoratori

Prosegue l’offensiva di Governo e Confindustria, per stravolgere la legislazione sul lavoro.
In questo sono agevolati dall’avviso comune sottoscritto da Cisl e Uil sull’Arbitrato e dalla loro disponibilità ad accettare lo stravolgimento della legge 300 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori).

Certificazione e Arbitrato

Prevede la possibilità di un contratto di lavoro individuale le cui condizioni di svolgimento possono essere definite in Deroga ai Contratti Nazionali.
Questo contratto può contenere una clausola compromissoria che in caso di controversie, inibisca al lavoratore di ricorrere al Giudice.
Ci troveremmo ad avere lavoratori che operano nella stessa impresa ma con Diritti e Tutele diversi.
Se passa è la fine dei contratti nazionali di lavoro e della contrattazione collettiva.

Legge 300 (Statuto dei Diritti dei Lavoratori)

Al suo posto prevedono di definire lo Statuto dei Lavori.
Da un insieme di norme che garantiscono pari diritti a tutti i lavoratori a prescindere dal settore, dal territorio, della dimensione aziendale in cui operano, con il solo limite dei 15 dipendenti per l’art. 18 (licenziamenti per giusta causa), si passerebbe ad un insieme di norme che diversificano diritti e tutele a secondo del settore della dimensione e dei territori in cui si opera.

L’obiettivo è chiaro: frammentare, indebolire il lavoro, aumentare la sua precarietà.

Usano la crisi per ricacciarci indietro, tornare ad essere solo braccia a disposizione delle imprese.



Lavoro e diritti si difendono insieme
Mobilitiamoci


Torino 14 Maggio 2010

Torino