LA SEMATIC SPA DI BERGAMO CONDANNATA DAL
TRIBUNALE PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE PER
NON AVER RICONOSCIUTO ALLA FIOM
IL DELEGATO RELATIVO ALL'1/3
NEL RINNOVO DELLA RSU
La Fiom di Bergamo è ricorsa al Tribunale del Lavoro per accertare il comportamento antisindacale della Sematic che non voleva riconoscere il delegato eletto nelle liste della Fiom per la quota dell'1/3.
La Fiom ha chiesto al Giudice di obbligare l'azienda ad applicare gli accordi sulle RSU sottoscritti tra Confindustria Cgil Cisl e Uil e tra Federmeccanica Fiom Fiom e Uilm, riconoscendo la proporzionalità anche per la quota di RSU eletta nell'1/3, avendo la Fiom disdettato il patto di solidarietà.
Contro il ricorso della Fiom si sono costituiti in giudizio sia l'azienda che la Fim Cisl; l'azienda e Confindustria di Bergamo hanno sostenuto l'impossibilità di riconoscere il delegato Fiom in assenza di una comunicazione unitaria delle Organizzazioni Sindacali mentre la Fim ha sostenuto la prevalenza del patto di solidarietà.
Il decreto del Tribunale di Bergamo, accogliendo il ricorso della Fiom, ha sancito che l'unica regola di riferimento a cui l'azienda deve attenersi è la proporzionalità prevista dall'accordo interconfederale sottoscritto con Confindustria e successivamente con Federmeccanica, questi accordi vincolano l'azienda a riconoscere il delegato Fiom.
Il Giudice ha quindi dichiarato antisindacale il comportamento dell'azienda condannandola a riconoscere, a partire dalla data delle elezioni, il delegato Fiom e ogni suo diritto conseguente compreso il diritto ai permessi sindacali.
- il voto dei lavoratori nella elezione della RSU
- i diritti individuali e collettivi
- le libertà sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici,
