
LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO NEL SETTORE PRIVATO
TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% anni 2008, 2009
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.83/E del 17/8/2010 e le successive Circolari n. 47/E e 48/E del 27 settembre 2010, hanno definito che le somme percepite nel 2008 e/o nel 2009 dai dipendenti del settore privato per lavoro notturno o straordinario legati alla produttività, devono essere tassate al 10%.
I termini che erano stati indicati, a partire da quello del 30 settembre 2010, erano a giudizio della CGIL troppo brevi per consentire una larga fruizione da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici aventi diritto al recupero delle maggiori imposte versate. Per questo abbiamo chiesto all'Agenzia delle Entrate di poter recuperare queste potenziali somme nella dichiarazione dei redditi 2011, evitando così i costi aggiuntivi di una dichiarazione integrativa/sostitutiva nel 2010.
Anche le controparti e CISL e UIL hanno condiviso questa impostazione, tanto che l'Agenzia delle Entrate ha sciolto il 27 settembre la riserva e deciso di procedere proprio in questo modo, rendendo più semplice e certo l'accesso a questo vantaggio fiscale.
Sarà infatti il datore di lavoro a certificare le ore relative a straordinari e/o lavoro notturno e/o a turni che, essendo legate all'incremento della produttività, dovranno essere assoggettate al regime di tassazione agevolata al 10% nel CUD del 2011.
SE HAI PAGATO DI PIÙ, RECUPERERAI LA DIFFERENZA CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2011
Hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte i lavoratori che:
nel 2007 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000,00 Euro
nel 2008 hanno percepito somme per straordinari e/o premi di produttività non superiori a 3.000,00 Euro (vedi punto 77 CUD2009)
nel 2008 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 Euro
nel 2009 hanno percepito somme per premi di produttività non superiori a 6.000,00 Euro (vedi punto 90 CUD2010)
L'RSU, LA CGIL E GLI UFFICI FISCALI DEL CAAF SONO A TUA DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE O ASSISTENZA
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