mercoledì 20 febbraio 2013

FIOM: Normativa per lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali




ASSENZA DAL LAVORO E TRATTAMENTO SPETTANTE AI LAVORATORI
IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali e in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. 
 
Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario), ai rappresentanti di lista, nonché in occasione del referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).
 
Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art. 119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (Corte Costituzionale n. 452 del 1991).

Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del secondo giorno, si dovrà considerare il giorno successivo come giorno dedicato alle operazioni elettorali.
In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere comunque negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n. 69/1992).
Per quanto riguarda invece i lavoratori posti in Cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, avranno diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni per tutto il periodo relativo alle operazioni elettorali poiché l'attività prestata presso i seggi non viene dall'INPS equiparata al lavoro.
In conseguenza di quanto detto sopra non decorrono dunque i permessi compensativi. Particolare attenzione andrà prestata nei casi di scadenza del turno di CIG in coincidenza con l’espletamento del servizio presso i seggi, in quanto la decorrenza il diritto ad usufruire dei permessi e/ o della retribuzione andrà rapportata alla data esatta della decorrenza del rientro in servizio.
In questi casi si suggerisce un approfondimento delle situazioni individuali con il supporto dei nostri uffici vertenze e consulenti legali.

ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto diversamente disposto da contrattazione e/o regolamenti aziendale.
E' comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – e ottenere – permessi non retribuiti o ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE
Per usufruire delle agevolazioni occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera elettorale il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione. In ogni caso nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.
Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della Costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell’ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia
Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno), sia per la 1a che per la 2a classe.
Nave: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno). 
Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

Documentazione necessaria da presentare al datore di lavoro
Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione.
I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso.
 
La documentazione del presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.

La legislazione di riferimento
Legge 29 gennaio 1992, n. 69
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 36

Torino 20 Febbraio 2013

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