Per stabilire se un contratto collettivo è valido, se ha una sua legittimità, il medesimo deve trovare riscontro nelle norme di legge e al tempo stesso in regole concordate da tutte le parti in causa.
È ben per questo che nel corso degli anni, a partire dal dettato costituzionale, tra le parti sociali è nata l’esigenza di addivenire a regole condivise.
È ben per questo che nel corso degli anni, a partire dal dettato costituzionale, tra le parti sociali è nata l’esigenza di addivenire a regole condivise.
Non fa mai male ricordare che il primo articolo della Costituzione Italiana inizia affermando che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che i temi del diritto del lavoro riaffiorano in articoli successivi. Per esempio l’art. 36 afferma che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”
Il compito di proteggere i lavoratori in maniera equa ricade sui contratti collettivi. Ed è nella logica di promuovere la coesione del Paese che sono nati i contratti nazionali di categoria (nel senso di settore merceologico/lavorativo) superando lo schema delle gabbie salariali (regionali) dell’immediato secondo dopoguerra.
Ma la coesione territoriale da sola non basta a tenere insieme un Paese se le tensioni sociali ed economiche non trovano soluzioni in un equilibrio tra le parti sociali.
Sorge quindi spontanea la domanda: chi avrebbe diritto a stipulare accordi erga omnes, e cioè validi per tutti? Ci rifacciamo nuovamente alla costituzione, art. 39.
“L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Nel tentativo di riavviare un percorso sindacale unitario, il 28 giugno 2011 fu siglato da CGIL-CISL-UIL e Confindustria l’Accordo interconfederale nel quale il diritto di negoziazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello nazionale e decentrato viene riconosciuto ai sindacati che rappresentano almeno il 5% dei lavoratori.
La FIOM-CGIL ha 358.722 iscritti (dato 2011; fonte: www.cgil.it), pari al 22% dei lavoratori metalmeccanici per i quali il contratto nazionale è stato rinnovato. È anche il sindacato più rappresentativo del settore, essendo i lavoratori iscritti a FIM-CISL e UILM-UIL inferiori in numero (dichiarati 200.000 per la FIM e 90.000 per la UILM).
La democrazia non è un’opinione, bensì uno strumento necessario per la convivenza civile. Se poi l’affermazione delle regole democratiche, che la stessa Costituzione ha previsto, deve passare attraverso criteri proporzionali e maggioranze numeriche, tutti sono in grado di capire che accordi “separati” come quello del 5 dicembre 2012 sono delegittimati in partenza, se non addirittura imposti con spirito anticostituzionale.
Sono frasi pesanti? Come definire altrimenti intese siglate da sindacati che insieme non raggiungono neanche la metà dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali? La cosa grave è che per la prima volta la FIOM-CGIL non è stata neanche invitata al tavolo delle trattative. La motivazione avanzata è che la FIOM non avendo sottoscritto il contratto precedente, non sarebbe titolata a partecipare al suo rinnovo. Un pretesto assurdo che non ha alcun appiglio giuridico, ma che anzi si propone come uno sfregio all’articolo 39 della Costituzione Italiana in tema di diritti e libertà sindacali.
Se FIM e UILM condivisero le regole per il rinnovo del biennio economico 2005-2006 del CCNL metalmeccanici, con un accordo tra confederazioni che prevedeva di sottoporre a referendum tra tutti i lavoratori sia la piattaforma sia l’accordo raggiunto con Federmeccanica (e analoga cosa avvenne per il CCNL unitario siglato il 20 gennaio 2008), non si spiega perché sin dai primi mesi del 2009 la linea di FIM e UILM abbia subito un’involuzione democratica sconsolante.
Tralasciando qui i contenuti degli accordi separati (gli aspetti normativi e salariali), è anche su un piano di metodo che il loro comportamento appare sconcertante: abbiamo assistito, dal settembre 2009 in poi, a consultazioni parziali ridicole, per non dire veri e propri obbrobri elettorali. Per fare un esempio, basato su quei pochi luoghi di lavoro nei quali hanno sottoposto i loro accordi al voto dei lavoratori, nel referendum sull’accordo separato del 15 ottobre 2009, fecero votare i lavoratori nel seguente modo:
In ogni caso in quelle citate, che sono grandi aziende, l’accordo fu sonoramente bocciato (68,84% i no), ma evidentemente non ne tennero conto.
Se poi veniamo all’accordo separato del 5 dicembre 2012, i pasticci si sono ripetuti, con alcune aggravanti, dedotte in parte dai loro stessi comunicati: il voto sulla loro piattaforma separata ha visto in Alenia corso Marche la partecipazione di 100 persone (su circa 1500 lavoratori aventi diritto, di cui 950 presenti. I voti favorevoli sono stati 90.
- Alenia Aeronautica Caselle sud e Caselle nord con due urne separate (iscritti FIM-UIM da una parte, tutti gli altri in un’altra urna)
- Alenia Aeronautica corso Marche e Alenia SIA in un’unica urna
- Thales Alenia Space in urna unica, ma con schede di colore diverso (iscritti e non)
In ogni caso in quelle citate, che sono grandi aziende, l’accordo fu sonoramente bocciato (68,84% i no), ma evidentemente non ne tennero conto.
Se poi veniamo all’accordo separato del 5 dicembre 2012, i pasticci si sono ripetuti, con alcune aggravanti, dedotte in parte dai loro stessi comunicati: il voto sulla loro piattaforma separata ha visto in Alenia corso Marche la partecipazione di 100 persone (su circa 1500 lavoratori aventi diritto, di cui 950 presenti. I voti favorevoli sono stati 90.
Alla votazione sul conseguente accordo del 5/12/2012 i votanti sono stati 146 (su 833 presenti dichiarati) e i “SÌ” sono stati 91.
L’Accordo unitario di regolamentazione sulla costituzione e il funzionamento delle Rappresentanze sindacali unitarie e la democrazia sui luoghi di lavoro (sottoscritto da FIM FIOM UILM nazionali il 14 dicembre 1993) prevede quanto segue: “Il referendum è valido nel caso in cui partecipino al voto il 50% +1 dei lavoratori presenti nello stabilimento, compresi i lavoratori in CIG, nel periodo di effettuazione delle operazioni di voto.”
Siamo di fronte a consultazioni alle quali hanno partecipato il 17,5% dei presenti. In molte aziende i referendum non hanno mai avuto luogo.
Siamo di fronte a consultazioni alle quali hanno partecipato il 17,5% dei presenti. In molte aziende i referendum non hanno mai avuto luogo.
Allora… qualcuno è ancora in grado di comprendere che il consenso non esiste a un percorso separato di piattaforma e accordo, sul quale i voti ottenuti sono 90 o 91 su 1500 persone sulle quali si vorrebbe farlo ricadere?
Laddove i votanti sono stati in misura percentualmente maggiore, vedi Alenia Aermacchi Caselle + Selex Galileo + Simav, i dati risultano essere questi:
Laddove i votanti sono stati in misura percentualmente maggiore, vedi Alenia Aermacchi Caselle + Selex Galileo + Simav, i dati risultano essere questi:
su 1571 presenti (1273 presenze in Alenia, 273 presenze in Selex-Galileo e 25 presenze in Simav) e non 1273 come dichiarato nel comunicato di FIM e UILM, hanno votato 489 persone (il 31,13% dei presenti, quindi il referendum non sarebbe valido nemmeno lì) con ben 207 voti contrari e una percentuale risicata di “SÌ” pari al 17,19% dei presenti e al 55,21% dei votanti. Ma anche qui si è lontanissimi dal raggiungimento del quorum.
Questo accordo è illegittimo, non sta in piedi nemmeno giuridicamente, per come è nato e perché non è stato approvato dalla categoria dei metalmeccanici. Per questo La FIOM si farà carico, di concerto con i lavoratori, di mettere in atto una controffensiva di azioni (anche legali) associate a battaglie sindacali volte a contrastare le caratteristiche negative dell’accordo separato e a impedire, in tutte le realtà lavorative, le penalizzazioni sul piano normativo (malattia, orari, ecc.) ed economico.
Torino Gennaio 2013
Questo accordo è illegittimo, non sta in piedi nemmeno giuridicamente, per come è nato e perché non è stato approvato dalla categoria dei metalmeccanici. Per questo La FIOM si farà carico, di concerto con i lavoratori, di mettere in atto una controffensiva di azioni (anche legali) associate a battaglie sindacali volte a contrastare le caratteristiche negative dell’accordo separato e a impedire, in tutte le realtà lavorative, le penalizzazioni sul piano normativo (malattia, orari, ecc.) ed economico.
Torino Gennaio 2013













