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venerdì 20 gennaio 2012

Rassegna Stampa: Il Fatto Quotidiano


Torna il Collegato Lavoro, per i precari
sarà quasi impossibile fare causa alle aziende

La Legge 183, sospesa fino al 31 dicembre 2011, introduce una serie di norme che renderanno ancora più difficile far valere i diritti degli atipici nei tribunali: dal termine perentorio di 60 giorni per impugnare i contratti fino alle indennità

di Lorenzo Galeazzi e Federico Mello | 20 gennaio 2012

La proroga è scaduta lo scorso 31 dicembre e ora per i precari sono guai seri. Sì, perché nel disinteresse dei partiti e nel silenzio dei giornali, è tornato in vigore il Collegato Lavoro, la normativa che renderà la vita impossibile ai lavoratori atipici che vorranno impugnare il proprio contratto davanti a un giudice. E’ la Legge 183 approvata il 24 novembre 2010 e poi, dopo un’ondata di polemiche, sospesa fino al 31 dicembre 2011. E il ministro Elsa Fornero, impegnata nella riforma del mercato del lavoro che porta il suo nome, non ha nessuna intenzione di mettere mano al testo prima varato, poi messo nel congelatore dal precedente governo.
E ora torna tutto come prima: il lavoratore atipico che deciderà di fare causa al suo datore di lavoro (il caso più comune è quello in cui dietro un contratto precario si nasconde un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti) avrà tempo massimo 60 giorni, dopodiché non potrà più rivendicare nessun diritto. Tradotto in parole povere significa che chi è stato licenziato o ha terminato la collaborazione prima di capodanno, se ritiene che le condizioni di lavoro non fossero corrette, potrà andare da un avvocato entro e non oltre il primo marzo.
Il problema è il limbo temporale che scorre fra un contratto scaduto e un altro forse in arrivo può essere ben superiore ai due mesi. Anzi, un datore di lavoro può far trascorrere i famosi 60 giorni con la promessa del rinnovo e al 61esimo rimangiarsi la parola. A quel punto per il precario non c’è più niente da fare.
Ma le insidie non finiscono qui. C’è un’ulteriore trappola per i “contrattisti multipli”, quei precari che hanno sottoscritto più di un contratto con la stessa azienda. Se un lavoratore ha firmato per esempio cinque collaborazioni con lo stesso datore in un anno, potrà impugnare (sempre entro e non oltre i famosi 60 giorni) davanti a un giudice solo l’ultimo rapporto di lavoro. Il risultato? Molte meno possibilità di vincere: se la causa riguarda un solo contratto di due mesi e non tutti quelli firmati, l’azienda avrà gioco facile a dimostrare la “temporaneità” dell’impiego.
C’è anche un’ultima fregatura legata al termine-capestro dei 60 giorni: il licenziamento orale. Prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro, il padrone era obbligato a comunicare la cessazione del rapporto in forma scritta, quindi con una lettera e una data precisa. Ora l’azienda potrà bloccare il processo semplicemente trovando dei testimoni disposti a dichiarare il falso: che il licenziamento (orale) c’è stato prima della data indicata dal lavoratore.
Nel caso il precario, districandosi fra le mille insidie, riesca a vincere la propria causa di lavoro non si aspetti che il datore gli riconosca il “mancato guadagno”. Prima di questa legge le aziende quando perdevano in tribunale erano obbligate a corrispondere al lavoratore tutti gli stipendi in cui era rimasto a casa. Ora non sarà più così: l’indennità per l’ex dipendente andrà da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità. Peccato che in una causa di lavoro da quando un avvocato deposita il ricorso alla prima udienza passano quasi sempre due anni. Poi c’è il processo che può durare anni. E se per tutto quel tempo il lavoratore rimane a casa? Fatti suoi, il massimo a cui può ambire sono 12 mesi di rimborso.
La riforma Fornero prevede un contratto unico al posto dello spezzatino imposto dalla Legge 30 (la Riforma Biagi) del 2003. Potrebbe essere un primo passo per tutelare i lavoratori atipici? E’ ancora tutto da vedere. Ma certamente gli strascichi di 15 anni di politiche della precarietà (dal Pacchetto Treu del 1997) peseranno ancora a lungo sulla vita di milioni di cittadini. Soprattutto ora che, grazie al Collegato Lavoro, in tribunale sarà ancora più difficile fare valere i propri diritti.

giovedì 14 luglio 2011

CGIL: Comitato Direttivo Nazionale 11-12 luglio - OdG Cause di Lavoro


Da oltre 50 anni le cause di lavoro e previdenziali non erano gravate da nessun balzello economico per i lavoratori. Una norma di civiltà che tutela il più debole nella causa di lavoro.
Dell'entrata in vigore del decreto per la stabilizzazione finanziaria i lavoratori e le lavoratrici devono pagare una quota che nella maggioranza dei casi (cause per licenziamento, impugnazione dei termini, riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, mobbing, ecc.. ecc..) comporterà un costo di 225 euro più 8 di bollo per il totale di 233 euro. Sono cifre importanti, sopratutto se si considerano le condizioni socio economiche di chi si trova costretto a ricorrere alla Giustizia per la tutela dei diritti.
Con che coraggio chiedere questo denaro a persone rimaste senza lavoro e /o reddito?
Non è la prima volta, nel collegato lavoro si era già tentato di abolire la gratuità delle cause, sono state approvate norme che tentano di limitare i poteri dei giudici e prevista una automatica condanna alle spese per il lavoratore soccombente nelle cause.
C'è una unica spiegazione, depotenziare ulteriormente il,processo del lavoro e dare forzosamente spinta ai meccanismi previsti dal collegato lavoro a partire dall'arbitrato di equità che sono bloccati.
E' una scelta molto grave, che colpisce tutti, ma in modo evidente i lavoratori precari che chiedono il riconoscimento del lavoro subordinato.

Altrettanto gravi sono i provvedimenti in materia di contezioso previdenziale con interventi sulla riduzione dei tempi di prescrizione di crediti pensionistici e sull'aggravio del precorso con la obbligatoria proposizione dell'accertamento tecnico preventivo, per tutti coloro ai quali è negato il riconoscimento dello stato di invalidità civile.
E' anche inconcepibile che tutto questo venga fatto per decreto legge, cambiando le regole senza alcuna discussione e peraltro creando una grande confusione nei Tribunali con evidenti problemi per le persone.
Nei Prossimi giorni tutti gli uffici legali della CGIL riceveranno, a cura della Consulta Giuridica e del coordinamento vertenze una nota su come cercare di tutelare i lavoratori e le lavoratrici.
La CGIL chiede che questa norma venga stralciata o soppressa e in ogni caso attiverà tutte le iniziative possibili di carattere legale e amministrativo per bloccare o sospenderne gli effetti arrivando fino al ricorso in sede costituzionale.

martedì 30 novembre 2010

RSU FIOM: materiale su collegato lavoro

Elenco del materiale disponibile e link da cui effettuare il download:
  • Per scaricare il testo completo del DdL 1167 Bis cliccare qui
  • Per scaricare la scheda esplicativa della FIOM cliccare qui
  • Per scaricare il "volantone" CGIL affisso in vista dello sciopero del 27 novembre scorso cliccare qui
  • Per scaricare il volantino FIOM con dichiarazione di sciopero cliccare qui
  • Per scaricare il volantino FIOM sul collegato lavoro in 10 punti cliccare qui
  • Per scaricare il vademecum sul collegato lavoro del Centro Studi Diritti&Lavoro cliccare qui
  • Per scaricare la nota circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di Conciliazioni presso le Direzioni provinciali per il lavoro cliccare qui
Nei prossimi giorni verrà indetto, come da indicazioni FIOM, uno sciopero con assemblea allo scopo di informare i lavoratori interessati sul Collegato Lavoro.

lunedì 29 novembre 2010

FIOM: collegato al lavoro


Il Collegato lavoro una legge che aumenta la libertà di licenziare, estende la precarietà nel lavoro, spinge verso l’individualizzazione del rapporto di lavoro in deroga alla contrattazione collettiva e riduce i diritti dei lavoratori.

Dal 24 novembre 2010 sono operative a tutti gli effetti le norme della legge 183/2010- ilcosiddetto “Collegato lavoro”- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre scorso

È una legge che:
  • aggira la tutela dell’articolo 18 della «Statuto dei lavoratori»,
  • rende più difficile l’impugnativa dei licenziamenti con la certificazione di contratti individuali,
  • inserisce la possibilità di peggiorare e derogare dalle norme dei Contratti nazionali,
  • prevede la rinuncia del lavoratore a ricorrere al giudice del lavoro attraverso la stipula diclausole compromissorie
  • introduce l’arbitrato, chiamandolo in modo ingannevole «equo»,
  • riduce le prerogative del giudice del lavoro
  • riduce di un anno il diritto allo studio, portando in fabbrica anche apprendisti di soli 15 anni, che potranno completare il ciclo dell’obbligo scolastico con formazione tutta interna al posto di lavoro
  • prevede la decadenza entro 60 giorni del diritto ad impugnare i contratti a termine pregressi e anche tutti i rapporti di lavoro cessati in forma invalida o qualificati in forma irregolare
  • rende più difficile la lotta al lavoro sommerso e all’economia illegale, riducendo le sanzioni e rendendo meno stringente l’intervento degli ispettori del lavoro
  • prevede 24 mesi di tempo perché il governo attui attraverso una legge delega la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l’impiego e delle misure a sostegno dell’occupazione femminile
  • delega il Governo a emanare entro tre mesi i provvedimenti relativi al pensionamento per ilavoratori addetti ai lavori usuranti, ponendo però dei vincoli restrittivi sul piano finanziario

E’ una legge che sostituisce il diritto del lavoro con il diritto commerciale, dando a arbitri privati i poteri e le prerogative che oggi sono solo del giudice del lavoro, contro qualsiasi idea di giustizia sociale e di reale democrazia.


10 punti più importanti


1. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI LAVORI USURANTI

Entro tre mesi
il governo dovrà emanare i decreti applicativi relativi alle modalità di accesso ai pensionamenti anticipati per i lavoratori addetti a lavorazioni usuranti, dando applicazione con più di due anni di ritardo a quanto già previsto nella legge che ha recepito legge l’Accordo sul Welfare stipulato tra OO.SS. e Governo Prodi.
La novità consiste nell’aver inserito una “clausola di salvaguardia” in cui si prevede che, nel caso di non sufficienza dei fondi , scatti un meccanismo di priorità per cui non è detto che tutti coloro che avranno i requisiti potranno effettivamente usufruire del pensionamento anticipato.

E’ evidente dal testo in esame che la volontà del governo attuale è quella di dare una esecuzione particolarmente restrittiva della norma.


2. MISURE CONTRO IL LAVORO SOMMERSO

Le sanzioni contro il lavoro sommerso NON si applicano qualora si evidenzi che non sussisteva la “volontà di occultare il rapporto”, ma solo di inquadrarlo con una diversa qualificazione.
Ciò si applica- per esempio - a tutti i casi in cui gli ispettori del lavoro hanno riscontrato che c’è un lavoratore con rapporto di collaborazione o a partita IVA, che dovrebbe essere invece assunto con un rapporto di lavoro dipendente .
Non a caso nell’ articolo finale ( art.50) si prevede che qualora si accerti la natura subordinata di un rapporto di collaborazione, il datore di lavoro che abbia offerto la stipulazione di un lavoro subordinato ( anche intermittente) entro il 30 settembre 2008 potrà cavarsela soltanto con il pagamento di una multa compresa tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione …


3. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI

Entro sei mesi
il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

Sul contenuto dei decreti da emanare nel merito , il cui impatto sugli assetti contrattuali di tutte le categorie è di indubbia rilevanza, è previsto che il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro del Lavoro “sentano” preventivamente le parti sociali , tuttavia non sono chiare le modalità e i tempi con cui questo confronto debba avvenire.
E’ precisato che la revisione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica


4. CERTIFICATI DI MALATTIA

In tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni già previste per il pubblico impiego nel decreto legislativo n. 150 del 2009:
  • Nei casi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamentemediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medicoconvenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  • In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, e dall’INPS è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.


5. CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

Viene enormemente ampliata la certificazione di contratti individuali, prima prevista dalla Legge Biagi solo in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro ( cioè solo per certificare se un rapporto era atipico o subordinato), che da ora in poi potrà riguardare il rapporto di lavoro in quanto tale e in tutti i suoi aspetti.
Potranno essere oggetto di certificazione clausole individuali anche in deroga a contratti collettivi di lavoro (nazionali e/o aziendali) che prevedono condizioni peggiorative in materia di orari, salari , diritti, ivi comprese le clausole disciplinari che fanno scattare le giusta causa di licenziamento.

Nel caso di ricorso al giudice il giudice NON potrà discostarsi dalle valutazioni delle parti, e dalle conclusioni della certificazione dei contratti individuali.
Inoltre nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice dovrà tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali certificati
Quindi, poiché il giudice non potrà contestare l’esito della certificazione, l’unica strada possibile sarà quella di dimostrare che si è stati coartati nella volontà al momento della certificazione, o che la prestazione è stata diversa da quanto originariamente certificato.
Se il contratto è stato certificato, prima di ricorrere al giudice si deve esperire obbligatoriamente un tentativo di conciliazione presso la stessa sede che ha certificato.

Attenzione ! sono abilitati alla certificazione : le DPL, le Province, le Università convenzionate, ma anche Gli Enti Bilaterali di natura pattizia e i Consulenti del lavoro, che in questo modo assumono fittiziamente, funzioni “super partes”, mentre nei fatti hanno funzione consulenziale nei confronti dei datori.

La CGIL ha dato indicazione a tutte le proprie strutture di non partecipare ai collegi di certificazione e di non consentire le modifiche degli statuti degli Enti bilaterali, che attualmente non consentono l’esercizio di tale funzione .

Nel CCNL dei metalmeccanici del 20/01/ 2008 era previsto l’avvio di un Organismo bilaterale, la cui costituzione e modalità di funzionamento sono state rinviate ad una commissione , che non è riuscita ad arrivare ad una formulazione condivisa a seguito della firma dell’accordo separato tra FEDERMECCANICA e Fim e Uilm nell’ottobre del 2009 e dell’intesa separata sulla derogabilità del contratto nazionale firmata quest’anno.

La Fiom non ritiene di conseguenza legittimi collegi di certificazione di natura pattizia, eventualmente costituiti nell’ambito dell’area di applicazione contrattuale dei CCNL dell’industria metalmeccanica e, di conseguenza non valide eventuali certificazioni di rapporti di lavoro effettuate a seguito di intese separate, non sottoposte al voto referendario delle lavoratrici e lavoratori.


6. ARBITRATO SECONDO EQUITÀ

L’arbitrato può essere risolto con un lodo disposto secondo equità, che contrariamente a quanto richiama il termine “equità”, significa che l’arbitro non deve attenersi a quanto disposto dalle vigenti norme di legge e contratti in materia, ma secondo criteri transattivi giudicati equi dall’arbitro che emana il lodo.
Se si pensa che Camere Arbitrali potranno essere costituite anche presso gli ordini dei consulenti del lavoro o addirittura presso studi di privati professionisti e che è già in atto un fiorente Business privato per formare , conciliatori e arbitri, si capisce quanto lontani si sia dalla garanzia del reale rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro giuste aspettative
Viene a cadere per questa via la garanzia della certezza del giudizio e dell’eguaglianza delle opportunità dei cittadini di fronte alla legge.
La CGIL e un vasto schieramento di giuristi e magistrati, hanno più volte sottolineato l’incostituzionalità della norma, ma al contrario gli estensori della legge hanno fatto dell’arbitrato secondo equità uno dei capisaldi della loro “ riforma del diritto del lavoro.”


7. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L’altro caposaldo è rappresentato dall’introduzione della “Clausola Compromissoria”, contro cui si è espresso il Capo dello Stato, rinviando alle Camere il primo testo di legge.
Tuttavia, il testo finale, pur avendo assunto degli accorgimenti formali, tuttavia conserva in pieno gli elementi di fondo che avevano mosso le critiche del Presidente Napolitano.

La legge prevede che:

  • Il datore di lavoro e il lavoratore possono pattuire clausole compromissorie che prevedono il ricorso all’arbitrato in alternativa al ricorso al giudice del lavoro in via preventiva rispetto a tutte le future controversie che dovessero insorgere relativamente a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.
  • Accordi interconfederali o i contratti collettivi di lavoro ne dovranno prevedere le modalità .
  • In tutti i casi la clausola e non potrà essere stipulata all’atto dell’assunzione, ma solo concluso il periodo di prova o almeno 30 gg. dal momento dell’assunzione.
  • Saranno escluse dalla clausola compromissoria le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  • La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata dalle Commissioni di Certificazione, che accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.
  • Davanti alle commissioni di certificazione le parti potranno farsi assistere da un legale o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
  • In assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro convoca le Parti sociali al fine di promuovere l'accordo e, in caso di mancato accordo, entro sei mesi il Ministro interviene con proprio decreto ad individuare le modalità con cui possono aver luogo le clausole compromissorie, esautorando per tale il libero esercizio dell’attività sindacale da parte delle parti sociali


8. DECADENZE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L’impugnativa di un licenziamento deve essere effettuata a pena di decadenza entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, tramite atto scritto anche per via anche in via exstragiudiziale, cui deve seguire, obbligatoriamente entro 270 giorni, il deposito del ricorso in tribunale.
Identica procedura riguarda le impugnazioni dei contratti a termine, delle (false) collaborazioni, dei trasferimenti individuali e collettivi, dei trasferimenti e cessione di aziende e rami d’azienda , dell’impugnativa dei licenziamenti nulli e invalidi.
Tale norma è retroattiva e quindi costituisce termine per decadenza anche, per tutti i contratti cessati alla’ data di entrata in vigore della legge.

CIÒ VUOL DIRE CHE DAL 24 NOVEMBRE 2010, CI SON 60 GG. ( FINO AL 23 GENNAIO 2011) DI TEMPO PER IMPUGNARE TUTTI I CONTRATTI A TERMINE GIÀ CESSATI PENA LA PERDITA DEL DIRITTO PER I LAVORATORI AD IMPUGNARNE LA ILLEGITTIMA CESSAZIONE.

TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI TERRITORIALI E LE RSU SONO IMPEGNATE A CONTATTARE I LAVORATORI PRECARI PER FAR LORO CONOSCERE I TERMINI DI DECADENZA DEI LORO DIRITTO E SUPPORTALI PER LE EVENTUALI IMPUGNATIVE


9. RIDOTTE LE SANZIONI PER LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INTERMINATO DEI CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI

In caso di azienda che converte contratti a termine illegittimi in contratti a tempo indeterminato, la legge 183 ha fortemente ridotto la pena per il datore di lavoro, in quanto prevede un risarcimento per il lavoratore ingiustamente licenziato limitato ad una somma tra 2,5 e 12 mensilità.

In presenza poi, di contratti o accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà. ( ovvero non più di 6 mensilità) .

Queste norme che limitano fortemente il risarcimento in caso di condanna di aziende che hanno illegittimamente cessato rapporti che dovevano essere trasformati a tempo indeterminato riguardano tutti i processi, anche quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge e anche riferiti a norme non più esistenti (ad es. la legge 56/87 sui contratti a termine).


10. APPRENDISTATO A 15 ANNI PER REALIZZARE L’OBBLIGO SCOLASTICO

Ferma restando la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione, l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione , già previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003 .
IN CONSEGUENZA DI CIÒ ANCHE A 15 ANNI DI ETÀ PUÒ ESSERE ATTIVATO UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO LA CUI ATTIVITÀ FORMATIVA POTREBBE ESSERE ANCHE SVOLTA COMPLETAMENTE IN AZIENDA A SEGUITO DELLE RECENTI NORME INSERITE IN FINANZIARIA E RECEPITE NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA FORMAZIONE.

Il Testo inoltre dispone che la retribuzione dell’apprendista sia definibile, anche attraverso accordi territoriali e aziendali, in percentuale rispetto a quella del corrispondente lavoratore qualificato. Superando per questa via quanto regolato dai contratti nazionali ed affermato nella risposta del Ministero del Lavoro ad interpello da proposto dalla FIOM nel febbraio 2007.


FIOM-CGIL NAZIONALE

venerdì 26 novembre 2010

FIOM: Rassegna stampa su collegato lavoro

Da "Il Manifesto" del 21/10/2010

Ingiustizia è fatta
Il Parlamento ha approvato il «collegato lavoro» la legge che Napolitano aveva rimandato alle Camere

Massimo Roccella

A fronte di una situazione sociale di gravità estrema (disoccupazione crescente, redditi reali calanti), governo e maggioranza sono tornati ad occuparsi delle questioni del lavoro nei termini a loro più consueti: con l'approvazione definitiva di una legge che porterà nuovi e gravi elementi di squilibrio fra imprese e lavoratori, a tutto svantaggio di quest'ultimi.
Dopo essere stato rinviato alle camere dal Presidente della repubblica, il famigerato Collegato lavoro è ormai pronto a dispiegare i suoi effetti. Rispetto alla versione iniziale il testo presenta qualche miglioramento: il che, peraltro, non impedisce di coglierne l'obiettivo di fondo, riconoscibile nel tentativo di circoscrivere gli spazi della giurisdizione ordinaria, rendendo per i lavoratori più difficile e incerta la possibilità di far valere in sede giudiziaria la lesione dei propri diritti.
Resta vero, comunque, che tale obiettivo risulta perseguito con norme di diverso grado di pericolosità.
La nuova disciplina della certificazione dei contratti di lavoro, che tanti allarmi ha suscitato, rappresenta, a ben vedere, null'altro che un ballon d'essai.
Una volta che il giudice abbia accertato che nel contratto di lavoro certificato le parti hanno voluto inserire clausole contrastanti con norme inderogabili di legge e contratto collettivo, infatti, niente potrà impedirgli di dichiararne la conseguente nullità; né egli potrà sentirsi costretto a considerare legittimo un licenziamento per il mero fatto che nel contratto collettivo o, peggio ancora, nel contratto Individuale certificato vengano considerati come giusta causa o giustificato motivo dello stesso comportamenti di rilievo irrisorio (un ritardo di pochi minuti nel presentarsi sul posto di lavoro, per fare un esempio, resta un comportamento di limitatissimo rilievo disciplinare, che nessun contratto certificato potrà legittimamente far rientrare nelle nozioni legali di giusta causa o giustificato motivo).
La nuova disciplina dell'arbitrato d'equità (che, stando alle intenzioni iniziali, avrebbe dovuto consentire di destabilizzare radicalmente l'impianto del diritto del lavoro, legittimando gli arbitri a decidere secondo propri, soggettivi criteri di giustizia e, ciò che più conta, senza tener conto di norme inderogabili di legge e contratto collettivo) è stata significativamente ridimensionata. L'accordo fra le parti (ovvero la clausola compromissoria), che costituisce il presupposto della procedura arbitrale, non potrà riguardare le controversie in materia di licenziamento.
In secondo luogo è stato precisato che il collegio arbitrale, per quanto d'equità, dovrà giudicare non più soltanto nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma anche dei principi regolatori della materia: fra i quali notoriamente rientra il carattere normalmente inderogabile della norma di legge lavoristica e delle clausole dei contratti collettivi. Lo spazio dell'arbitrato d'equità sembrerebbe ridotto all'osso. Ciò non toglie che, su una materia così delicata, sono state scritte norme confuse e pasticciate, foriere di un'infinità di controversie interpretative ed applicative, che nuoceranno ai lavoratori, ma, a ben vedere, alle stesse imprese. Né si può sottacere che non basta aver stabilito che la clausola compromissoria non possa essere stipulata prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure almeno trenta giorni dopo la stipulazione del contratto in tutti gli altri casi, per far venir meno il carattere sostanzialmente obbligatorio dell'arbitrato, che continua a renderne la disciplina fortemente sospetta di illegittimità costituzionale.
Soltanto ragionando in termini astratti e formalistici, infatti, si potrebbe sostenere che nella fase iniziale del rapporto i lavoratori (soprattutto quelli delle piccole imprese e gli assunti con contratti precari) potrebbero manifestare liberamente il proprio consenso alla rinuncia alla giustizia ordinaria in favore di quella arbitrale.
Le disposizioni più pericolose, anche per il loro carattere immediatamente operativo (quelle sull'arbitrato necessitano il previo raggiungimento di un'intesa fra le parti sociali), sono quelle che subordinano al rispetto di drastici termini di decadenza la possibilità di agire in giudizio. Non ha ottenuto alcun ascolto l'obiezione che la norma, che impone ai lavoratori precari (a termine, interinali, a progetto) di rispettare un breve termine di sessanta giorni per contestare la legittimità della cessazione del proprio contratto di lavoro, nella pratica si tradurrà in una sanatoria preventiva degli abusi: stante la notoria riluttanza di questi lavoratori ad attivarsi tempestivamente, nella speranza di non compromettere una nuova assunzione.
L'aspetto più inaccettabile delle nuove regole va comunque visto nella forfettizzazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore che si sia visto riconoscere l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro.
Sino ad oggi il risarcimento andava ragguagliato in misura integrale alle retribuzioni perdute per effetto dell'illegittima cessazione del rapporto di lavoro; d'ora in poi andrà liquidato fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione, indipendentemente dall'entità del danno effettivo che, in ragione della durata del processo, potrebbe risultare ben superiore. Il principio costituzionale d'eguaglianza e quello del giusto processo sono stati messi all'angolo in un colpo solo.
Il Collegato lavoro rappresenterà adesso un doppio banco di prova. In prospettiva per l'opposizione, che, dopo averne ripetutamente contestato i contenuti, dovrà dimostrare la sua coerenza, assumendo inequivocabili impegni abrogativi nel contesto del programma con cui si presenterà alle prossime elezioni (anticipate o meno che siano). Nell'immediato per Confindustria, Cisl e Uil: se esse, nonostante la notoria contrarietà della Cgil, dovessero insistere sull'arbitrato d'equità, procedendo alla stipula dell'accordo prefigurato dalla legge, va da sé che si tratterebbe di un ulteriore colpo alle possibilità di ricucitura dei rapporti fra sindacati, che priverebbe di credibilità, al tempo stesso, la proclamata volontà di coinvolgere il sindacato più rappresentativo in un nuovo patto sociale.

mercoledì 24 novembre 2010

CGIL: collegato al lavoro


CONTINUA L'OPERA DI DEMOLIZIONE
DEL DIRITTO DEL L
AVORO



approvata una legge ingiusta e sbagliata a danno dei lavoratori


Martedì 9 novembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.183 (collegato lavoro), che opera una vera e propria controriforma del diritto e del processo del lavoro.
Gli effetti della legge entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Gli aspetti più negativi per i lavoratori riguardano:

  • il nuovo istituto della certificazione;
  • l'introduzione dell'arbitrato di equità, con clausole compromissorie per cui le controversie future saranno demandate ad "arbitri", ossia senza tener conto delle previsioni di leggi e contratti collettivi;
  • la limitazione del ruolo del giudice del lavoro;
  • il nuovo regime delle decadenze in materia di licenziamento con un gravissimo danno ai lavoratori precari ;
  • apprendistato a 15 anni di età.

Il testo approvato dopo sette passaggi parlamentari e un rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica il 31 marzo scorso, si compone di 50 articoli e tratta materie molto diverse tra loro.
Dalla lotta al lavoro sommerso e irregolare che sarà più difficile contrastare da parte degli organi di vigilanza, all'ennesima proroga delle deleghe in materia di lavori usuranti, ammortizzatori sociali, servizi all'impiego, fino alla indecente norma che consente l'avviamento al lavoro in apprendistato a partire dal 15° anno di età.
Si tratta di un provvedimento che, pur nella sua "mostruosità giuridica", persegue l'obiettivo della cancellazione dei diritti dei lavoratori.
E' fallito (almeno per adesso) l'assalto all'art. 18 dello "Statuto dei Lavoratori", che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore in caso di licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ed è stato per merito della denuncia della Cgil e di gran parte degli operatori del diritto del lavoro (giuslavoristi, avvocati, giudici del lavoro ecc.).
Tuttavia, il Governo sta proseguendo nella sua opera di demolizione dei diritti e delle tutele dei lavoratori, con lo stravolgimento del processo del lavoro, e lo smantellamento dei principi fondamentali del diritto del lavoro. Il Ministro del Lavoro non a caso ha presentato lo "Statuto dei Lavori", con l'obbiettivo di smantellare i diritti sanciti dallo Statuto dei Lavoratori, completando in questo modo un disegno avviato nel 2003.
Come raggiungere questo scopo? Il primo passo è depotenziare il diritto del lavoro nato in Italia sul presupposto di considerare il lavoratore come la parte debole del rapporto, e come tale meritevole di tutela, attraverso la legge e la contrattazione collettiva, rispetto all'altro contraente rappresentato dal datore di lavoro. Ora non sarà più così!

Certificazione ed arbitrato

La stipulazione del contratto individuale di lavoro potrà passare attraverso la certificazione del rapporto di lavoro (cioè potranno essere certificate anche le mansioni, i livelli di inquadramento, i
regimi orari, ecc.), abbassando quanto previsto dai CCNL su singole materie. Lo scopo è di vanificare le possibili contestazioni riguardanti l'atto firmato dalle parti contraenti. La legge prevede che ciò' possa essere fatto nei seguenti luoghi: le Direzioni provinciali del Lavoro, le Province, le Università, perfino gli studi dei consulenti del lavoro e, purtroppo, anche gli enti bilaterali costituiti da sindacati ed associazioni imprenditoriali, (ma questo sarà possibile solo se cambieranno i loro statuti). Il che significa, in parole povere, che domani si potranno certificare rapporti con clausole al di fuori delle previsioni contrattuali (e con criteri che potranno legittimare anche atti disciplinari, fino al licenziamento, relativi a quelle norme).
Sarà, inoltre, possibile, con l'introduzione di apposite "clausole compromissorie", rinviare le eventuali future contestazioni sollevate dal lavoratore, anziché al giudice del lavoro, " giudice naturale precostituito per legge" (art. 25 Cost.), ad un collegio arbitrale che potrà decidere, ironia della sorte, "secondo equità", in altre parole con una sentenza inappellabile e potendo non considerare le norme di legge e aggirare i contratti collettivi, ovvero derogando in peius. La cosa più grave è che si sottoscrive un impegno che riguarda controversie che ancora non si sono realizzate, in altre parole si decide al buio e su cose che non si conoscono, ma si sa per certo che si potrà rinunciare all'applicazione di leggi e contratti! NON SUCCEDE COSI' NEPPURE NEI RAPPORTI COMMERCIALI TRA IMPRESE! Ma evidentemente per il governo i rapporti con i lavoratori contano meno.
È prevista un'ulteriore condizione: questa procedura di sottoscrizione della "clausola compromissoria" deve essere stabilita in accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale. Tuttavia trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, in assenza di accordi collettivi, il Ministro del Lavoro individuerà con proprio decreto le modalità di attuazione delle disposizioni: e allora, come si può negoziare in buona fede, se è già scritto che anche senza accordo il Ministro può procedere comunque?
Potrebbe così essere impossibile rivolgersi al giudice del lavoro per il lavoratore che stipulerà un contratto di lavoro con la previsione della clausola compromissoria dopo il periodo di prova, ovvero dopo 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro in violazione di un diritto stabilito nella Costituzione, che riconosce a tutti il ricorso "in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" (art. 24 Cost.). Del resto, la norma approvata e' contraria anche alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.


TANTE BUONE RAGIONI PER PARTECIPARE IL 27 NOVEMBRE 2010 A ROMA ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLA CGIL



Limitazione del controllo giudiziale e regime delle decadenze

L'art. 30 della legge, come se non bastasse, stabilisce che per tutte le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, di esercizio dei poteri datoriali, trasferimento d'azienda e recesso, il controllo del giudice è limitato solamente all'accertamento del presupposto di legittimità, escludendo invece un controllo "di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro".
Il provvedimento prevede anche un nuovo regime di decadenze che non mancherà di mettere in difficoltà i lavoratori e tutti coloro che operano a salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Accanto, infatti, al termine di sessanta giorni, previsto per legge, l'impugnazione del licenziamento sarà inefficace se non è seguita, entro il termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale, che diventano sessanta nel caso in cui la conciliazione o l'arbitrato siano rifiutati.
Non solo, la stessa procedura è prevista anche nei casi di:
  • risoluzione dei rapporti di lavoro per questioni legate alla qualificazione;
  • recessi dei committenti nei rapporti di collaborazione a progetto;
  • trasferimenti ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile;
  • contratti a termine.
Per questi ultimi in particolare le conseguenze sono pericolosissime:
  • Non è prevista la possibilità di impugnare l'intera sequenza di contratti a termine, ma solo l'ultimo;
  • Nonostante ciò, nel caso di "vittoria" e di riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il giudice non potrebbe andare oltre l'indicazione di un risarcimento omnicomprensivo tra 2,5 e 12 mensilità (e se il mio processo è durato 5 anni?);
  • QUESTE NORME SI APPLICANO NON SOLO PER IL FUTURO MA ANCHE IN MODO RETROATTIVO A CHI HA AVUTO UN CONTRATTO A TERMINE GIÀ' SCADUTO IN BASE ALLE VECCHIE DISPOSIZIONI!!! A MENO CHE NON AGISCA SUBITO, NEI 60 GIORNI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, QUINDI ENTRO LA META' DI GENNAIO!!! Contatta subito la sede più vicina della Cgil per informazioni, altrimenti perderai tutti i tuoi diritti

Questo è in estrema sintesi il quadro altamente preoccupante che si presenterà per i lavoratori, con l'obiettivo esplicitamente dichiarato di diffondere la stipulazione di contratti individuali di lavoro, aggirando in questo modo la contrattazione collettiva.
Non siamo stati gli unici ad esprimere questa forte preoccupazione. Una forte critica è stata espressa dall'AGI, l'associazione degli avvocati giuslavoristi italiani, che riunisce sia legali che docenti universitari, sia da giudici e magistrati, tramite l'Associazione Nazionale Magistrati, sia da costituzionalisti ed esperti del diritto del lavoro.

La CGIL risponderà alla pericolosità di queste norme, che cambiano il diritto del lavoro applicato fino a questo momento, con tutte le forme di iniziativa possibile:

  • attraverso una vasta e capillare informazione ai lavoratori perché siano consapevoli del ruolo delle commissioni di certificazione e siano informati degli effetti della sottoscrizione delle clausole compromissorie; la Cgil conferma che non entrerà nelle commissioni di certificazione ed assisterà tutti i lavoratori che lo richiederanno;
  • attraverso l'attività dei propri Uffici Vertenze e legali saranno messe in atto tutte quelle iniziative capaci, come in altre occasioni, di ostacolare l'applicazione di questa pessima legge; costruendo una memoria ed un appello per arrivare a ricorrere alla Corte Costituzionale, per violazione di alcuni articoli della nostra Carta Costituzionale;
  • attraverso l'impugnativa dei lodi arbitrali secondo equità' che siano emessi in contrasto con le disposizioni di legge e/o di contratto;
  • attraverso una pratica contrattuale che impedisca l'ingresso nella contrattazione collettiva delle procedure di arbitrato secondo equità.

CONTRASTARE GLI EFFETTI DEI QUESTE NORME È POSSIBILE, PER QUESTO È NECESSARIO CONOSCERE I PROPRI DIRITTI E SAPERE COME TUTELARSI E A CHI CHIEDERE AIUTO E COLLABORAZIONE NON RASSEGNANDOSI A SUBIRE QUESTA LEGGE INGIUSTA. PER QUESTO CONTATTALE SEDI DELLA CGIL

Continueremo la nostra battaglia per far fallire queste misure di attacco al diritto del lavoro. La CGIL si batte, infatti, non solo per il diritto al lavoro, ma anche per un lavoro stabile e dignitoso, nel rispetto dei diritti e dei doveri che sono riconosciuti ai lavoratori dalla Costituzione.




domenica 21 novembre 2010

FIOM: no al collegato al lavoro



dal Collegato al Lavoro
allo Statuto dei lavori




ecco come il Governo cancella i diritti e lo
Statuto dei Lavoratori

La legge 183 (Collegato al lavoro) tra le tante norme contiene punti anticostituzionali e che colpiscono le lavoratrici e i lavoratori, eccone alcuni.

Al momento dell’assunzione, e cioè nel momento di maggiore debolezza, la lavoratrice o il lavoratore vengono sottoposti a pesanti ricatti. Infatti:

  • al momento dell’assunzione è previsto che il lavoratore possa firmare un contratto di lavoro individuale peggiorativo del contratto nazionale e, in caso di contenzioso, il giudice non può esprimersi sui contenuti del contratto individuale.
  • al momento dell’assunzione possono far firmare al lavoratore, in caso di contenzioso, la rinuncia a ricorrere al giudice che verrà sostituito da un “arbitro” che giudicherà “secondo equità” anche in deroga alle leggi ed ai contratti.

La sanatoria, a favore delle imprese, contro i lavoratori precari:


  • i lavoratori e le lavoratrici che hanno avuto contratti di lavoro precari (contratti a termine, collaborazioni a progetto, ecc.) hanno tempo solo fino al 23 gennaio per ricorrere e tutelare i propri diritti nel caso in cui siano stati assunti senza rispettare leggi e contratti. Soprattutto i contratti a termine se non ricorrono entro quella data per aver riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato perdono per sempre qualsiasi diritto! Questo è possibile perché il Collegato al lavoro equipara la fine di un contratto al licenziamento e perché questa norma vale non solo per il futuro, ma anche per il passato in modo retroattivo.

E poi… il Governo ha presentato il suo ultimo capolavoro: “lo statuto dei lavori” che dovrebbe, nelle intenzioni del ministro Sacconi, sostituire lo Statuto dei Lavoratori!

E’ un disegno di legge che delega il Governo a emanare entro 12 mesi dall’approvazione dello stesso uno o più decreti legislativi per cancellare lo Statuto dei lavoratori. Invece di allargare le tutele oggi esistenti per i lavoratori a tempo indeterminato e sopra i 15 dipendenti a tutti i precari, il Governo decide che esse vengano affidate alla contrattazione collettiva che potrà anche andare in deroga alle leggi. Quindi il contratto, da chiunque e comunque siglato, prevale sulla legge!


Di fronte a questo vero e proprio scempio che viene fatto nei confronti dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, metteremo in atto tutte le iniziative legali necessarie e di lotta

contro il Collegato al lavoro e la cancellazione dei diritti e delle tutele


Il Comitato Centrale della Fiom ha proclamato 2 ore di sciopero con assemblea in tutti i luoghi di lavoro la cui organizzazione è affidata alle Rsu e strutture territoriali

FIOM: rassegna stampa del 21 ottobre


(per scaricare l'articolo in formato pdf cliccare sull'immagine)

FIOM: collegato lavoro - DdL1167B approvato

Purtroppo il famigerato DDL1167Bis è stato approvato alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 2010, ovviamente senza che ne venisse dato troppo rilievo dai mezzi di informazione.

Per scaricare il testo completo del DdL 1167 Bis cliccare qui

Per scaricare la scheda esplicativa della FIOM cliccare qui

venerdì 11 giugno 2010

CGIL: Sciopero Generale - Piemonte - 2 luglio 2010




VENERDì 2 luglio 2010 SCIOPERO GENERALE
DELL’INTERA GIORNATA PER I LAVORATORI DEI SETTORI PUBBLICI,
BANCARI, POSTE E DI 4 ORE PER I LAVORATORI DEI SETTORI PRIVATI

IL GOVERNO HA VARATO UNA MANOVRA INGIUSTA, INIQUA
E CON SCELTE CHE DEPRIMOMO ANCORA DI PIU’ L’ECONOMIA


LA CGIL RITIENE CHE LE PRIORITA’ E GLI OBIETTIVI
DI UN INTERVENTO ECONOMICO, IN PARTICOLARE,
DEBBANO ESSERE:
  • avviare la riforma fiscale, abbassando la tassazione sui redditi da lavoro dipendente e sulle pensioni, e sostenere la lotta all’evasione fiscale
  • tassare rendite e grandi patrimoni
  • definire una nuova politica industriale, del terziario e dei servizi
  • varare un “Piano per il lavoro” a favore, in particolare, dei giovani e delle donne incentivando le assunzioni a tempo indeterminato e cancellando le tante precarietà presenti nei settori pubblici e privati
  • intervenire sugli sprechi e riformare il settore della conoscenza, in particolare è urgente avviare un piano formativo che investa nella scuola e nell’università
  • rendere flessibile il patto di stabilità per i Comuni per avviare i cantieri, in particolare quelli sulle piccole opere

NO ALLA MANOVRA DEL GOVERNO

Da tempo sarebbe stato necessario favorire la crescita, varare un “Piano per il lavoro”, chiedere a tutti di contribuire a partire dai redditi più alti, grandi patrimoni ed imprese. Il governo ha scelto di colpire solo i lavoratori e le lavoratrici, pubblici e privati, i precari, i pensionati e le pensionate. Infatti, con la manovra:
  • blocca i contratti pubblici, anche quelli già rinnovati, e gli scatti di anzianità nella scuola
  • taglia i trasferimenti alle Regioni ed ai Comuni: meno risorse per lo sviluppo, meno prestazioni e servizi sociali, più costi per anziani, pensionati e fasce deboli
  • ferma per un anno la pensione per tutti i lavoratori e le lavoratrici e riduce la salvaguardia per coloro che sono in mobilità
  • chiude il 40% degli Enti di ricerca
  • congela il turnover e licenzia la metà dei precari in tutta la Pubblica Amministrazione, blocca la contrattazione di 2° livello e decide nel 2012 il pensionamento a 65 anni delle lavoratrici pubbliche.

La CGIL ribadisce il suo fermo NO al “Collegato lavoro” che attacca i diritti di quanti lavorano e che non accoglie neanche le osservazioni del Presidente della Repubblica.

TORINO h. 9:30 MANIFESTAZIONE e CORTEO
da PORTA SUSA a PIAZZA CASTELLO




Tutto sulle nostre spalle? NO

giovedì 13 maggio 2010

CGIL: testo memoria audizione della CGIL (Collegato Lavoro)

Di seguito il testo della memoria dell’audizione della Cgil in Commissione Lavoro del Senato, relativa al testo del DDL1167‐B, Bis (cosiddetto Collegato lavoro) in merito al giudizio che la Confederazione dà del testo approvato alla Camera, a seguito dei rilievi del Presidente Napolitano, e alle modifiche da apportare.











Memoria per Commissioni Affari costituzionali e Lavoro del Senato della Repubblica

Audizione sul Disegno di Legge 1167-B/bis recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

La CGIL, pur prendendo atto della deliberazione dell’assemblea del Senato, ribadisce la necessità di un intervento complessivo di riesame del testo della legge rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere per una nuova deliberazione, oltre agli artt. 20-30-31-32-50.
In particolare e solo relativamente alle materie lavoristiche richiamiamo le norme relative all’apprendistato, alla problematica dei permessi per disabili, ed il previsto meccanismo di riattivazione delle deleghe sugli ammortizzatori sociali precedentemente fatte scadere.
Sugli articoli esplicitamente indicati dal Presidente il punto fondamentale della nostra critica è ravvisabile nel rapporto instaurato da questo testo tra norma di legge, autonomia collettiva e pattuizioni individuali, emblematizzato dagli artt. 30-31 del testo. Si fa riferimento ad una tecnica legislativa che incorpora nel testo di legge la diminuzione dei diritti, e lascia alla contrattazione collettiva l’impossibile compito di “risalire la china”.
In questo modo non si considerano i diritti del lavoro come elemento essenziale della coesione sociale e si pone sulle spalle delle parti sociali e degli stessi lavoratori un compito palesemente impossibile, incentivando un peggioramento dei diritti e avallando oggettivamente l'ottica della pura "riduzione del danno". Si pensi solo alla facoltà di certificazione di contratti, non più solo limitata alla loro qualificazione, ma di fatto estesa al contenuto della prestazione e perfino al suo concludersi per giustificato motivo (art. 30, c.4). Con una esplosiva contraddizione nella funzione del sindacato (anche se svolta tramite gli EE. BB.), attore principale della contrattazione collettiva.
A ciò si accompagna, nel testo, una drastica riduzione agli spazi di difesa giudiziale, e una inaccettabile lesione dei poteri dell'autorità giudiziaria, costretta a “non discostarsi dalla valutazione delle parti” nelle certificazioni dei contratti, e impossibilitata a verificare le condizioni effettive di esercizio dei poteri datoriali (in oggettivo contrasto rispetto agli artt. 101-102 Cost.). Si vedano in proposito i primi 4 commi dell'art.30.
Prove di queste opzioni si ritrovano nell'art.30 del testo, oltreché nella più volte commentata norma sull'arbitrato anche di equità (art.31). A tale proposito va segnalato l'inaccettabilità anche
costituzionale (artt. 24 e 25 Cost.) della possibilità' prevista di conferire ad arbitri contenziosi non solo in atto ma anche futuri. Ne consegue la non condivisione per la Cgil delle norme sull'arbitrato secondo equità, avendo sempre inteso l'arbitrato come utile strumento di deflazione del contenzioso a patto che la scelta fosse effettivamente volontaria di entrambe le parti e che si svolgesse sulla base delle previsioni di legge e contratto collettivo, concetti che si ritrovano in intese sottoscritte con molte associazioni e di tanti CCNL.

Ciò che si contesta non é quindi l'istituto in sé dell'arbitrato, quanto:
  • il suo svolgimento secondo equità' su diritti inderogabili e/o definiti dalla contrattazionecollettiva;
  • il fatto che il ricorso ad arbitri sia una scelta compiuta per ogni futuro contenzioso anziché una possibilità da valutarsi volta per volta dalle parti. Pur avendo infatti la Camera introdotto un importante e positivo correttivo facendo riferimento a controversie “insorte”, lo si è voluto immediatamente contrastare con un ordine del giorno che vorrebbe, dando una interpretazione di parte, ripristinare la norma originaria;
  • la impugnabilità del lodo limitata a vizi formali, sovvertendo la previsione di legge che inmateria di lavoro ammetteva l’impugnabilità per violazione di legge e contratti collettivi;
  • il permanere della facoltà' concessa al Ministro di agire con un decreto per implementare tali scelte, rendendo di fatto non libera la contrattazione tra le parti.
Per tutti questi motivi non è né sufficiente né adeguato il recepimento dei contenuti della Dichiarazione comune siglata l'11 marzo dalle parti sociali, ma non dalla Cgil, presso il Ministero del Lavoro.
Due ulteriori osservazioni: le modalità di impugnazione e i tempi di decorrenza, e la normativa sui
collaboratori di cui all'art.50.
Il primo rilievo riguarda l'efficacia delle norme sui processi pendenti: al riguardo basti ricordare la sentenza 214/09 della Corte Cost. per ravvisarne la problematicità dal punto di vista costituzionale.

Secondariamente, i tempi previsti per l'impugnazione sono soggetti a rischi di aleatorietà tali da non assicurare la certezza del diritto (ad es. nel licenziamento orale, o nel caso della mancata adesione della parte alla conciliazione e/o all'arbitrato che potrebbero innescarle). Al riguardo si fa notare come l’interpolazione della parola “scritta” nel primo comma dell’art. 32 non costituisce alcuna garanzia riguardo alle problematiche qui sollevate, dato ché permane (comma 2) la doppia tagliola dei tempi (60+180) anche per i licenziamenti inefficaci, per cui l’obbligo di comunicazione scritta, peraltro già previsto dalla legge 604/66, nulla aggiunge al rilievo segnalato. Inoltre, imporre termini così stringenti nei casi di trasferimento, sia individuale che di ramo d'azienda, e la loro decorrenza dalla comunicazione anziché dall'effettivo verificarsi dell'evento svuota di fatto l'esercizio del diritto.
Infine si accetta la ricattabilità del lavoratore a termine, che legittimamente aspetta di impugnare il contratto nella speranza di un suo rinnovo, e se ne deduce una norma di legge che impedisce la contestazione relativa alla successione dei contratti a termine e ne limita l’efficacia solo a quello scaduto per ultimo.
L'art.50, infine, anche nella versione modificata dalla Camera, rappresenta una scorretta incursione del legislatore in vicende giudiziarie seguite ad intese separate, su cui è costituzionalmente corretto non interferire con giudizi in corso.
La CGIL ritiene quindi che:
  • il ricorso all’arbitrato possa essere previsto solo una volta che sia stato acquisito il rapporto dilavoro a tempo indeterminato, escludendo quindi tutti i lavoratori precari, ed in ogni caso soloquando si manifesti la controversia;
  • l’arbitrato debba svolgersi secondo leggi e contratti collettivi, e non “secondo equità”, in ogni caso la legge deve prevedere in esplicito le inderogabili norme di tutela del lavoratore;
  • si deve eliminare la previsione di un decreto ministeriale in caso di silenzio della contrattazione o di una mancata intesa da parte di tutte le parti sociali comparativamente più rappresentative;
  • la procedura di certificazione, in particolare riferita alle condizioni di impiego, non possa essereintesa come peggiorativa delle regole dei CCNL e in ogni caso il giudice non può avere vincolinell’accertare i fatti e la reale volontà delle parti;
  • deve essere cambiata la norma sui termini per l’impugnazione, eliminarne gli effetti sulle cause in corso e prevedere che:
    - l'efficacia dell'impugnativa in caso di successione di contratti a termine riguardi l'intera vicenda dei rapporti intercorsi a partire dal primo;
    - i termini per impugnare trasferimenti individuali e quelli ex art.2112 c.c. siano calcolati non in base alla comunicazione dell'evento, bensì a partire dal suo effettivo concretizzarsi e siano elevati ragionevolmente;
    - il vincolo dei 180 giorni per depositare il ricorso sia eliminato per i licenziamenti inefficaci, e sia allungato a tempi più ragionevoli, dato che altrimenti si rischia, non avendo il tempo necessario alla completa istruzione della pratica, di produrre "impugnative in serie", con aggravio di tempi e costi per il sistema giudiziario;
    - la soppressione dell'art.50 e dell’art.20 secondo quanto previsto dalla memoria specifica in allegato.
Memoria CGIL su articolo 20 del Disegno di Legge C1441-quater-D recante “Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” –

La salute e la sicurezza nel lavoro sono normati in Italia dalla Legge 123/07 e successivo Dlgs 81/08 e s.m.i.
La Costituzione italiana e la normativa europea prevedono, giustamente, che la tutela della salute debba riguardare tutti i cittadini e conseguentemente tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Infatti il Dlgs 81/08 (e prima il Dlgs 626/94), prevedono che tutte le norme si applichino a tutte le lavoratrici e i lavoratori, come recita l’art. 3 comma 1 dello stesso Dlgs 81. Solo al successivo comma 2 viene specificato che in alcune fattispecie ben elencate le norme sono applicate “tenendo conto delle effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative….”, cioè mai viene meno il dovere di tutela dei lavoratori. Nel confronto che ha preceduto l’emanazione del Dlgs 81, anche sulla scorta delle esperienze precedenti, è sempre stato chiaro che queste particolarità si riferiscono a situazioni estreme (ad es. personale militare in azione di guerra) o situazioni particolari (es. altezza dei locali o vie di fuga in edifici sottoposti a tutela storica o questione dei maniglioni antipanico negli edifici carcerari).
Inoltre lo stesso comma 2 dell’art. 3 del Dlgs 81/08 prevede esplicitamente che tutto lo stesso Dlgs si applica anche a queste fattispecie a meno che non vengano emessi i relativi Decreti Ministeriali entro 36 mesi, cioè entro il 15 maggio 2011 e solo dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché (ove di competenza) gli organismi di rappresentanza del personale militare e previa acquisizione del parere della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
Si fa poi notare che la Legge 51/1955 è una legge che ha perso efficacia, in quanto delegava il Governo a emanare norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, cosa che il Governo dell’epoca fece emanando il DPR 303/1956, DPR abrogato dall’art. 304 del Dlgs 81/08 (tranne l’art. 64 relativo alle ispezioni). Non appare poi ininfluente far notare che l’evoluzione normativa ha portato a includere le fattispecie di cui all’art. 2 della legge del 1955 nel cosiddetto “testo Unico su salute e sicurezza nel lavoro”, pur a volte ricomprendendole nelle specificità di cui al c. 2 art. 3 dello stesso Dlgs 81/08.
Ne consegue che quanto previsto dall’art. 20 in esame è in netta contraddizione con la normativa sia italiana che europea.
Anche l’emendamento 20/100, presentato dal Governo, è del tutto inadeguato perché di fatto nella sua riformulazione elude il problema della chiara individuazione delle responsabilità.
Questo tanto più sulla base delle motivazioni avanzate sul punto da parte del Presidente della Repubblica in occasione del rinvio alle Camere del provvedimento, poiché non ne segue conseguentemente le indicazioni.
Tale emendamento, in sostanza, a nostro avviso opera esclusivamente una riformulazione non soddisfacente sul piano giuridico, lasciando senza soluzione la totalità delle questioni sollevate.
A tal proposito, si rinnova la richiesta dell’abrogazione dello stesso articolo 20.