Il decreto emesso dal tribunale di Torino (dott.ssa Salvatori) accoglie le domande delle OOSS FILT e FIT in relazione all'illegittimità dell'applicazione del CCSL Fiat a tutti i lavoratori da parte della I-FAST , azienda del gruppo Fiat che, gestendo le "bisarche", era iscritta all'organizzazione datoriale ANITA ed applicava il CCNL del trasporto merci con scadenza al 31.12.2012.
Il decreto apre una breccia nel muro FIAT anche a Torino e, pur non riguardando direttamente la FIOM, potrà essere utile.
La I-FAST, come tutte le aziende del gruppo FIAT, aveva disdettato nel novembre 2011 tutti i contratti e gli accordi applicati compreso lo stesso CCNL, aveva sottoscritto con le sole OOSS fim uilm ecc il CCSL il 13.12.2011 e, senza neppure comunicare nulla alle OOSS dei trasporti, aveva dato unilaterale applicazione allo stesso a tutti i dipendenti a partire dal 1.1.2012. In più aveva accolto e riconosciuto la nomina delle RSA effettuata da FIM e UILM del tutto estranee alla rappresentanza dei lavoratori che erano iscritti prevalentemente alla FILT ed alla FIT ed aveva, su incredibile indicazione di FIM e ULIM, iniziato a versare le quote sindacali degli iscritti alla FIT-CISL ed alla UIL-trasporti in favore della FIM e della UILM, (senza alcuna indicazione in tale senso da parte dei lavoratori), per contro rifiutandosi di riconoscere le RSA nominate dalla FILT e dalla FIT.
Il decreto accoglie totalmente le domande delle OOSS FIT e FILT (il 28 era stato avviato unitariamente da tutte e tre le OOSS dei trasporti, ma, in corso di causa la UIL-trasporti aveva dovuto cedere alle pressioni della sua confederazione ed aveva rinunciato agli atti) ritenendo sufficiente a tal fine l'applicazione alla fattispecie delle regole che disciplinano i contratti di diritto comune, tra i quali anche i Contratti collettivi di lavoro, senza, quindi, affrontare le questioni relative all'applicabilità dell'art. 8 L. n. 148/11, che pure la controparte aveva sostenuto ed in ordine alle quali avevamo accanitamente discusso anche sollevando eccezioni di incostituzionalità. Le questioni sono solo rinviate: ce le troveremo certamente di fronte nei prossimi inevitabili gradi di giudizio.
Il giudice ha sancito che :
- I contratti collettivi cui è apposto un termine di durata non possono essere unilateralmente disdettati prima della scadenza del loro termine;
- gli stessi non sono, quindi, unilateralmente sostituibili con altro contratto stipulato, come nel nostro caso è il CCSL FIAT, da OOSS ( FIM UILM ecc) estranee al CCNL applicato ed a qualsiasi rappresentanza dei lavoratori ;
- nessuna rilevanza può essere attribuita allo scioglimento del vincolo associativo della società datrice di lavoro dalla organizzazione datoriale (nel nostro caso l'ANITA) che aveva sottoscritto il CCNL in vigore (tale scioglimento non fa venir meno gli obblighi liberamente assunto dagli imprenditori associati all'epoca della sottoscrizione del contratto in forza del mandato conferito all'organizzazione datoriale stipulante)
- la nomina delle RSA da parte delle OOSS stipulanti il CCSL FIAT (FIM, UILM ecc) non può avere alcun valore essendo stata effettuata in ragione dello stesso CCSL che non può considerarsi applicabile in sostituzione del CCNL vigente (quanto meno nei confronti degli iscritti alle OOSS firmatarie del CCNL vigente dei trasporti e dei non iscritti che non vi aderiscano) nè opponibile alle OOSS dei trasporti stipulanti il CCNL
- pertanto nessun valore può essere attribuito all'accordo aziendale sottoscritto dalle RSA nominate dalle OOSS firmatarie del CCSL FIAT (FIM, UILM ecc) con il quale si stabiliva l'applicazione a tutti i lavoratori della I-FAST del solo CCSL .
In conclusione il Giudice ha dichiarato l'anti-sindacalità del comportamento aziendale ed ha ordinato alla I-FAST di applicare il CCNL dei trasporti agli iscritti alle OOSS FIT E FILT e a tutti i non iscritti che dichiarino di aderirvi, di riconoscere le RSA nominate dalla FILT e dalla FIT, di operare le trattenute relative alle quote sindacali sulle retribuzioni degli iscritti alla FILT ed alla FIT e di effettuare i relativi versamenti alle due OOSS, di affiggere il decreto per 30 giorni alle bacheche aziendali.
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